Il comma 1 dell’articolo 20 del D.L. n. 115/2022 (decreto Aiuti-bis) ha stabilito che: “Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l‘esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali.”
Alla luce della suddetta norma per il periodo che va da luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 l’esonero contributivo di cui al comma 121 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021 a favore dei lavoratori dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, viene aumentato di 1,2 punti percentuali. Portando l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore viene determinato nella misura del 2%.
Il suddetto esonero contributivo, pari al 2% per il secondo semestre del 2022, trova applicazione per le sole retribuzioni imponibile ai fini previdenziali che non eccedano l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Inoltre è previsto, qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro hanno statuito l’erogazione di ulteriori mensilità aggiuntive (oltre alla tredicesima), che per il suddetto esonero contributivo il limite della retribuzione imponibile contributiva mensile pari a 2.692,00 comprende anche l’ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei.
Con il messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022 l’INPS ha diramato le prime istruzioni operative. Nel messaggio l’INPS, oltre a fornire le istruzioni operative per il flusso UNIEMENS, ha precisato che i ” .. Nelle ipotesi in cui si realizzino variazioni del rapporto di lavoro che comportano la presentazione di più denunce individuali per il medesimo lavoratore (a titolo esemplificativo, ipotesi in cui vi sia in cui vi sia una variazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa o ipotesi in cui, nel corso del mese, si verifichi una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato), il limite mensile di 2.692 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro. Pertanto, nelle predette ipotesi, in considerazione della circostanza che il rapporto di lavoro prosegua senza soluzione di continuità, sebbene si realizzi una variazione dello stesso, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.”
Per cui, nelle suddette ipotesi, il massimale complessivamente non ecceda l’importo mensile di 2.692,00 euro, l’esonero potrà essere fruito pro quota nelle singole denunce mensili.
Diversamente, nelle ipotesi in cui il lavoratore, nel corso di un mese, svolga la propria prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro, il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all’applicazione dell’esonero deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro, in relazione ai distinti datori di lavoro, con riferimento al medesimo mese. Pertanto, in tali ipotesi il massimale di retribuzione imponibile da considerare ai fini della valutazione circa la spettanza dell’esonero sarà pari a 2.692 euro per ognuno dei rapporti di lavoro.
I datori di lavoro sono obbligati ad esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese di ottobre 2022, valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
Per esporre l’esonero spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, <CodiceCausale> i seguenti codici di nuova istituzione:
- “L094”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “L095”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 – Rateo tredicesima mensilità”.
Si conferma l’utilizzo del codice già in uso “L025” nella denuncia di dicembre 2022, per l’esposizione dell’esonero relativo alla tredicesima mensilità.
Per permettere la fruizione piena dell’esonero per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2022, i datori di lavoro nel mese di competenza ottobre, novembre e dicembre 2022 dovranno procedere all’esposizione del valore residuale in misura dell’1,2% per le suddette mensilità, utilizzando i seguenti codici di nuova istituzione all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, <CodiceCausale>:
- “L096” avente il significato di “Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234”;
- “L097” avente il significato di “Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – rateo tredicesima mensilità” qualora si sia provveduto alla cessazione del rapporto di lavoro durante le mensilità in oggetto.
Nel messaggio in commento viene evidenziata la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi oggetto dell’integrazione (luglio, agosto e settembre 2022), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di ottobre, novembre e dicembre 2022.
I datori di lavoro interessati all’esonero contributivo della contribuzione a carico del lavoratore, che hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero in trattazione, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig). La procedura delle regolarizzazioni deve altresì essere utilizzata nella circostanza in cui il lavoratore sia cessato in una mensilità oggetto della restituzione.
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