CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21727 depositata il 28 luglio 2025 – Gli artt. 15 e 54 del CCNL per i dipendenti addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7 dicembre 2010 vanno interpretati nel senso che, qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro, ma dal lavoratore stesso questi, se impiegato e non operaio, ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad una indennità pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super per chilometro percorso, purché presti la sua opera nei cantieri ed usi mezzi di trasporto propri per raggiungere il posto di lavoro dal centro di raccolta di cui al menzionato art. 54
Gli artt. 15 e 54 del CCNL per i dipendenti addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7 dicembre 2010 vanno interpretati nel senso che, qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro, ma dal lavoratore stesso questi, se impiegato e non operaio, ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad una indennità pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super per chilometro percorso, purché presti la sua opera nei cantieri ed usi mezzi di trasporto propri per raggiungere il posto di lavoro dal centro di raccolta di cui al menzionato art. 54