CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE

Corte di Giustizia UE, nona Sezione, sentenza del 13 giugno 2024 nella causa C‑696/22 – Nell’ambito di un procedimento amministrativo di reclamo avverso un avviso di accertamento che determina l’imposta sul valore aggiunto, qualora l’autorità competente adotti una decisione fondata su elementi di fatto e di diritto nuovi, in merito ai quali l’interessato non ha potuto prendere posizione, si richiede che la decisione adottata al termine di detto procedimento sia annullata se, in assenza di tale irregolarità, detto procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso, ancorché, su domanda dell’interessato, sia stata disposta la sospensione dell’esecuzione di tale avviso di accertamento parallelamente al ricorso giurisdizionale proposto avverso detta decisione

Nell’ambito di un procedimento amministrativo di reclamo avverso un avviso di accertamento che determina l’imposta sul valore aggiunto, qualora l’autorità competente adotti una decisione fondata su elementi di fatto e di diritto nuovi, in merito ai quali l’interessato non ha potuto prendere posizione, si richiede che la decisione adottata al termine di detto procedimento sia annullata se, in assenza di tale irregolarità, detto procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso, ancorché, su domanda dell’interessato, sia stata disposta la sospensione dell’esecuzione di tale avviso di accertamento parallelamente al ricorso giurisdizionale proposto avverso detta decisione

Il titolare del trattamento dei dati personali é responsabile patrimonialmente delle violazioni di dati personali commesse da una persona che agisce sotto la sua autorità

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-741/2021 depositata l' 11 aprile 2024 GP contro juris GmbH, intervenuta per l'interpretazione dell'art. 82 del RGPD (regolamento generale sulla protezione dei dati) ai fini del risarcimento del danno, ha statuito che "... 1)      L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...]

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Terza Sezione,  sentenza nella causa n. C‑741/21 depositata l’ 11 aprile 2024 – L’articolo 82 del RGPD deve essere interpretato nel senso che non può essere sufficiente che il titolare del trattamento, per essere esonerato dalla sua responsabilità ai sensi del paragrafo 3 di detto articolo, faccia valere che il danno di cui trattasi è stato causato dall’errore di una persona che agisce sotto la sua autorità, a norma dell’articolo 29 di tale regolamento. Per determinare l’importo dovuto a titolo di risarcimento di un danno fondato su tale disposizione non deve tenersi conto dell’art. 83 e della circostanza che più violazioni siano state commesse dal titolare del trattamento, nei confronti dello stesso interessato, non può costituire un criterio rilevante ai fini della valutazione del danno da riconoscere a tale interessato ai sensi del suddetto articolo 82. Infatti, solo il danno concretamente subito da quest’ultimo deve essere preso in considerazione per determinare l’importo del risarcimento pecuniario dovuto a titolo di compensazione

L’articolo 82 del RGPD deve essere interpretato nel senso che non può essere sufficiente che il titolare del trattamento, per essere esonerato dalla sua responsabilità ai sensi del paragrafo 3 di detto articolo, faccia valere che il danno di cui trattasi è stato causato dall’errore di una persona che agisce sotto la sua autorità, a norma dell’articolo 29 di tale regolamento. Per determinare l’importo dovuto a titolo di risarcimento di un danno fondato su tale disposizione non deve tenersi conto dell'art. 83 e della circostanza che più violazioni siano state commesse dal titolare del trattamento, nei confronti dello stesso interessato, non può costituire un criterio rilevante ai fini della valutazione del danno da riconoscere a tale interessato ai sensi del suddetto articolo 82. Infatti, solo il danno concretamente subito da quest’ultimo deve essere preso in considerazione per determinare l’importo del risarcimento pecuniario dovuto a titolo di compensazione

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, prima sezione,  sentenza dell’ 11 gennaio 2024 causa C‑537/22 – La direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che essa osta, qualora l’amministrazione tributaria intenda negare a un soggetto passivo il beneficio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte per il motivo che tale soggetto passivo ha partecipato a una frode dell’IVA di tipo «carosello», a che tale amministrazione tributaria si limiti a dimostrare che detta operazione fa parte di una catena di fatturazione circolare; spetta a detta amministrazione tributaria, da un lato, individuare con precisione gli elementi costitutivi della frode e provare le condotte fraudolente e, dall’altro, dimostrare che il soggetto passivo ha partecipato attivamente a tale frode o che esso sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’acquisto di beni o di servizi invocato a fondamento di tale diritto si iscriveva in detta frode, il che non implica necessariamente l’identificazione di tutti i soggetti che hanno partecipato alla frode nonché delle loro rispettive condotte

La direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che essa osta, qualora l’amministrazione tributaria intenda negare a un soggetto passivo il beneficio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte per il motivo che tale soggetto passivo ha partecipato a una frode dell’IVA di tipo «carosello», a che tale amministrazione tributaria si limiti a dimostrare che detta operazione fa parte di una catena di fatturazione circolare; spetta a detta amministrazione tributaria, da un lato, individuare con precisione gli elementi costitutivi della frode e provare le condotte fraudolente e, dall’altro, dimostrare che il soggetto passivo ha partecipato attivamente a tale frode o che esso sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’acquisto di beni o di servizi invocato a fondamento di tale diritto si iscriveva in detta frode, il che non implica necessariamente l’identificazione di tutti i soggetti che hanno partecipato alla frode nonché delle loro rispettive condotte

Corte di giustizia dell’Unione Europea, Terza Sezione, Sentenza 7 marzo 2024, causa C-341/22 – L’articolo 30 della legge n. 724/1994 (società di comodo) viola l’articolo 9 e l’art. 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 ed i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità, nella parte in cui prevede la possibilità di rimborso ed il divieto alla compensazione o cessione ed, inoltre, la perdita del credito IVA se per tre periodi consecutivi effettui operazioni rilevanti ai fini dell’IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale

L'articolo 30 della legge n. 724/1994 (società di comodo) viola l'articolo 9 e l'art. 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 ed i principi di neutralità dell'IVA e di proporzionalità, nella parte in cui prevede la possibilità di rimborso ed il divieto alla compensazione o cessione ed, inoltre, la perdita del credito IVA se per tre periodi consecutivi effettui operazioni rilevanti ai fini dell'IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale

Corte di giustizia UE in conformità del principio di non discriminazione ai lavoratori con contratto a termine vanno comunicati i motivi del licenziamento

La Corte di Giustizia UE con la sentenza inerente la causa C-715/20 emessa il 20 febbraio 2024, intervenuto in tema di contratti di lavoro, ha affermato quanto seguente "... La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, [...]

Corte di Giustizia UE sentenza n. C‑218/22, Prima Sezione, depositata il 18 gennaio 2024 – L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà

L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà

Corte di Giustizia dell’UE (Terza Sezione) sentenza n. C-667/21 depositata il 21 dicembre 2023 – Il diritto al risarcimento previsto dal (UE) 2016/679 nei casi di violazioni del regolamento ha una funzione risarcitorio e non punitivo o dissuasivo

Corte di Giustizia dell'UE (Terza Sezione) sentenza n. C-667/21 depositata il 21 dicembre 2023 «Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 6, paragrafo 1 – Condizioni di liceità del trattamento – Articolo 9, paragrafi da 1 a 3 – Trattamento vertente su particolari categorie di dati – Dati relativi [...]

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