SANZIONI DISCIPLINARI

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22209 depositata il 6 agosto 2024 – In tema di licenziamento disciplinare, ove la legge o le norme di contratto collettivo prevedano dei termini per la contestazione dell’addebito posto a base del provvedimento di recesso – ricadente “ratione temporis” nella disciplina dell’art. 18 st. lav., così come modificato dal comma 42 dell’art. 1 della l. n. 92 del 2012 -, il mancato rispetto dei detti termini integra violazione di natura procedimentale e comporta l’applicazione della sanzione indennitaria di cui al comma 6 dello stesso art. 18 st. lav.. Applicabile anche anche alla “violazione del termine per l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare

In tema di licenziamento disciplinare, ove la legge o le norme di contratto collettivo prevedano dei termini per la contestazione dell'addebito posto a base del provvedimento di recesso - ricadente "ratione temporis" nella disciplina dell'art. 18 st. lav., così come modificato dal comma 42 dell'art. 1 della l. n. 92 del 2012 -, il mancato rispetto dei detti termini integra violazione di natura procedimentale e comporta l'applicazione della sanzione indennitaria di cui al comma 6 dello stesso art. 18 st. lav.. Applicabile anche anche alla “violazione del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 21099 depositata il 29 luglio 2024 – Il principio di tempestività della contestazione è riconducibile all’area delle garanzie procedimentali prescritte dall’art. 7 legge n. 300/1970 per i casi di licenziamento ontologicamente disciplinare, anche di dirigente

Il principio di tempestività della contestazione è riconducibile all’area delle garanzie procedimentali prescritte dall’art. 7 legge n. 300/1970 per i casi di licenziamento ontologicamente disciplinare, anche di dirigente

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 19391 depositata il 15 luglio 2024 – Il lavoratore, in ottemperanza dell’obbligo di fedeltà e dei principi generali di correttezza e buona fede, deve astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati dal suddetto art. 2105, ma anche da qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le sue possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi all’inserimento del lavoratore nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto

Il lavoratore, in ottemperanza dell'obbligo di fedeltà e dei principi generali di correttezza e buona fede, deve astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati dal suddetto art. 2105, ma anche da qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le sue possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18846 depositata il 10 luglio 2024 – In tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudice che annulli la sanzione inflitta per difetto di proporzionalità ha il potere dovere di rideterminarne l’entità ai sensi dell’art. 63, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, disposizione applicabile, stante la sua natura processuale, ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, anche se pendenti in grado di appello

In tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudice che annulli la sanzione inflitta per difetto di proporzionalità ha il potere dovere di rideterminarne l’entità ai sensi dell’art. 63, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, disposizione applicabile, stante la sua natura processuale, ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, anche se pendenti in grado di appello

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 17465 depositata il 25 giugno 2024 – Ai fini della decorrenza del termine per l’instaurazione del procedimento disciplinare, a seguito di giudizio penale definito con sentenza di patteggiamento, occorre avere riguardo al momento in cui l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari è venuto in possesso della copia della sentenza, restando irrilevante la semplice conoscenza del provvedimento in epoca anteriore alla data di trasmissione

Ai fini della decorrenza del termine per l'instaurazione del procedimento disciplinare, a seguito di giudizio penale definito con sentenza di patteggiamento, occorre avere riguardo al momento in cui l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari è venuto in possesso della copia della sentenza, restando irrilevante la semplice conoscenza del provvedimento in epoca anteriore alla data di trasmissione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 17004 depositata il 20 giugno 2024 – L’adempimento della prestazione può essere legittimamente controllato dall’imprenditore, anche occultamente, sempre che ciò avvenga “direttamente o mediante l’organizzazione gerarchica che a lui fa capo”; in ogni altro caso, il controllo di terzi, sia quello di guardie particolari giurate così come di addetti di un’agenzia investigativa, non può riguardare, in nessun caso, né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l’inadempimento stesso riconducibile, come l’adempimento, all’attività lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza

L’adempimento della prestazione può essere legittimamente controllato dall’imprenditore, anche occultamente, sempre che ciò avvenga “direttamente o mediante l'organizzazione gerarchica che a lui fa capo”; in ogni altro caso, il controllo di terzi, sia quello di guardie particolari giurate così come di addetti di un'agenzia investigativa, non può riguardare, in nessun caso, né l'adempimento, né l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l'inadempimento stesso riconducibile, come l'adempimento, all'attività lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 16065 depositata il 10 giugno 2024 – In tema di licenziamento individuale per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo ai sensi dell’art. 2119 cod. civ. o dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell’illecito commesso – istituzionalmente rimesso al giudice di merito – si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendo tenersi al riguardo in considerazione la circostanza che l’inadempimento, ove provato dal datore di lavoro in assolvimento dell’onere su di lui incombente ex art. 5 della citata legge n. 604 del 1966, deve essere valutato tenendo conto della specificazione in senso accentuativo a tutela del lavoratore rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui all’art. 1455 cod. civ., sicché l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria – durante il periodo di preavviso – del rapporto

In tema di licenziamento individuale per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. o dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell'illecito commesso - istituzionalmente rimesso al giudice di merito - si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendo tenersi al riguardo in considerazione la circostanza che l'inadempimento, ove provato dal datore di lavoro in assolvimento dell'onere su di lui incombente ex art. 5 della citata legge n. 604 del 1966, deve essere valutato tenendo conto della specificazione in senso accentuativo a tutela del lavoratore rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 cod. civ., sicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria - durante il periodo di preavviso - del rapporto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 14728 depositata il 27 maggio 2024 – In materia di licenziamento disciplinare, la tempestività della contestazione è declinata in senso relativo, a motivo delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa, ferma la riserva di valutazione delle suddette circostanze al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici

In materia di licenziamento disciplinare, la tempestività della contestazione è declinata in senso relativo, a motivo delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa, ferma la riserva di valutazione delle suddette circostanze al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici

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