CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22209 depositata il 6 agosto 2024 – In tema di licenziamento disciplinare, ove la legge o le norme di contratto collettivo prevedano dei termini per la contestazione dell’addebito posto a base del provvedimento di recesso – ricadente “ratione temporis” nella disciplina dell’art. 18 st. lav., così come modificato dal comma 42 dell’art. 1 della l. n. 92 del 2012 -, il mancato rispetto dei detti termini integra violazione di natura procedimentale e comporta l’applicazione della sanzione indennitaria di cui al comma 6 dello stesso art. 18 st. lav.. Applicabile anche anche alla “violazione del termine per l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare
In tema di licenziamento disciplinare, ove la legge o le norme di contratto collettivo prevedano dei termini per la contestazione dell'addebito posto a base del provvedimento di recesso - ricadente "ratione temporis" nella disciplina dell'art. 18 st. lav., così come modificato dal comma 42 dell'art. 1 della l. n. 92 del 2012 -, il mancato rispetto dei detti termini integra violazione di natura procedimentale e comporta l'applicazione della sanzione indennitaria di cui al comma 6 dello stesso art. 18 st. lav.. Applicabile anche anche alla “violazione del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare