licenziamenti

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 1907 depositata il 28 gennaio 2026 – In base al disposto dell’art. 4, comma 4, della legge n. 68 del 1999, per i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia “l’infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori”

In base al disposto dell’art. 4, comma 4, della legge n. 68 del 1999, per i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia “l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori”

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32283 depositata l’ 11 dicembre 2025 – Sono legittimi: i controlli difensivi volti ad accertare condotte illecite ascrivibili a singoli e determinati dipendenti; quelli indotti da un “fondato sospetto” di commissione di un illecito da parte di quel dipendente; quelli che abbiano ad oggetto dati raccolti ex post, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione degli interessi e dei beni aziendali e la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore

Sono legittimi: i controlli difensivi volti ad accertare condotte illecite ascrivibili a singoli e determinati dipendenti; quelli indotti da un “fondato sospetto” di commissione di un illecito da parte di quel dipendente; quelli che abbiano ad oggetto dati raccolti ex post, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione degli interessi e dei beni aziendali e la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31312 depositata il 1° dicembre 2025 – Qualunque attività può essere indifferentemente oggetto di un contratto di lavoro subordinato oppure autonomo, ai fini del repechage ciò che conta è l’esistenza di una posizione lavorativa, in concreto attribuibile al dipendente

Qualunque attività può essere indifferentemente oggetto di un contratto di lavoro subordinato oppure autonomo, ai fini del repechage ciò che conta è l’esistenza di una posizione lavorativa, in concreto attribuibile al dipendente

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31181 depositata il 28 novembre 2025 – In caso di applicazione della tutela reale ex art 18 l. n. 300/1970, (anche) nel testo modificato dalla l. n. 92 del 2012 – applicabile ratione temporis il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, costituendo detta fattispecie una ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che non richiede la partecipazione al giudizio dell’ente previdenziale

In caso di applicazione della tutela reale ex art 18 l. n. 300/1970, (anche) nel testo modificato dalla l. n. 92 del 2012 - applicabile ratione temporis il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, costituendo detta fattispecie una ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che non richiede la partecipazione al giudizio dell’ente previdenziale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 26771 depositata il 6 ottobre 2025 – In tema di licenziamento per giusta causa, nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della conservazione del rapporto di lavoro e, quindi, costituisca giusta causa di licenziamento, rilevano la natura e la qualità del singolo rapporto, la posizione delle parti, l’oggetto delle mansioni e il grado di affidamento che queste richiedono, occorrendo altresì valutare il fatto concreto nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del fatto medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento

In tema di licenziamento per giusta causa, nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della conservazione del rapporto di lavoro e, quindi, costituisca giusta causa di licenziamento, rilevano la natura e la qualità del singolo rapporto, la posizione delle parti, l'oggetto delle mansioni e il grado di affidamento che queste richiedono, occorrendo altresì valutare il fatto concreto nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del fatto medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento

Il licenziamento disciplinare del dirigente: profili, limiti e i limiti della “analiticità” della verifica

Prima di analizzare la decisione della Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 26609/2025 e i principi che ne discendono, è cruciale richiamare sinteticamente l'attuale quadro normativo e giurisprudenziale che disciplina in modo specifico il regime disciplinare del dirigente. Il dirigente, per la sua natura particolare (alta responsabilità, poteri organizzativi, coordinativi, autonomia decisionale), non rientra [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26609 depositata il 2 ottobre 2025 – Ai fini della “giustificatezza” del licenziamento del dirigente, infatti, non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l’arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l’ampiezza di poteri attribuiti al dirigente

Ai fini della "giustificatezza" del licenziamento del dirigente, infatti, non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l'arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l'ampiezza di poteri attribuiti al dirigente

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26039 depositata il 24 settembre 2025 – L’articolo 1 co. 47 della legge 92/2012 ha introdotto un rito speciale per le azioni di impugnativa dei licenziamenti, applicabile alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge (il 18.7.2012), nelle ipotesi regolate dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, tra le quali rientra il licenziamento discriminatorio

L’articolo 1 co. 47 della legge 92/2012 ha introdotto un rito speciale per le azioni di impugnativa dei licenziamenti, applicabile alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge (il 18.7.2012), nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, tra le quali rientra il licenziamento discriminatorio

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