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MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Comunicato 01 ottobre 2022 – Adeguamento delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, che disciplina il collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Comunicato 01 ottobre 2022 Adeguamento delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, che disciplina il collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti. Si comunica che, a decorrere dal 22 settembre 2022 e fino al termine di novanta giorni, il decreto direttoriale n. 77 del [...]

Prescrizione dei crediti di lavoro – nuovi orientamenti giurisprudenziali – diffida accertativa ex art. 12, D.Lgs. n. 124/2004 – atti interruttivi – ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 30 settembre 2022, n. 1959

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - Nota 30 settembre 2022, n. 1959 Prescrizione dei crediti di lavoro - nuovi orientamenti giurisprudenziali - diffida accertativa ex art. 12, D.Lgs. n. 124/2004 - atti interruttivi Con nota prot. n. 595 del 23 gennaio 2020 questa Direzione si esprimeva - prendendo le mosse dal dato normativo e dagli orientamenti [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 settembre 2022, n. 28398 – La registrazione su nastro magnetico di una conversazione, anche senza il consenso dell’interessato, possa costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa; il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali degli artt. 167 e 183 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta

La registrazione su nastro magnetico di una conversazione, anche senza il consenso dell'interessato, possa costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa; il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali degli artt. 167 e 183 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 settembre 2022, n. 28424 – In caso di cessione di ramo d’azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 2112 c.c. il trasferimento non si compie e il rapporto di lavoro resta nella titolarità dell’originario cedente, le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell’alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa

In caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2112 c.c. il trasferimento non si compie e il rapporto di lavoro resta nella titolarità dell'originario cedente, le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell'alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 settembre 2022, n. 28406 – In materia di impiego di lavoratori extracomunitari non risultanti da scritture obbligatorie sono diverse le finalità sottese all’irrogazione della sanzione penale e di quella amministrativa per cui non sussiste violazione del principio del divieto del “ne bis in idem”. Inoltre per le prestazioni lavorative rese dal lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno, l’illegittimità del contratto per la violazione di norme imperative, sempre che la prestazione lavorativa sia lecita, non esclude l’obbligazione retributiva e contributiva a carico del datore di lavoro

In materia di impiego di lavoratori extracomunitari non risultanti da scritture obbligatorie sono diverse le finalità sottese all'irrogazione della sanzione penale e di quella amministrativa per cui non sussiste violazione del principio del divieto del "ne bis in idem". Inoltre per le prestazioni lavorative rese dal lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno, l'illegittimità del contratto per la violazione di norme imperative, sempre che la prestazione lavorativa sia lecita, non esclude l'obbligazione retributiva e contributiva a carico del datore di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 settembre 2022, n. 28351 – In tema di obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie, il datore di lavoro è direttamente obbligato verso l’ente previdenziale anche per la parte a carico dei lavoratori dei quali non è rappresentante ex lege. Ne consegue che, in ipotesi di indebito contributivo, il datore di lavoro è l’unico legittimato all’azione di ripetizione nei confronti dell’ente anche con riguardo alla quota predetta, mentre il lavoratore che abbia subito l’indebita trattenuta può agire nei confronti del datore di lavoro che ha eseguito la trattenuta stessa

In tema di obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie, il datore di lavoro è direttamente obbligato verso l'ente previdenziale anche per la parte a carico dei lavoratori dei quali non è rappresentante ex lege. Ne consegue che, in ipotesi di indebito contributivo, il datore di lavoro è l'unico legittimato all'azione di ripetizione nei confronti dell'ente anche con riguardo alla quota predetta, mentre il lavoratore che abbia subito l'indebita trattenuta può agire nei confronti del datore di lavoro che ha eseguito la trattenuta stessa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28, settembre 2022, n. 28284 – L’azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell’ordinario termine decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal suddetto riconoscimento si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall’art. 2948 cod. civ., il quale decorre anche quando il diritto a tali differenze venga fatto valere contemporaneamente al diritto all’attribuzione alla qualifica superiore, soggetto alla prescrizione decennale

L'azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal suddetto riconoscimento si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 cod. civ., il quale decorre anche quando il diritto a tali differenze venga fatto valere contemporaneamente al diritto all'attribuzione alla qualifica superiore, soggetto alla prescrizione decennale

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