lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21784 depositata il 29 luglio 2025 – In tema di mobilità scolastica, ai fini del passaggio da posto di sostegno a posto c.d. comune, il disposto normativo dell’art. 12 del d.P.R. n. 970 del 1975 – che prevede che il transito avvenga solo a seguito del servizio prestato su posto di sostegno per almeno cinque anni – va inteso nel senso che il quinquennio si intende compiuto computando in esso anche i periodi di insegnamento su posto di sostegno aventi ad oggetto la medesima prestazione lavorativa svolti durante il periodo di preruolo, in armonia con le previsioni della clausola 4 dell’Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CEE

In tema di mobilità scolastica, ai fini del passaggio da posto di sostegno a posto c.d. comune, il disposto normativo dell’art. 12 del d.P.R. n. 970 del 1975 - che prevede che il transito avvenga solo a seguito del servizio prestato su posto di sostegno per almeno cinque anni - va inteso nel senso che il quinquennio si intende compiuto computando in esso anche i periodi di insegnamento su posto di sostegno aventi ad oggetto la medesima prestazione lavorativa svolti durante il periodo di preruolo, in armonia con le previsioni della clausola 4 dell’Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CEE

Contratti a termine e causali individuati dalle parti: la proroga al 31 dicembre 2026 nel “Decreto Economia” convertito in Legge n. 118/2025

Il D.L. n. 95 del 2025 (meglio noto come Decreto Economia), convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025 recante “Disposizioni urgenti in materia economica e finanziaria”, con il comma 6-bis dell’art. 14 del D.L. n. 95/2025 è intervenuto sulla disciplina dei contratti di lavoro a termine, [...]

Sentenza n. 115 – 6 maggio-21 luglio 2025 della Corte Costituzionale in materia di fruizione del congedo di paternità obbligatorio da parte di una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile – INPS – Messaggio n. 2450 del 7 agosto 2025

INPS - Messaggio n. 2450 del 7 agosto 2025 Sentenza n. 115 - 6 maggio-21 luglio 2025 della Corte Costituzionale in materia di fruizione del congedo di paternità obbligatorio da parte di una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile Con la sentenza n. 115 depositata in [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21088 depositata il 24 luglio 2025 – Il collegamento economico-funzionale fra imprese non comporta automaticamente il venir meno dell’autonomia dei singoli soggetti dotati di personalità giuridica distinta, ma occorre dimostrare l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte di più aziende, che siano espressione di un unico centro decisionale e, cioè, di un’unica sottostante organizzazione di impresa

Il collegamento economico-funzionale fra imprese non comporta automaticamente il venir meno dell’autonomia dei singoli soggetti dotati di personalità giuridica distinta, ma occorre dimostrare l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte di più aziende, che siano espressione di un unico centro decisionale e, cioè, di un’unica sottostante organizzazione di impresa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21398 depositata il 25 luglio 2025 – Per le società in house e quelle a partecipazione pubblica il legislatore attraverso la previsione di un obbligo, posto a carico della società, di perseguire nelle politiche inerenti al personale il contenimento dei costi, indirettamente gravanti sulla spesa pubblica, ha fissato una regola di comportamento per gli amministratori delle partecipate, che incide sul rapporto che si instaura fra il socio pubblico e la società e può essere fonte di responsabilità, eventualmente anche erariale, ai sensi del richiamato d.lgs. n. 175 del 2016, art. 12

Per le società in house e quelle a partecipazione pubblica il legislatore attraverso la previsione di un obbligo, posto a carico della società, di perseguire nelle politiche inerenti al personale il contenimento dei costi, indirettamente gravanti sulla spesa pubblica, ha fissato una regola di comportamento per gli amministratori delle partecipate, che incide sul rapporto che si instaura fra il socio pubblico e la società e può essere fonte di responsabilità, eventualmente anche erariale, ai sensi del richiamato d.lgs. n. 175 del 2016, art. 12

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21382 depositata il 25 luglio 2025 – L’azione di ripetizione di indebito, per la restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, è soggetta comunque alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c., perché nell’indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicché il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l’indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita “ex ante” e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali

L'azione di ripetizione di indebito, per la restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, è soggetta comunque alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., perché nell'indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicché il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita "ex ante" e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21424 depositata il 25 luglio 2025 – Il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore, ai sensi dell’art. 2729 c.c., attraverso l’allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tale fine essere valutati la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.

Il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore, ai sensi dell’art. 2729 c.c., attraverso l’allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tale fine essere valutati la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21864 depositata il 29 luglio 2025 – Il diritto soggettivo di astenersi dalla prestazione in occasione delle festività infrasettimanali è disponibile da parte del lavoratore, il quale può rinunciarvi in virtù di un accordo individuale con il datore di lavoro, o di accordi sindacali stipulati da O.O.S.S. cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato, dovendosi ritenere sufficiente l’espresso richiamo nel contratto di assunzione alla disciplina normativa del contratto collettivo di categoria ove le parti sociali

Il diritto soggettivo di astenersi dalla prestazione in occasione delle festività infrasettimanali è disponibile da parte del lavoratore, il quale può rinunciarvi in virtù di un accordo individuale con il datore di lavoro, o di accordi sindacali stipulati da O.O.S.S. cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato, dovendosi ritenere sufficiente l'espresso richiamo nel contratto di assunzione alla disciplina normativa del contratto collettivo di categoria ove le parti sociali

Torna in cima