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Nel licenziamento per giusta causa, la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante e la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 10962 depositata il 26 aprile 2025, intervenendo in tema di licenziamento disciplinare, ha riaffermato il principio secondo cui "in tema di licenziamento per giusta causa, la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 10962 depositata il 26 aprile 2025 – In tema di licenziamento per giusta causa, la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie

In tema di licenziamento per giusta causa, la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 10659 depositata il 23 aprile 2025 – Al fine di accertare l’esistenza di un «licenziamento collettivo», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59, che comporta l’applicazione della direttiva stessa, la condizione, prevista nel secondo comma di tale disposizione, che «i licenziamenti siano almeno cinque» dev’essere interpretata nel senso che essa non riguarda le cessazioni di contratti di lavoro assimilate a un licenziamento, bensì esclusivamente i licenziamenti in senso stretto

Al fine di accertare l’esistenza di un «licenziamento collettivo», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59, che comporta l’applicazione della direttiva stessa, la condizione, prevista nel secondo comma di tale disposizione, che «i licenziamenti siano almeno cinque» dev’essere interpretata nel senso che essa non riguarda le cessazioni di contratti di lavoro assimilate a un licenziamento, bensì esclusivamente i licenziamenti in senso stretto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 10518 depositata il 22 aprile 2025 – L’art. 63, comma 2, del TUPI, come modificato dall’art. 21, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 75 del 2017, nella parte in cui prevede che, in caso di licenziamento illegittimo o nullo, il giudice condanna l’amministrazione alla reintegra e al pagamento di una indennità risarcitoria dalla data del licenziamento a quella della reintegra, in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, oltre che, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, si applica a tutti i licenziamenti irrogati nella vigenza della novella, irrilevante che l’illecito disciplinare sia stato commesso in data anteriore

L’art. 63, comma 2, del TUPI, come modificato dall’art. 21, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 75 del 2017, nella parte in cui prevede che, in caso di licenziamento illegittimo o nullo, il giudice condanna l’amministrazione alla reintegra e al pagamento di una indennità risarcitoria dalla data del licenziamento a quella della reintegra, in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, oltre che, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, si applica a tutti i licenziamenti irrogati nella vigenza della novella, irrilevante che l’illecito disciplinare sia stato commesso in data anteriore

CORTE di CASSAZIONE, szione lavoro, Ordinanza n. 10612 depositata il 23 aprile 2025 – L’accertamento definitivo della colpevolezza in sede penale non può quindi applicarsi, in via analogica o estensiva, all’esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore che possa altresì integrare gli estremi del reato, se i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna, non essendo a ciò di ostacolo neppure la circostanza che il contratto collettivo di lavoro preveda la più grave sanzione disciplinare solo qualora intervenga una sentenza definitiva di condanna

L’accertamento definitivo della colpevolezza in sede penale non può quindi applicarsi, in via analogica o estensiva, all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore che possa altresì integrare gli estremi del reato, se i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna, non essendo a ciò di ostacolo neppure la circostanza che il contratto collettivo di lavoro preveda la più grave sanzione disciplinare solo qualora intervenga una sentenza definitiva di condanna

Licenziamento di un dipendente per aver scioperato è nullo anche se lo sciopero è quello organizzato spontaneamente dai lavoratori, senza previa proclamazione da parte delle organizzazioni sindacali

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 11347 depositata il 30 aprile 2025, intervenendo in tema di licenziamento per sciopero, ha riaffermato il principio secondo cui "Il diritto di sciopero, al di fuori dei servizi pubblici essenziali, non incontra altri limiti se non la protezione di diritti di pari rango costituzionale e [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 11347 depositata il 30 aprile 2025 – L’art. 40 Cost. attribuisce direttamente ai lavoratori, non incontra – stante la mancata attuazione della disciplina legislativa prevista da detta norma, per cui non si ha sciopero se non in presenza di un’astensione dal lavoro decisa e attuata collettivamente per la tutela di interessi collettivi e ne sono vietate le forme di attuazione che assumano modalità delittuose, in quanto lesive, in particolare, dell’incolumità e della libertà delle persone, o di diritti di proprietà o della capacità produttiva delle aziende

L'art. 40 Cost. attribuisce direttamente ai lavoratori, non incontra - stante la mancata attuazione della disciplina legislativa prevista da detta norma, per cui non si ha sciopero se non in presenza di un'astensione dal lavoro decisa e attuata collettivamente per la tutela di interessi collettivi e ne sono vietate le forme di attuazione che assumano modalità delittuose, in quanto lesive, in particolare, dell'incolumità e della libertà delle persone, o di diritti di proprietà o della capacità produttiva delle aziende

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 9901 depositata il 15 aprile 2025 – In caso di rifiuto della trasformazione del rapporto da full time a part time il dipendente può essere legittimamente licenziato solo se il recesso non è stato intimato a causa del diniego opposto, ma in ragione dell’impossibilità di utilizzo della prestazione a tempo pieno per effettive ragioni economiche dimostrate dal datore di lavoro

In caso di rifiuto della trasformazione del rapporto da full time a part time il dipendente può essere legittimamente licenziato solo se il recesso non è stato intimato a causa del diniego opposto, ma in ragione dell’impossibilità di utilizzo della prestazione a tempo pieno per effettive ragioni economiche dimostrate dal datore di lavoro

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