CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31312 depositata il 1° dicembre 2025 – Qualunque attività può essere indifferentemente oggetto di un contratto di lavoro subordinato oppure autonomo, ai fini del repechage ciò che conta è l’esistenza di una posizione lavorativa, in concreto attribuibile al dipendente
Qualunque attività può essere indifferentemente oggetto di un contratto di lavoro subordinato oppure autonomo, ai fini del repechage ciò che conta è l’esistenza di una posizione lavorativa, in concreto attribuibile al dipendente