lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18189 depositata il 3 luglio 2025 – La qualifica deve corrispondere alle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto, infatti, essendo stabilito a tutela dei diritti del lavoratore, può essere derogato in suo favore, anche nel caso in cui la deroga alla contrattazione collettiva non sia totalmente favorevole al lavoratore, ma presenti aspetti a lui sfavorevoli, in quanto la deroga costituisce legittima espressione di autonomia negoziale se risponde ad un apprezzabile interesse delle parti e non ha finalità elusive di norme imperative, e in particolare di quelle concernenti il divieto di contratti di lavoro a tempo determinato

La qualifica deve corrispondere alle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto, infatti, essendo stabilito a tutela dei diritti del lavoratore, può essere derogato in suo favore, anche nel caso in cui la deroga alla contrattazione collettiva non sia totalmente favorevole al lavoratore, ma presenti aspetti a lui sfavorevoli, in quanto la deroga costituisce legittima espressione di autonomia negoziale se risponde ad un apprezzabile interesse delle parti e non ha finalità elusive di norme imperative, e in particolare di quelle concernenti il divieto di contratti di lavoro a tempo determinato

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18690 depositata l’ 8 luglio 2025 – Il principio di non discriminazione, per quanto riguarda le condizioni di impiego, è stabilito della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, secondo cui i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive

Il principio di non discriminazione, per quanto riguarda le condizioni di impiego, è stabilito della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, secondo cui i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17979 depositata il 2 luglio 2025 – L’allegato 7 del CCNL dell’Area dirigenza medico-veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio 2002-2003 del 3 novembre 2005, contenente ESEMPI SULL’APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 37 e 38 COMMA 4 AI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI A RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO, non riguarda i soli Dirigenti Medici già in servizio alla data del 31 dicembre 2001 i quali, nel corso del biennio 2002-2003, abbiano beneficiato dell’attribuzione, in proprio favore, di un incarico di livello superiore rispetto a quello precedentemente posseduto, ma si applica anche a quelli che tali incarichi ottengano successivamente

L’allegato 7 del CCNL dell’Area dirigenza medico-veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio 2002-2003 del 3 novembre 2005, contenente ESEMPI SULL’APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 37 e 38 COMMA 4 AI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI A RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO, non riguarda i soli Dirigenti Medici già in servizio alla data del 31 dicembre 2001 i quali, nel corso del biennio 2002-2003, abbiano beneficiato dell’attribuzione, in proprio favore, di un incarico di livello superiore rispetto a quello precedentemente posseduto, ma si applica anche a quelli che tali incarichi ottengano successivamente

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16827 depositata il 23 giugno 2025 – Il servizio prestato da un dipendente di un ente locale a seguito di nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per esso le amministrazioni di appartenenza effettuano il versamento dei contributi previdenziali commisurati al trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito

Il servizio prestato da un dipendente di un ente locale a seguito di nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per esso le amministrazioni di appartenenza effettuano il versamento dei contributi previdenziali commisurati al trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito

INPS – Messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025 – Richieste di integrazione salariale per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo – Indicazioni per la presentazione delle istanze e la gestione dell’istruttoria

INPS - Messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025 Richieste di integrazione salariale per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo - Indicazioni per la presentazione delle istanze e la gestione dell’istruttoria Con il presente messaggio, in considerazione dell’incidenza che le condizioni climatiche attuali, caratterizzate da elevate temperature notevolmente superiori [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16823 depositata il 23 giugno 2025 – La sussistenza dell’elemento della subordinazione nell’ambito di un contratto di lavoro, da individuare sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, costituisce un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità

La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro, da individuare sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, costituisce un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16173 depositata il 16 giugno 2025 – Nel lavoro pubblico contrattualizzato, il ricorso alla disciplina di cui all’art. 32 co. 5 della legge n. 183/2010, al fine di agevolare l’onere probatorio del danno conseguente alla illegittima reiterazione di rapporti a termine, si giustifica con la necessità di garantire la efficacia dissuasiva alla clausola 5 dell’Accordo quadro, allegato alla Direttiva 1999/70/CE che concerne la previsione degli abusi derivanti dalla successione dei contratti a termine e, pertanto, non può trovare applicazione nelle ipotesi in cui la illegittimità concerne la apposizione del termine ad un unico contratto di lavoro

Nel lavoro pubblico contrattualizzato, il ricorso alla disciplina di cui all’art. 32 co. 5 della legge n. 183/2010, al fine di agevolare l’onere probatorio del danno conseguente alla illegittima reiterazione di rapporti a termine, si giustifica con la necessità di garantire la efficacia dissuasiva alla clausola 5 dell’Accordo quadro, allegato alla Direttiva 1999/70/CE che concerne la previsione degli abusi derivanti dalla successione dei contratti a termine e, pertanto, non può trovare applicazione nelle ipotesi in cui la illegittimità concerne la apposizione del termine ad un unico contratto di lavoro

La natura assorbibile del “superminimo” retributivo: riaffermato il principio con onere della prova a carico del dipendente ed usi aziendali

Con l'Ordinanza n. 16166 depositata il 16 giugno 2025, emessa dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, è intervenuta in tema di superminimo individuale riafferma, con chiarezza espositiva e rigore dogmatico, la natura giuridica assorbibile, salvo prova contraria. La pronuncia si presta a rilievi di interesse pratico e sistematico, soprattutto in relazione al rapporto tra autonomia [...]

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