licenziamenti

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31312 depositata il 1° dicembre 2025 – Qualunque attività può essere indifferentemente oggetto di un contratto di lavoro subordinato oppure autonomo, ai fini del repechage ciò che conta è l’esistenza di una posizione lavorativa, in concreto attribuibile al dipendente

Qualunque attività può essere indifferentemente oggetto di un contratto di lavoro subordinato oppure autonomo, ai fini del repechage ciò che conta è l’esistenza di una posizione lavorativa, in concreto attribuibile al dipendente

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31181 depositata il 28 novembre 2025 – In caso di applicazione della tutela reale ex art 18 l. n. 300/1970, (anche) nel testo modificato dalla l. n. 92 del 2012 – applicabile ratione temporis il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, costituendo detta fattispecie una ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che non richiede la partecipazione al giudizio dell’ente previdenziale

In caso di applicazione della tutela reale ex art 18 l. n. 300/1970, (anche) nel testo modificato dalla l. n. 92 del 2012 - applicabile ratione temporis il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, costituendo detta fattispecie una ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che non richiede la partecipazione al giudizio dell’ente previdenziale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 26771 depositata il 6 ottobre 2025 – In tema di licenziamento per giusta causa, nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della conservazione del rapporto di lavoro e, quindi, costituisca giusta causa di licenziamento, rilevano la natura e la qualità del singolo rapporto, la posizione delle parti, l’oggetto delle mansioni e il grado di affidamento che queste richiedono, occorrendo altresì valutare il fatto concreto nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del fatto medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento

In tema di licenziamento per giusta causa, nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della conservazione del rapporto di lavoro e, quindi, costituisca giusta causa di licenziamento, rilevano la natura e la qualità del singolo rapporto, la posizione delle parti, l'oggetto delle mansioni e il grado di affidamento che queste richiedono, occorrendo altresì valutare il fatto concreto nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del fatto medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento

Il licenziamento disciplinare del dirigente: profili, limiti e i limiti della “analiticità” della verifica

Prima di analizzare la decisione della Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 26609/2025 e i principi che ne discendono, è cruciale richiamare sinteticamente l'attuale quadro normativo e giurisprudenziale che disciplina in modo specifico il regime disciplinare del dirigente. Il dirigente, per la sua natura particolare (alta responsabilità, poteri organizzativi, coordinativi, autonomia decisionale), non rientra [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26609 depositata il 2 ottobre 2025 – Ai fini della “giustificatezza” del licenziamento del dirigente, infatti, non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l’arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l’ampiezza di poteri attribuiti al dirigente

Ai fini della "giustificatezza" del licenziamento del dirigente, infatti, non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l'arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l'ampiezza di poteri attribuiti al dirigente

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26039 depositata il 24 settembre 2025 – L’articolo 1 co. 47 della legge 92/2012 ha introdotto un rito speciale per le azioni di impugnativa dei licenziamenti, applicabile alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge (il 18.7.2012), nelle ipotesi regolate dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, tra le quali rientra il licenziamento discriminatorio

L’articolo 1 co. 47 della legge 92/2012 ha introdotto un rito speciale per le azioni di impugnativa dei licenziamenti, applicabile alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge (il 18.7.2012), nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, tra le quali rientra il licenziamento discriminatorio

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26035 depositata il 24 settembre 2025 – In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a seguito della soppressione del posto di lavoro, ai fini dell’obbligo del repêchage, non vengono in rilievo tutte le mansioni inferiori dell’organigramma aziendale ma solo quelle che siano compatibili con le competenze professionali del lavoratore, ovvero quelle che siano state effettivamente già svolte, contestualmente o in precedenza, senza che sia previsto un obbligo del datore di lavoro di fornire un’ulteriore o diversa formazione del prestatore per la salvaguardia del posto di lavoro

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a seguito della soppressione del posto di lavoro, ai fini dell'obbligo del repêchage, non vengono in rilievo tutte le mansioni inferiori dell'organigramma aziendale ma solo quelle che siano compatibili con le competenze professionali del lavoratore, ovvero quelle che siano state effettivamente già svolte, contestualmente o in precedenza, senza che sia previsto un obbligo del datore di lavoro di fornire un'ulteriore o diversa formazione del prestatore per la salvaguardia del posto di lavoro

Il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica

Il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica si configura come una delle ipotesi del recesso datoriale per giustificato motivo oggettivo, disciplinato originariamente dall’art. 5 della legge n. 604/1966, con la relativa giurisprudenza evolutiva e con le innovazioni introdotte da disposizioni normative che recepiscono la disciplina antidiscriminatoria (in particolare, il D.Lgs. n. 216/2003 e, segnatamente, l’art. 3, [...]

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