CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 6905 depositata il 14 marzo 2024 – Per effetto della mancanza della sottoscrizione di cui al comma 18, si applica il comma 22 del medesimo art. 4 legge n. 92/2012, secondo cui le dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto qualora il datore di lavoro non provveda a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la comunicazione contenente l’invito entro il termine di trenta giorni dalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale