lavoro

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 18945 depositata il 10 luglio 2025 – Affinché, quindi, possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell’ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), che all’appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d’impresa

Affinché, quindi, possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell’ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), che all’appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d’impresa

Per la qualificazione dei c.d. appalti leggeri non è sufficiente il numero dei dipendenti e la elevata professionalità degli stessi ed in mancanza degli elementi di genuinità si configura una somministrazione illecita o una codatorialità

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 18945 depositata il 10 luglio 2025, intervenendo in tema di appalti ad alta intensità di manodopera, ha affermato il principio di diritto secondo cui "Affinché, quindi, possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19405 depositata il 14 luglio 2025 – Risulta precluso al datore di lavoro di collocare unilateralmente il dipendente in aspettativa non retribuita, essendo ciò in contrasto sia col principio della immodificabilità unilaterale delle condizioni del contratto di lavoro, con sospensione da parte del datore di lavoro dell’obbligazione retributiva, sia con la norma contrattuale collettiva che espressamente prevede che l’aspettativa non retribuita può essere concessa solo su richiesta del lavoratore interessato

Risulta precluso al datore di lavoro di collocare unilateralmente il dipendente in aspettativa non retribuita, essendo ciò in contrasto sia col principio della immodificabilità unilaterale delle condizioni del contratto di lavoro, con sospensione da parte del datore di lavoro dell’obbligazione retributiva, sia con la norma contrattuale collettiva che espressamente prevede che l’aspettativa non retribuita può essere concessa solo su richiesta del lavoratore interessato

Riduzione del tasso medio per prevenzione – Modello OT23 per l’anno 2026 – Aggiornamento – INAIL – Nota n. 6912 del 18 luglio 2025

INAIL - Nota n. 6912 del 18 luglio 2025 Riduzione del tasso medio per prevenzione - Modello OT23 per l’anno 2026 - Aggiornamento A seguito delle segnalazioni pervenute sono stati corretti due refusi presenti nel modello OT23 2026, allegato alla nota del 3 luglio 2025, prot.6436. Nella nuova versione del modello OT23 anno 2026 (all.1) [...]

INAIL – Comunicato del 21 luglio 2025 – Tutela dei rider: profili assicurativi Inail – Una recente nota dell’Istituto fornisce informazioni e chiarimenti, per gli aspetti di competenza, a seguito della circolare del Ministero del Lavoro su classificazione e tutele del lavoro dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali

INAIL - Comunicato del 21 luglio 2025 Tutela dei rider: profili assicurativi Inail - Una recente nota dell’Istituto fornisce informazioni e chiarimenti, per gli aspetti di competenza, a seguito della circolare del Ministero del Lavoro su classificazione e tutele del lavoro dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali Precisati nella circolare Inail n. 40 del 4 luglio [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 19369 depositata il 14 luglio 2025 – In tema di rapporto di lavoro nautico, il regime di continuità, che garantisce la protrazione a tempo indeterminato del contratto di arruolamento e la permanenza del rapporto anche nei periodi di inoperosità tra ciascuno sbarco e l’imbarco successivo del marittimo, non è generalizzato, essendo riscontrabile solo nelle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, sicché, in assenza di essa, l’attività del lavoratore marittimo, seppure alle dipendenze dello stesso imprenditore, è costituita solamente da una sequenza non continua di imbarchi con distinti contratti di arruolamento, secondo il regime generale previsto dall’art. 325 cod. nav.

In tema di rapporto di lavoro nautico, il regime di continuità, che garantisce la protrazione a tempo indeterminato del contratto di arruolamento e la permanenza del rapporto anche nei periodi di inoperosità tra ciascuno sbarco e l'imbarco successivo del marittimo, non è generalizzato, essendo riscontrabile solo nelle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, sicché, in assenza di essa, l'attività del lavoratore marittimo, seppure alle dipendenze dello stesso imprenditore, è costituita solamente da una sequenza non continua di imbarchi con distinti contratti di arruolamento, secondo il regime generale previsto dall'art. 325 cod. nav.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19052 depositata l’ 11 luglio 2025 – Il regime di stabilità o meno del rapporto di lavoro, ai fini del decorso del termine prescrizionale, deve essere rapportato non alla qualifica formalmente attribuita al dipendente ma a quella effettivamente spettante

Il regime di stabilità o meno del rapporto di lavoro, ai fini del decorso del termine prescrizionale, deve essere rapportato non alla qualifica formalmente attribuita al dipendente ma a quella effettivamente spettante

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18532 depositata il 7 luglio 2025 – Alle cessioni di contratti di lavoro, ai sensi dell’art. 2112 c.c., il cui trasferimento sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, non si applica il termine di decadenza di cui all’art. 32, comma 4, lett. c) della legge 183/2010

Alle cessioni di contratti di lavoro, ai sensi dell'art. 2112 c.c., il cui trasferimento sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, non si applica il termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. c) della legge 183/2010

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