lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37740 depositata il 23 dicembre 2022 – L’inosservanza del divieto di introdurre una domanda nuova in appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., e, correlativamente, dell’obbligo del giudice di secondo grado di non esaminare nel merito tale domanda, è rilevabile d’ufficio in sede di legittimità, poiché costituisce una preclusione all’esercizio della giurisdizione, che può essere verificata nel giudizio di cassazione

L’inosservanza del divieto di introdurre una domanda nuova in appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., e, correlativamente, dell’obbligo del giudice di secondo grado di non esaminare nel merito tale domanda, è rilevabile d’ufficio in sede di legittimità, poiché costituisce una preclusione all’esercizio della giurisdizione, che può essere verificata nel giudizio di cassazione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 37713 depositata il 23 dicembre 2022 – La l.r. n. 76 del 1995 laddove ha autorizzato i consorzi di bonifica a ricorrere alle assunzioni a tempo determinato, da svolgersi ai sensi della l. n. 230 del 1962 (…) non si pone affatto in contrasto con il divieto di assunzione a tempo indeterminato dettato dall’art. 32 della l.r. n. 45 del 1995, non introduce alcuna norma derogatoria a tale divieto, né abroga l’art. 32

La l.r. n. 76 del 1995 laddove ha autorizzato i consorzi di bonifica a ricorrere alle assunzioni a tempo determinato, da svolgersi ai sensi della l. n. 230 del 1962 (…) non si pone affatto in contrasto con il divieto di assunzione a tempo indeterminato dettato dall’art. 32 della l.r. n. 45 del 1995, non introduce alcuna norma derogatoria a tale divieto, né abroga l’art. 32

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36223 depositata il 12 dicembre 2022 – Nelle ipotesi in cui l’intermediazione illecita si riferisca ad un’attività gestita in forma imprenditoriale dalla P.A. e sia applicabile il comma 4 dell’art. 1 della legge n. 1369 del 1960, non può essere esteso all’ente pubblico non economico il principio fissato dal comma 5 del richiamato art. 1, in forza del quale i prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni

Nelle ipotesi in cui l’intermediazione illecita si riferisca ad un’attività gestita in forma imprenditoriale dalla P.A. e sia applicabile il comma 4 dell’art. 1 della legge n. 1369 del 1960, non può essere esteso all’ente pubblico non economico il principio fissato dal comma 5 del richiamato art. 1, in forza del quale i prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 36843 depositata il 15 dicembre 2022 – In tema di servizio di pronta disponibilità di cui all’art. 7 del CCNL integrativo – Comparto sanità del 20 settembre 2001, il limite di sei turni al mese per ciascun dipendente, stabilito dal comma 10 del predetto articolo, va inteso come previsione di natura programmatica e non come contingente temporale invalicabile, avuto riguardo al tenore letterale della norma, alla qualità dei destinatari ed alla natura del servizio reso, oltre che alla remunerazione prevista dalla contrattazione collettiva

In tema di servizio di pronta disponibilità di cui all’art. 7 del CCNL integrativo - Comparto sanità del 20 settembre 2001, il limite di sei turni al mese per ciascun dipendente, stabilito dal comma 10 del predetto articolo, va inteso come previsione di natura programmatica e non come contingente temporale invalicabile, avuto riguardo al tenore letterale della norma, alla qualità dei destinatari ed alla natura del servizio reso, oltre che alla remunerazione prevista dalla contrattazione collettiva

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37246 depositaya il 20 dicembre 2022 – I contributi previdenziali versati da società cooperative di lavoro in favore dei propri soci lavoratori, nel periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge 24 giugno 1997, n. 196, restano salvi e conservano la loro efficacia ai fini delle prestazioni di cui all’art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 e agli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, riguardanti l’erogazione del TFR a carico del Fondo di garanzia gestito dall’INPS nei casi di insolvenza del datore di lavoro, anche quando i fatti costitutivi dei crediti si siano verificati anteriormente alla data suddetta. L’estensione retroattiva dell’intervento del citato Fondo di garanzia presuppone che siano stati pagati i contributi previdenziali per il periodo precedente all’entrata in vigore della disposizione. Di tale presupposto deve offrire la prova chi rivendichi il diritto alle prestazioni del Fondo di garanzia

I contributi previdenziali versati da società cooperative di lavoro in favore dei propri soci lavoratori, nel periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge 24 giugno 1997, n. 196, restano salvi e conservano la loro efficacia ai fini delle prestazioni di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 e agli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, riguardanti l'erogazione del TFR a carico del Fondo di garanzia gestito dall'INPS nei casi di insolvenza del datore di lavoro, anche quando i fatti costitutivi dei crediti si siano verificati anteriormente alla data suddetta. L'estensione retroattiva dell'intervento del citato Fondo di garanzia presuppone che siano stati pagati i contributi previdenziali per il periodo precedente all'entrata in vigore della disposizione. Di tale presupposto deve offrire la prova chi rivendichi il diritto alle prestazioni del Fondo di garanzia

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37245 depositata il 20 dicembre 2022 – In caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini dell’obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione da parte del Fondo gestito dall’Inps, l’arco temporale annuale entro cui collocare gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro assume rilievo solo se l’iniziativa si colloca nell’ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell’accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero se l’iniziativa del lavoratore trovi consacrazione in un titolo eseguibile nei confronti del datore di lavoro, mentre rimane irrilevante l’espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione

In caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini dell'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione da parte del Fondo gestito dall'Inps, l'arco temporale annuale entro cui collocare gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro assume rilievo solo se l'iniziativa si colloca nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero se l'iniziativa del lavoratore trovi consacrazione in un titolo eseguibile nei confronti del datore di lavoro, mentre rimane irrilevante l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 37004 depositata il 16 dicembre 2022 – In tema di dirigenza sanitaria, il titolare di incarichi ex art. 39, comma 9, CCNL area medica e veterinaria del SSN del CCNL del 2000 che, pur non configurandosi con la denominazione di incarico di direttore di dipartimento, ricomprendano – secondo l’atto aziendale – più strutture complesse – non ha diritto, in assenza dell’atto aziendale di graduazione delle funzioni, alla parte variabile della retribuzione di posizione

In tema di dirigenza sanitaria, il titolare di incarichi ex art. 39, comma 9, CCNL area medica e veterinaria del SSN del CCNL del 2000 che, pur non configurandosi con la denominazione di incarico di direttore di dipartimento, ricomprendano - secondo l’atto aziendale - più strutture complesse - non ha diritto, in assenza dell’atto aziendale di graduazione delle funzioni, alla parte variabile della retribuzione di posizione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 35798 depositata il 6 dicembre 2022 – L’attività di recapito rimane all’interno del rapporto tra l’Ente Poste e l’agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l’espletamento del servizio, poiché del finale risultato resta responsabile l’Ente conferente

L'attività di recapito rimane all'interno del rapporto tra l'Ente Poste e l'agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l'espletamento del servizio, poiché del finale risultato resta responsabile l'Ente conferente

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