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CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 settembre 2022, n. 27854 – In tema di successione di contratti di lavoro a tempo determinato in somministrazione, la regola per la quale l’impugnazione stragiudiziale dell’ultimo contratto della serie non si estende ai contratti precedenti, neppure ove tra un contratto e l’altro sia decorso un termine inferiore a quello di sessanta giorni utile per l’impugnativa

In tema di successione di contratti di lavoro a tempo determinato in somministrazione, la regola per la quale l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto della serie non si estende ai contratti precedenti, neppure ove tra un contratto e l'altro sia decorso un termine inferiore a quello di sessanta giorni utile per l'impugnativa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 settembre 2022, n. 27970 – In tema di successione di contratti di lavoro a termine in somministrazione, che l’impugnazione stragiudiziale dell’ultimo contratto della serie non si estenda ai contratti precedenti, neppure ove tra un contratto e l’altro sia decorso un termine inferiore a quello di sessanta giorni utile per l’impugnativa, poiché l’inesistenza di un unico continuativo rapporto di lavoro comporta la necessaria conseguenza che a ciascuno dei predetti contratti si applichino le regole inerenti la loro impugnabilità

In tema di successione di contratti di lavoro a termine in somministrazione, che l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto della serie non si estenda ai contratti precedenti, neppure ove tra un contratto e l'altro sia decorso un termine inferiore a quello di sessanta giorni utile per l'impugnativa, poiché l'inesistenza di un unico continuativo rapporto di lavoro comporta la necessaria conseguenza che a ciascuno dei predetti contratti si applichino le regole inerenti la loro impugnabilità

Corte di Cassazione ordinanza n. 22051 depositata il 12 luglio 2022 – Le norme sulla stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato costituiscono una deroga al principio dell’accesso mediante concorso, di cui all’art. 97 Cost., e devono pertanto considerarsi tassative, non potendo applicarsi, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, oltre i casi da esse regolati

Le norme sulla stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato costituiscono una deroga al principio dell'accesso mediante concorso, di cui all'art. 97 Cost., e devono pertanto considerarsi tassative, non potendo applicarsi, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, oltre i casi da esse regolati

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 settembre 2022, n. 27125 – L’occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integri un rapporto di lavoro subordinato, l’utilizzazione di tali lavoratori non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione

L'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integri un rapporto di lavoro subordinato, l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 agosto 2022, n. 24814 – Decontribuzione dei premi aziendali di produzione ex art. 2 del d.l. n. 67 del 1997 applicabile “ratione temporis”

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 agosto 2022, n. 24814 Previdenza - Decontribuzione ex art. 2 del d.l. n. 67 del 1997 applicabile "ratione temporis" - Premi aziendali di produzione - Nozione - Premio presenza - Inclusione Fatti di causa Il Tribunale di Modena, riuniti i giudizi proposti separatamente, aveva rigettato le opposizioni proposte, per [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 settembre 2022, n. 27681 – La cessione del contratto comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali e realizzando soltanto una sostituzione soggettiva, il che non esclude che, a cessione avvenuta (o contestualmente alla stessa) il cessionario ed il contraente ceduto possano accordarsi fra loro per apportare delle modifiche al contenuto del contratto originario, restando, in assenza di tale accordo, immutato il contenuto dello stesso

La cessione del contratto comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali e realizzando soltanto una sostituzione soggettiva, il che non esclude che, a cessione avvenuta (o contestualmente alla stessa) il cessionario ed il contraente ceduto possano accordarsi fra loro per apportare delle modifiche al contenuto del contratto originario, restando, in assenza di tale accordo, immutato il contenuto dello stesso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 settembre 2022, n. 27666 – Il compimento dell’età pensionabile o il raggiungimento dei requisiti per l’attribuzione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia escludono l’automatica estinzione del rapporto di lavoro, fanno sempre salvo, però, il fatto che non intervenga “un valido atto risolutivo del datore di lavoro”, che ha un’autonoma e successiva efficacia estintiva, così come l’atto risolutivo riconducibile ad una volontà concludente del lavoratore

Il compimento dell'età pensionabile o il raggiungimento dei requisiti per l'attribuzione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia escludono l'automatica estinzione del rapporto di lavoro, fanno sempre salvo, però, il fatto che non intervenga "un valido atto risolutivo del datore di lavoro", che ha un’autonoma e successiva efficacia estintiva, così come l’atto risolutivo riconducibile ad una volontà concludente del lavoratore

Corte di Cassazione ordinanza n. 20030 depositata il 12 luglio 2022 – I versamenti effettuati dal datore di lavoro sul Fondo individuale integrativo di previdenza non sono utili ai fini del calcolo dell’indennità premio di servizio, in quanto la retribuzione contributiva, alla quale la stessa si commisura a norma dell’art. 4 della l. n. 152 del 1968, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall’art. 11, comma 5, legge , la cui elencazione ha carattere tassativo e il cui riferimento allo “stipendio o salario” richiede un’interpretazione restrittiva

I versamenti effettuati dal datore di lavoro sul Fondo individuale integrativo di previdenza non sono utili ai fini del calcolo dell'indennità premio di servizio, in quanto la retribuzione contributiva, alla quale la stessa si commisura a norma dell'art. 4 della l. n. 152 del 1968, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, comma 5, legge , la cui elencazione ha carattere tassativo e il cui riferimento allo "stipendio o salario" richiede un'interpretazione restrittiva

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