In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966, se il motivo consiste nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per il datore di lavoro non è totalmente libera ma comunque limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., potendo farsi riferimento, a tal fine, ai criteri di cui all’art. 5 della legge n. 223 del 1991, quali standard particolarmente idonei a consentire al datore di lavoro di esercitare il suo potere selettivo coerentemente con gli interessi del lavoratore e con quello aziendale
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1851 depositata il 20 gennaio 2023 – In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966, se il motivo consiste nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per il datore di lavoro non è totalmente libera ma comunque limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., potendo farsi riferimento, a tal fine, ai criteri di cui all’art. 5 della legge n. 223 del 1991, quali standard particolarmente idonei a consentire al datore di lavoro di esercitare il suo potere selettivo coerentemente con gli interessi del lavoratore e con quello aziendale
il 30 Gennaio, 2023in lavoro, LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE, licenziamenti
CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2117 depositata il 24 gennaio 2023 – Al licenziamento per giustificato motivo oggettivo trova applicazione l’art. 7 della legge n. 604 del 1966, nel testo modificato dalla legge n. 92 del 2012 e ratione temporis vigente, in base al quale il datore di lavoro che abbia i requisiti dimensionali di cui all’art.18 della legge n. 300 del 1970 e ss.mm., per procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un suo dipendente è tenuto, quale primo atto del procedimento che potrà poi culminare con il licenziamento, a comunicare alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, trasmettendone copia per conoscenza anche al lavoratore, la sua intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo indicando i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato
il 27 Gennaio, 2023in lavoro, LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, licenziamenti
Al licenziamento per giustificato motivo oggettivo trova applicazione l’art. 7 della legge n. 604 del 1966, nel testo modificato dalla legge n. 92 del 2012 e ratione temporis vigente, in base al quale il datore di lavoro che abbia i requisiti dimensionali di cui all’art.18 della legge n. 300 del 1970 e ss.mm., per procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un suo dipendente è tenuto, quale primo atto del procedimento che potrà poi culminare con il licenziamento, a comunicare alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, trasmettendone copia per conoscenza anche al lavoratore, la sua intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo indicando i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 2131 depositata il 24 gennaio 2023 – In tema di licenziamento collettivo, l’annullamento per violazione dei criteri di scelta ai sensi dell’art. 5 della l. n. 223 del 1991 non può essere domandato indistintamente da ciascuno dei lavoratori licenziati ma soltanto da coloro che, tra essi, abbiano in concreto subito un pregiudizio per effetto della violazione, perché avente rilievo determinante rispetto alla collocazione in mobilità dei lavoratori stessi. Il licenziamento collettivo costituisce un istituto autonomo che si distingue dal licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo
il 27 Gennaio, 2023in lavoro, LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE, licenziamenti
In tema di licenziamento collettivo, l’annullamento per violazione dei criteri di scelta ai sensi dell’art. 5 della l. n. 223 del 1991 non può essere domandato indistintamente da ciascuno dei lavoratori licenziati ma soltanto da coloro che, tra essi, abbiano in concreto subito un pregiudizio per effetto della violazione, perché avente rilievo determinante rispetto alla collocazione in mobilità dei lavoratori stessi. Il licenziamento collettivo costituisce un istituto autonomo che si distingue dal licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 770 depositata il 12 gennaio 2023 – In tema di licenziamento disciplinare, qualora il comportamento addebitato al lavoratore, consistente nel rifiuto di rendere la prestazione secondo determinate modalità, sia giustificato dall’accertata illegittimità dell’ordine datoriale e dia luogo pertanto a una legittima eccezione d’inadempimento, il fatto contestato deve ritenersi insussistente perché privo del carattere dell’illiceità, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata, prevista dall’art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012
il 26 Gennaio, 2023in lavoro, LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE, licenziamenti, SANZIONI DISCIPLINARI
In tema di licenziamento disciplinare, qualora il comportamento addebitato al lavoratore, consistente nel rifiuto di rendere la prestazione secondo determinate modalità, sia giustificato dall’accertata illegittimità dell’ordine datoriale e dia luogo pertanto a una legittima eccezione d’inadempimento, il fatto contestato deve ritenersi insussistente perché privo del carattere dell’illiceità, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata, prevista dall’art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1584 depositata il 19 gennaio 2023 – Nella censura disciplinare le ipotesi di “scarso rendimento” e di “palese insufficienza”, contemplate nella disposizione, e in specie la prima di esse, ben possono essere integrate, non solo da un’unica condotta, ma da una pluralità di condotte, purché esse non consistano in plurimi precedenti disciplinari del lavoratore già sanzionati in passato, perché ciò costituirebbe un’indiretta sostanziale duplicazione degli effetti di condotte ormai esaurite
il 25 Gennaio, 2023in lavoro, LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, licenziamenti, SANZIONI DISCIPLINARI
Nella censura disciplinare le ipotesi di “scarso rendimento” e di “palese insufficienza”, contemplate nella disposizione, e in specie la prima di esse, ben possono essere integrate, non solo da un’unica condotta, ma da una pluralità di condotte, purché esse non consistano in plurimi precedenti disciplinari del lavoratore già sanzionati in passato, perché ciò costituirebbe un’indiretta sostanziale duplicazione degli effetti di condotte ormai esaurite
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 752 depositata il 12 gennaio 2023 – In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, causalmente determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di un’individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell’art. 41 Cost.; ove, però, il giudice accerti in concreto l’inesistenza della ragione organizzativa o produttiva, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta
il 18 Gennaio, 2023in lavoro, LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, licenziamenti
In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, causalmente determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di un’individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell’art. 41 Cost.; ove, però, il giudice accerti in concreto l’inesistenza della ragione organizzativa o produttiva, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 749 depositata il 12 gennaio 2023 – In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell’esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l’impossibilità del c.d. repêchage, ossia dell’inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore. Sul datore di lavoro incombe l’onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l’esercizio del potere di recesso, ossia l’effettiva sussistenza di una ragione inerente all’attività produttiva, all’organizzazione o al funzionamento dell’azienda nonché l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte
il 17 Gennaio, 2023in LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE, licenziamenti
In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell’esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l’impossibilità del c.d. repêchage, ossia dell’inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore. Sul datore di lavoro incombe l’onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l’esercizio del potere di recesso, ossia l’effettiva sussistenza di una ragione inerente all’attività produttiva, all’organizzazione o al funzionamento dell’azienda nonché l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 380 depositata il 10 gennaio 2023 – La tardività della contestazione disciplinare determina l’acquiescenza dell’Ente alle condotte inadempienti tenute dal lavoratore
il 13 Gennaio, 2023in lavoro, LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, licenziamenti, SANZIONI DISCIPLINARI
CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 380 depositata il 10 gennaio 2023 Lavoro – Licenziamento disciplinare – Tardività della contestazione disciplinare – Acquiescenza dell’Ente alle condotte inadempienti tenute dal lavoratore – Rigetto Fatti di causa Con sentenza del 16 aprile 2020 la Corte d’Appello di Trieste, confermava la decisione resa dal Tribunale di Gorizia e […]
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