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Corte di Cassazione ordinanza n. 22047 depositata il 12 luglio 2022 – Con un ricorso per cassazione, per omesso esame di fatto decisivo, avverso la sentenza della corte di appello che conferma la decisione di primo grado, ai sensi dell’art. 348-ter, il ricorrente, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360,n. 5, c.p.c. deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado, e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse e deve ovviamente farlo nell’atto introduttivo del giudizio di cassazione

Con un ricorso per cassazione, per omesso esame di fatto decisivo, avverso la sentenza della corte di appello che conferma la decisione di primo grado, ai sensi dell'art. 348-ter, il ricorrente, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all’art. 360,n. 5, c.p.c. deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado, e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse e deve ovviamente farlo nell'atto introduttivo del giudizio di cassazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 22029 depositata il 12 luglio 2022 – Il principio di non contestazione riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto, per cui la stessa non può essere invocata in relazione alla qualificazione giuridica ed a circostanze implicanti un’attività di giudizio ed inoltre non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, con la conseguenza che la mancanza di deduzioni ad opera di entrambe le parti su un fatto principale non può valere a far ritenere quel fatto non contestato né tanto meno la non contestazione di un fatto secondario non decisivo può equivalere a non contestazione del fatto principale, rispetto al quale quello secondario è dedotto in funzione probatoria

Il principio di non contestazione riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto, per cui la stessa non può essere invocata in relazione alla qualificazione giuridica ed a circostanze implicanti un'attività di giudizio ed inoltre non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, con la conseguenza che la mancanza di deduzioni ad opera di entrambe le parti su un fatto principale non può valere a far ritenere quel fatto non contestato né tanto meno la non contestazione di un fatto secondario non decisivo può equivalere a non contestazione del fatto principale, rispetto al quale quello secondario è dedotto in funzione probatoria

Corte di Cassazione ordinanza n. 22026 depositata il 12 luglio 2022 – In ipotesi di esercizio dello ius variandi nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego privatizzato, l’art. 52, d.lgs. n. 165/2001, assegna rilievo al solo criterio dell’equivalenza formale delle mansioni, da valutarsi con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, prescindendo dagli specifici contenuti professionali e comunque dal rilievo gerarchico e funzionale che implicavano quelle di provenienza, senza che il giudice possa, dunque, sindacare sotto tale profilo la natura equivalente della mansione assegnata, non trovando applicazione la norma generale di cui all’art. 2103 cod. civ.

In ipotesi di esercizio dello ius variandi nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego privatizzato, l’art. 52, d.lgs. n. 165/2001, assegna rilievo al solo criterio dell’equivalenza formale delle mansioni, da valutarsi con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, prescindendo dagli specifici contenuti professionali e comunque dal rilievo gerarchico e funzionale che implicavano quelle di provenienza, senza che il giudice possa, dunque, sindacare sotto tale profilo la natura equivalente della mansione assegnata, non trovando applicazione la norma generale di cui all’art. 2103 cod. civ.

Corte di Cassazione ordinanza n. 21999 depositata il 12 luglio 2022 – In tema di contratto di lavoro a progetto, la definizione legale di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, richiede la riconducibilità dell’attività ad un progetto o programma specifico – senza alcuna differenza concettuale tra i due termini – il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una “routine” ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro. Il progetto concordato non può comunque consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l’ordinaria attività aziendale

In tema di contratto di lavoro a progetto, la definizione legale di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, richiede la riconducibilità dell'attività ad un progetto o programma specifico - senza alcuna differenza concettuale tra i due termini - il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una "routine" ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro. Il progetto concordato non può comunque consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l'ordinaria attività aziendale

TRIBUNALE DI COSENZA – Sentenza 14 settembre 2022 – Il principio dettato dall’art. 2070 cc, secondo cui l’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore, opera nel nostro ordinamento solo per il contratto collettivo ritenuto obbligatorio e non già nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione

Il principio dettato dall’art. 2070 cc, secondo cui l’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore, opera nel nostro ordinamento solo per il contratto collettivo ritenuto obbligatorio e non già nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 settembre 2022, n. 27534 – Ai fini di determinazione della base di computo del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell’art. 2120, secondo comma c.c. e in mancanza di una deroga espressa contenuta nella contrattazione collettiva, la natura di retribuzione di un emolumento aggiuntivo corrisposto al lavoratore per lo svolgimento di lavoro all’estero o in altra sede lavorativa è desumibile da indici sintomatici, inclusi quelli emergenti in sede di conclusione del contratto individuale, che denotino la non occasionalità dell’emolumento, dovendosi invece attribuire natura non retributiva alle voci che abbiano la finalità di tenere indenne il lavoratore da spese che non avrebbe incontrato se non fosse stato trasferito, sostenute nell’interesse dell’imprenditore

Ai fini di determinazione della base di computo del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 2120, secondo comma c.c. e in mancanza di una deroga espressa contenuta nella contrattazione collettiva, la natura di retribuzione di un emolumento aggiuntivo corrisposto al lavoratore per lo svolgimento di lavoro all'estero o in altra sede lavorativa è desumibile da indici sintomatici, inclusi quelli emergenti in sede di conclusione del contratto individuale, che denotino la non occasionalità dell'emolumento, dovendosi invece attribuire natura non retributiva alle voci che abbiano la finalità di tenere indenne il lavoratore da spese che non avrebbe incontrato se non fosse stato trasferito, sostenute nell'interesse dell'imprenditore

Contratto di lavoro: introdotti nuovi obblighi informativi a carico del datore di lavoro introdotti dal D.Lgs. n. 104 del 2022

Con l'entrata in vigore, dal 13 agosto 2022, del D.Lgs. n. 104 27 giugno 2022 (decreto trasparenza) che ha attuato la direttiva UE 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione Europea, sono stati introdotti nuovi obblighi informativi da inserire nel contratto di lavoro a carico del datore di lavoro o del committente. [...]

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