SANZIONI DISCIPLINARI

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 11584 depositata il 2 maggio 2025 – Il principio di necessaria pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica non solo nei casi in cui il licenziamento sia irrogato per sanzionare condotte del lavoratore che concretizzano violazione di norme penali o che contrastano con il cosiddetto “minimo etico”, ma anche in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione

Il principio di necessaria pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica non solo nei casi in cui il licenziamento sia irrogato per sanzionare condotte del lavoratore che concretizzano violazione di norme penali o che contrastano con il cosiddetto "minimo etico", ma anche in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 12322 depositata il 9 maggio 2025 – Il comportamento del dipendente che si avvalga del permesso ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 per attendere ad esigenze diverse integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari

Il comportamento del dipendente che si avvalga del permesso ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 per attendere ad esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 11741 depositata il 5 maggio 2025 – Ai sensi dell’art. 7 l. n. 300 del 1970 il lavoratore ha diritto, qualora ne abbia fatto richiesta, di essere sentito oralmente dal datore di lavoro; tuttavia, ove il datore di lavoro a seguito di detta richiesta, abbia convocato il lavoratore per una certa data, questi non ha diritto a un differimento dell’incontro limitandosi ad addurre un’impossibilità di presenziare, poiché l’obbligo di accogliere la richiesta del lavoratore sussiste solo ove la stessa risponda a un’effettiva esigenza difensiva non altrimenti tutelabile

Ai sensi dell’art. 7 l. n. 300 del 1970 il lavoratore ha diritto, qualora ne abbia fatto richiesta, di essere sentito oralmente dal datore di lavoro; tuttavia, ove il datore di lavoro a seguito di detta richiesta, abbia convocato il lavoratore per una certa data, questi non ha diritto a un differimento dell’incontro limitandosi ad addurre un’impossibilità di presenziare, poiché l’obbligo di accogliere la richiesta del lavoratore sussiste solo ove la stessa risponda a un’effettiva esigenza difensiva non altrimenti tutelabile

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 11327 depositata il 30 aprile 2025 – Differenza tra le difese in fatto e le eccezioni di merito: le prime consistono nella negazione dei fatti costitutivi del diritto azionato dall’attore, mentre le seconde (che siano eccezioni in senso lato o in senso stretto) sono caratterizzate da un doppio indefettibile nucleo, composto dall’allegazione d’un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica) e dalla sua particolare significatività giuridica, vale a dire dalla sua idoneità a impedire, modificare, o estinguere il diritto ex adverso azionato. Come empirico criterio distintivo valga la circostanza che i fatti che integrano la struttura delle eccezioni sono logicamente o cronologicamente successivi a quelli costitutivi della pretesa attorea (mentre, a loro volta, le mere difese in diritto consistono nell’invocare l’applicazione d’una data disposizione normativa senza, a tal fine, allegare fatti ulteriori).

Differenza tra le difese in fatto e le eccezioni di merito: le prime consistono nella negazione dei fatti costitutivi del diritto azionato dall'attore, mentre le seconde (che siano eccezioni in senso lato o in senso stretto) sono caratterizzate da un doppio indefettibile nucleo, composto dall'allegazione d'un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica) e dalla sua particolare significatività giuridica, vale a dire dalla sua idoneità a impedire, modificare, o estinguere il diritto ex adverso azionato. Come empirico criterio distintivo valga la circostanza che i fatti che integrano la struttura delle eccezioni sono logicamente o cronologicamente successivi a quelli costitutivi della pretesa attorea (mentre, a loro volta, le mere difese in diritto consistono nell’invocare l’applicazione d’una data disposizione normativa senza, a tal fine, allegare fatti ulteriori).

Nel licenziamento per giusta causa, la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante e la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 10962 depositata il 26 aprile 2025, intervenendo in tema di licenziamento disciplinare, ha riaffermato il principio secondo cui "in tema di licenziamento per giusta causa, la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e [...]

CORTE di CASSAZIONE, szione lavoro, Ordinanza n. 10612 depositata il 23 aprile 2025 – L’accertamento definitivo della colpevolezza in sede penale non può quindi applicarsi, in via analogica o estensiva, all’esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore che possa altresì integrare gli estremi del reato, se i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna, non essendo a ciò di ostacolo neppure la circostanza che il contratto collettivo di lavoro preveda la più grave sanzione disciplinare solo qualora intervenga una sentenza definitiva di condanna

L’accertamento definitivo della colpevolezza in sede penale non può quindi applicarsi, in via analogica o estensiva, all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore che possa altresì integrare gli estremi del reato, se i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna, non essendo a ciò di ostacolo neppure la circostanza che il contratto collettivo di lavoro preveda la più grave sanzione disciplinare solo qualora intervenga una sentenza definitiva di condanna

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 9079 depositata il 6 aprile 2025 – In tema di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici

In tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici

In tema di cd. sistemi difensivi, sono consentiti i controlli posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali

In tema di cd. sistemi difensivi, sono consentiti i controlli posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali

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