lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26138 depositata il 7 ottobre 2024 – In caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l’assoggettamento del lavoratore a tali direttive si presenta in forma attenuata, in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell’atteggiarsi del rapporto; sicché, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell’osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale

In caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'assoggettamento del lavoratore a tali direttive si presenta in forma attenuata, in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto; sicché, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26121 depositata il 7 ottobre 2024 – L’accertamento del diritto all’inquadramento superiore avviene seguendo un procedimento logico-giuridico articolato in tre fasi successive: occorre accertare in fatto le attività concretamente svolte dal lavoratore, individuare poi la qualifica rivendicata e le mansioni alla stessa riconducibili secondo la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva ed infine verificare che le prime corrispondano a queste ultime

L’accertamento del diritto all’inquadramento superiore avviene seguendo un procedimento logico-giuridico articolato in tre fasi successive: occorre accertare in fatto le attività concretamente svolte dal lavoratore, individuare poi la qualifica rivendicata e le mansioni alla stessa riconducibili secondo la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva ed infine verificare che le prime corrispondano a queste ultime

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26153 depositata il 7 ottobre 2024 – In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta rientra nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice di merito, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, con la quale viene riempita di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 c.c.; l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi integranti il parametro normativo costituisce un giudizio di fatto, demandato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici

In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta rientra nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice di merito, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, con la quale viene riempita di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c.; l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi integranti il parametro normativo costituisce un giudizio di fatto, demandato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26147 depositata il 7 ottobre 2024 – Nel caso di contratti a termine ripetuti senza soluzione di continuità, se il primo della serie viene dichiarato illegittimo, con conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, la stipulazione degli altri contratti a termine non incide sulla già intervenuta trasformazione del rapporto a meno che non risulti provata la esplicita volontà dei contraenti di risolvere il precedente rapporto a tempo indeterminato e di costituirne uno nuovo, cioè di porre in essere una novazione contrattuale, di cui vanno accertati gli estremi

Nel caso di contratti a termine ripetuti senza soluzione di continuità, se il primo della serie viene dichiarato illegittimo, con conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, la stipulazione degli altri contratti a termine non incide sulla già intervenuta trasformazione del rapporto a meno che non risulti provata la esplicita volontà dei contraenti di risolvere il precedente rapporto a tempo indeterminato e di costituirne uno nuovo, cioè di porre in essere una novazione contrattuale, di cui vanno accertati gli estremi

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26147 depositata il 7 ottobre 2024 – Nel caso di contratti a termine ripetuti senza soluzione di continuità, se il primo della serie viene dichiarato illegittimo, con conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, la stipulazione degli altri contratti a termine non incide sulla già intervenuta trasformazione del rapporto a meno che non risulti provata la esplicita volontà dei contraenti di risolvere il precedente rapporto a tempo indeterminato e di costituirne uno nuovo, cioè di porre in essere una novazione contrattuale, di cui vanno accertati gli estremi

Nel caso di contratti a termine ripetuti senza soluzione di continuità, se il primo della serie viene dichiarato illegittimo, con conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, la stipulazione degli altri contratti a termine non incide sulla già intervenuta trasformazione del rapporto a meno che non risulti provata la esplicita volontà dei contraenti di risolvere il precedente rapporto a tempo indeterminato e di costituirne uno nuovo, cioè di porre in essere una novazione contrattuale, di cui vanno accertati gli estremi

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 14288 depositata il 22 maggio 2024 – Obbligo di assunzione a carico dell’impresa subentrata nell’appalto sulla base del capitolato d’appalto. Tale diritto del lavoratore non può essere vanificata dal dato formale della mancata inclusione del suo nominativo nell’elenco previsto dal capitolato speciale dell’appalto

Obbligo di assunzione a carico dell'impresa subentrata nell’appalto sulla base del capitolato d’appalto. Tale diritto del lavoratore non può essere vanificata dal dato formale della mancata inclusione del suo nominativo nell’elenco previsto dal capitolato speciale dell’appalto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25970 depositata il 3 ottobre 2024 – L’art. 1676 c.c., applicabile anche ai contratti di opere pubbliche, attribuisce ai dipendenti dell’appaltatore un’azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto in conseguenza della prestazione dell’attività svolta per l’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato; la norma prevede una solidarietà passiva tra l’appaltatore ed il committente, che rimane comunque estraneo al rapporto di lavoro

L'art. 1676 c.c., applicabile anche ai contratti di opere pubbliche, attribuisce ai dipendenti dell'appaltatore un'azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto in conseguenza della prestazione dell'attività svolta per l'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato; la norma prevede una solidarietà passiva tra l'appaltatore ed il committente, che rimane comunque estraneo al rapporto di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25419 depositata il 23 settembre 2024 – Nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto soggettivo del vincitore del pubblico concorso è pur sempre subordinato alla permanenza, all’atto del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso, sicché, in ipotesi di “ius superveniens”, la P.A. ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di personale, come valutate prima della modifica del quadro normativo

Nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto soggettivo del vincitore del pubblico concorso è pur sempre subordinato alla permanenza, all’atto del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso, sicché, in ipotesi di “ius superveniens”, la P.A. ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di personale, come valutate prima della modifica del quadro normativo

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