licenziamenti

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 26634 depositata il 14 ottobre 2024 – Il periodo di comporto per la lavoratrice, in regime di tempo parziale verticale al 50%, deve essere determinato in un numero massimo di giorni di calendario non superiore alla metà delle giornate lavorative concordate fra le parti in un anno solare

Il periodo di comporto per la lavoratrice, in regime di tempo parziale verticale al 50%, deve essere determinato in un numero massimo di giorni di calendario non superiore alla metà delle giornate lavorative concordate fra le parti in un anno solare

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25729 depositata il 26 settembre 2024 – Non è possibile licenziare un dirigente (…) sulla base della sola giustificatezza, diversamente non ci sarebbe affatto bisogno di richiamare giusta causa e giustificato motivo, perché basterebbe ampiamente la prima, che ricomprende fattispecie molto più ampie

Non è possibile licenziare un dirigente (…) sulla base della sola giustificatezza, diversamente non ci sarebbe affatto bisogno di richiamare giusta causa e giustificato motivo, perché basterebbe ampiamente la prima, che ricomprende fattispecie molto più ampie

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 26181 depositata il 7 ottobre 2024 – L’obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato deve intendersi non soltanto come mero divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi, ma anche come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi con l’inserimento del dipendente nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o che siano, comunque, idonee a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto

L'obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato deve intendersi non soltanto come mero divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi, ma anche come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi con l'inserimento del dipendente nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o che siano, comunque, idonee a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto

Qualora al primo licenziamento, intimato in forma orale, faccia seguito un secondo licenziamento, il secondo licenziamento deve ritenersi produttivo di effetti, dal momento della sua irrogazione, ogniqualvolta venga riconosciuto invalido o inefficace il primo atto di recesso

Qualora al primo licenziamento, intimato in forma orale, faccia seguito un secondo licenziamento, il secondo licenziamento deve ritenersi produttivo di effetti, dal momento della sua irrogazione, ogniqualvolta venga riconosciuto invalido o inefficace il primo atto di recesso

In materia di licenziamento disciplinare per svolgimento di altra attività durante l’assenza per malattia, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia sia simulata ovvero che l’attività svolta nei giorni di assenza sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio

In materia di licenziamento disciplinare per svolgimento di altra attività durante l'assenza per malattia, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia sia simulata ovvero che l'attività svolta nei giorni di assenza sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio

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