SANZIONI DISCIPLINARI

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22567 depositata il 4 agosto 2025 – In materia di rapporto di lavoro costituisce principio del tutto consolidato quello per cui il potere disciplinare non consenta di essere reiterato, per il medesimo fatto, una volta già esercitato mediante applicazione di una sanzione

In materia di rapporto di lavoro costituisce principio del tutto consolidato quello per cui il potere disciplinare non consenta di essere reiterato, per il medesimo fatto, una volta già esercitato mediante applicazione di una sanzione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20537 depositata il 21 luglio 2025 – Il licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro successivamente alla tempestiva richiesta di intervento del Consiglio di disciplina, ai sensi della normativa speciale per gli autoferrotranvieri di cui agli artt. 53 e 54 del R.D. n. 148 del 1931, è nullo per violazione di norma imperativa

Il licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro successivamente alla tempestiva richiesta di intervento del Consiglio di disciplina, ai sensi della normativa speciale per gli autoferrotranvieri di cui agli artt. 53 e 54 del R.D. n. 148 del 1931, è nullo per violazione di norma imperativa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20487 depositata il 21 luglio 2025 – L’utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti e che la tale registrazione fonografica, rientrando nel genus delle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c., ha natura di prova ammissibile nel processo civile del lavoro così come in quello penale

L'utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti e che la tale registrazione fonografica, rientrando nel genus delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., ha natura di prova ammissibile nel processo civile del lavoro così come in quello penale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19935 depositata il 17 luglio 2025 – Il lavoratore del pubblico impiego privatizzato, condannato in sede penale con sentenza passata in giudicato, non può invocare l’art. 4 del protocollo 7 della CEDU per sottrarsi al procedimento disciplinare che il datore di lavoro abbia avviato per i fatti contestati in sede penale

Il lavoratore del pubblico impiego privatizzato, condannato in sede penale con sentenza passata in giudicato, non può invocare l’art. 4 del protocollo 7 della CEDU per sottrarsi al procedimento disciplinare che il datore di lavoro abbia avviato per i fatti contestati in sede penale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19935 depositata il 17 luglio 2025 – In materia di pubblico impiego privatizzato deve negarsi la natura penale delle sanzioni disciplinari, in quanto il potere disciplinare non è espressione della pretesa punitiva dell’autorità pubblica, ma del potere direttivo del datore di lavoro, inteso come potere di conformazione della prestazione alle esigenze organizzative dell’impresa o dell’ente che, nei rapporti disciplinati dal d.lgs. n. 165 del 2001, ha natura privatistico contrattuale

In materia di pubblico impiego privatizzato deve negarsi la natura penale delle sanzioni disciplinari, in quanto il potere disciplinare non è espressione della pretesa punitiva dell’autorità pubblica, ma del potere direttivo del datore di lavoro, inteso come potere di conformazione della prestazione alle esigenze organizzative dell’impresa o dell’ente che, nei rapporti disciplinati dal d.lgs. n. 165 del 2001, ha natura privatistico contrattuale

Il vincolo del contratto collettivo nelle sanzioni conservative

Con l’Ordinanza n. 15029, depositata in data 4 giugno 2025, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione annota una rilevante eccezione al principio, generalmente consolidato, secondo cui il giudice di merito non è vincolato dalle previsioni negoziali in tema di sanzioni disciplinari, qualora la giusta causa o il giustificato motivo risultino esclusivamente di natura legale. Tuttavia, nel [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 15027 depositata il 4 giugno 2025 – Qualora, in sede di indagini preliminari dirette ad accertare la commissione di un illecito disciplinare, il datore di lavoro riceva la spontanea confessione da parte del lavoratore, non si verifica alcuna violazione dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970 in ordine alla preventiva contestazione dell’addebito, atteso che detto atto presuppone la conoscenza dei fatti e l’individuazione del soggetto cui attribuirli e non può, quindi, precedere, ma solo, eventualmente, seguire il compimento e la valutazione degli accertamenti preliminari

Qualora, in sede di indagini preliminari dirette ad accertare la commissione di un illecito disciplinare, il datore di lavoro riceva la spontanea confessione da parte del lavoratore, non si verifica alcuna violazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 in ordine alla preventiva contestazione dell'addebito, atteso che detto atto presuppone la conoscenza dei fatti e l'individuazione del soggetto cui attribuirli e non può, quindi, precedere, ma solo, eventualmente, seguire il compimento e la valutazione degli accertamenti preliminari

Legittimo il licenziamento disciplinare del dipendente che si avvalga del permesso ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 per attendere ad esigenze diverse in quanto, tale comportamento, integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 12322 depositata il 9 maggio 2025, intervenendo in tema di licenziamento disciplinare per abuso dei permessi ex legge 104/1992, ha ribadito il principio secondo cui "il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che, in relazione al permesso ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. [...]

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