Legittimo il licenziamento disciplinare del dipendente che si avvalga del permesso ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 per attendere ad esigenze diverse in quanto, tale comportamento, integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 12322 depositata il 9 maggio 2025, intervenendo in tema di licenziamento disciplinare per abuso dei permessi ex legge 104/1992, ha ribadito il principio secondo cui "il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che, in relazione al permesso ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. [...]