lavoro

Riduzione del tasso medio per prevenzione – Modello OT23 per l’anno 2026 – Aggiornamento – INAIL – Nota n. 6912 del 18 luglio 2025

INAIL - Nota n. 6912 del 18 luglio 2025 Riduzione del tasso medio per prevenzione - Modello OT23 per l’anno 2026 - Aggiornamento A seguito delle segnalazioni pervenute sono stati corretti due refusi presenti nel modello OT23 2026, allegato alla nota del 3 luglio 2025, prot.6436. Nella nuova versione del modello OT23 anno 2026 (all.1) [...]

INAIL – Comunicato del 21 luglio 2025 – Tutela dei rider: profili assicurativi Inail – Una recente nota dell’Istituto fornisce informazioni e chiarimenti, per gli aspetti di competenza, a seguito della circolare del Ministero del Lavoro su classificazione e tutele del lavoro dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali

INAIL - Comunicato del 21 luglio 2025 Tutela dei rider: profili assicurativi Inail - Una recente nota dell’Istituto fornisce informazioni e chiarimenti, per gli aspetti di competenza, a seguito della circolare del Ministero del Lavoro su classificazione e tutele del lavoro dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali Precisati nella circolare Inail n. 40 del 4 luglio [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 19369 depositata il 14 luglio 2025 – In tema di rapporto di lavoro nautico, il regime di continuità, che garantisce la protrazione a tempo indeterminato del contratto di arruolamento e la permanenza del rapporto anche nei periodi di inoperosità tra ciascuno sbarco e l’imbarco successivo del marittimo, non è generalizzato, essendo riscontrabile solo nelle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, sicché, in assenza di essa, l’attività del lavoratore marittimo, seppure alle dipendenze dello stesso imprenditore, è costituita solamente da una sequenza non continua di imbarchi con distinti contratti di arruolamento, secondo il regime generale previsto dall’art. 325 cod. nav.

In tema di rapporto di lavoro nautico, il regime di continuità, che garantisce la protrazione a tempo indeterminato del contratto di arruolamento e la permanenza del rapporto anche nei periodi di inoperosità tra ciascuno sbarco e l'imbarco successivo del marittimo, non è generalizzato, essendo riscontrabile solo nelle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, sicché, in assenza di essa, l'attività del lavoratore marittimo, seppure alle dipendenze dello stesso imprenditore, è costituita solamente da una sequenza non continua di imbarchi con distinti contratti di arruolamento, secondo il regime generale previsto dall'art. 325 cod. nav.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19052 depositata l’ 11 luglio 2025 – Il regime di stabilità o meno del rapporto di lavoro, ai fini del decorso del termine prescrizionale, deve essere rapportato non alla qualifica formalmente attribuita al dipendente ma a quella effettivamente spettante

Il regime di stabilità o meno del rapporto di lavoro, ai fini del decorso del termine prescrizionale, deve essere rapportato non alla qualifica formalmente attribuita al dipendente ma a quella effettivamente spettante

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18532 depositata il 7 luglio 2025 – Alle cessioni di contratti di lavoro, ai sensi dell’art. 2112 c.c., il cui trasferimento sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, non si applica il termine di decadenza di cui all’art. 32, comma 4, lett. c) della legge 183/2010

Alle cessioni di contratti di lavoro, ai sensi dell'art. 2112 c.c., il cui trasferimento sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, non si applica il termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. c) della legge 183/2010

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18531 depositata il 7 luglio 2025 – L’accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d’imposta, sul quale il giudice chiamato all’accertamento ed alla liquidazione delle spettanze retributive (come pure all’assegnazione delle relative somme in sede di esecuzione forzata) non ha il potere d’interferire

L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione delle spettanze retributive (come pure all'assegnazione delle relative somme in sede di esecuzione forzata) non ha il potere d'interferire

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 17703 depositata il 30 giugno 2025 – La volontà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ex art 1, comma 23, della legge nr. 335 del 1995, va espressa con dichiarazione scritta, indirizzata dall’interessato all’Ente previdenziale. La comunicazione mensile Uniemens del datore di lavoro non è idonea a surrogare detta manifestazione di volontà

La volontà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ex art 1, comma 23, della legge nr. 335 del 1995, va espressa con dichiarazione scritta, indirizzata dall’interessato all’Ente previdenziale. La comunicazione mensile Uniemens del datore di lavoro non è idonea a surrogare detta manifestazione di volontà

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 18070 depositata il 3 luglio 2025 – Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate di cui al comma 5-bis e delle società partecipate non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione

Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate di cui al comma 5-bis e delle società partecipate non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione

Torna in cima