licenziamenti

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 10966 depositata il 26 aprile 2025 – La censura ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. in ordine all’impiego del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito e che la mancata valutazione di un elemento indiziario non può di per sé dare luogo al vizio di omesso esame di un fatto decisivo, stante che il fatto da provare può considerarsi desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità, non potendo l’inferenza logica essere in alcun modo oggettivamente inconfutabile

La censura ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. in ordine all'impiego del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito e che la mancata valutazione di un elemento indiziario non può di per sé dare luogo al vizio di omesso esame di un fatto decisivo, stante che il fatto da provare può considerarsi desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità, non potendo l’inferenza logica essere in alcun modo oggettivamente inconfutabile

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 10950 depositata il 26 aprile 2025 – Ricorre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nell’ipotesi in cui il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione (“petitum” e “causa petendi”) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato), cioè quando il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato

Ricorre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nell’ipotesi in cui il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" e "causa petendi") e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato), cioè quando il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato

Nel licenziamento per giusta causa, la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante e la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 10962 depositata il 26 aprile 2025, intervenendo in tema di licenziamento disciplinare, ha riaffermato il principio secondo cui "in tema di licenziamento per giusta causa, la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 10962 depositata il 26 aprile 2025 – In tema di licenziamento per giusta causa, la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie

In tema di licenziamento per giusta causa, la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 10659 depositata il 23 aprile 2025 – Al fine di accertare l’esistenza di un «licenziamento collettivo», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59, che comporta l’applicazione della direttiva stessa, la condizione, prevista nel secondo comma di tale disposizione, che «i licenziamenti siano almeno cinque» dev’essere interpretata nel senso che essa non riguarda le cessazioni di contratti di lavoro assimilate a un licenziamento, bensì esclusivamente i licenziamenti in senso stretto

Al fine di accertare l’esistenza di un «licenziamento collettivo», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59, che comporta l’applicazione della direttiva stessa, la condizione, prevista nel secondo comma di tale disposizione, che «i licenziamenti siano almeno cinque» dev’essere interpretata nel senso che essa non riguarda le cessazioni di contratti di lavoro assimilate a un licenziamento, bensì esclusivamente i licenziamenti in senso stretto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 10518 depositata il 22 aprile 2025 – L’art. 63, comma 2, del TUPI, come modificato dall’art. 21, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 75 del 2017, nella parte in cui prevede che, in caso di licenziamento illegittimo o nullo, il giudice condanna l’amministrazione alla reintegra e al pagamento di una indennità risarcitoria dalla data del licenziamento a quella della reintegra, in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, oltre che, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, si applica a tutti i licenziamenti irrogati nella vigenza della novella, irrilevante che l’illecito disciplinare sia stato commesso in data anteriore

L’art. 63, comma 2, del TUPI, come modificato dall’art. 21, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 75 del 2017, nella parte in cui prevede che, in caso di licenziamento illegittimo o nullo, il giudice condanna l’amministrazione alla reintegra e al pagamento di una indennità risarcitoria dalla data del licenziamento a quella della reintegra, in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, oltre che, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, si applica a tutti i licenziamenti irrogati nella vigenza della novella, irrilevante che l’illecito disciplinare sia stato commesso in data anteriore

CORTE di CASSAZIONE, szione lavoro, Ordinanza n. 10612 depositata il 23 aprile 2025 – L’accertamento definitivo della colpevolezza in sede penale non può quindi applicarsi, in via analogica o estensiva, all’esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore che possa altresì integrare gli estremi del reato, se i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna, non essendo a ciò di ostacolo neppure la circostanza che il contratto collettivo di lavoro preveda la più grave sanzione disciplinare solo qualora intervenga una sentenza definitiva di condanna

L’accertamento definitivo della colpevolezza in sede penale non può quindi applicarsi, in via analogica o estensiva, all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore che possa altresì integrare gli estremi del reato, se i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna, non essendo a ciò di ostacolo neppure la circostanza che il contratto collettivo di lavoro preveda la più grave sanzione disciplinare solo qualora intervenga una sentenza definitiva di condanna

Licenziamento di un dipendente per aver scioperato è nullo anche se lo sciopero è quello organizzato spontaneamente dai lavoratori, senza previa proclamazione da parte delle organizzazioni sindacali

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 11347 depositata il 30 aprile 2025, intervenendo in tema di licenziamento per sciopero, ha riaffermato il principio secondo cui "Il diritto di sciopero, al di fuori dei servizi pubblici essenziali, non incontra altri limiti se non la protezione di diritti di pari rango costituzionale e [...]

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