lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23563 depositata il 19 agosto 2025 – Nel caso di illegittima cessione di ramo d’azienda, le prestazioni lavorative offerte al datore di lavoro cedente e da questi non ricevute senza giustificato motivo, producendo gli effetti della mora credendi, sono equiparate a quelle eseguite e generano la sua obbligazione retributiva corrispettiva, senza che da questa possa detrarsi quanto percepito dal lavoratore ceduto nell’ambito del diverso ed autonomo rapporto instaurato con il cessionario in via di mero fatto ex art. 2126 c.c., sia perché l’aliunde perceptum (o percipiendum) attiene al risarcimento del danno, sia perché si è in presenza di due rapporti lavorativi, per i quali il principio di corrispettività giustifica il diritto a due retribuzioni

Nel caso di illegittima cessione di ramo d'azienda, le prestazioni lavorative offerte al datore di lavoro cedente e da questi non ricevute senza giustificato motivo, producendo gli effetti della mora credendi, sono equiparate a quelle eseguite e generano la sua obbligazione retributiva corrispettiva, senza che da questa possa detrarsi quanto percepito dal lavoratore ceduto nell'ambito del diverso ed autonomo rapporto instaurato con il cessionario in via di mero fatto ex art. 2126 c.c., sia perché l'aliunde perceptum (o percipiendum) attiene al risarcimento del danno, sia perché si è in presenza di due rapporti lavorativi, per i quali il principio di corrispettività giustifica il diritto a due retribuzioni

L’autotutela dell’INPS nel disconoscimento del rapporto di lavoro: profili giuridici e limiti alla prova

Con l'ordinanza n. 23919 depositata il 26 agosto 2025, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha affermato che la mancanza della convivenza tra familiari non è idonea ad escludere la presunzione di gratuità nelle prestazioni lavorative fornite dal familiare non convivente. L’onere della prova relativa alla subordinazione ricade sulla parte interessata a farla valere e [...]

Demansionamento e perdita evolutiva della professionalità: il nuovo risarcimento equitativo

La Cassazione ha costantemente affermato che il demansionamento non comporta automaticamente un diritto al risarcimento: il lavoratore deve allegare e provare il danno, che può avere natura patrimoniale e/o non patrimoniale. Il Supremo consesso con l’ordinanza n. 22636 depositata il 5 agosto 2025 innova questo quadro, valorizzando il cosiddetto “impoverimento delle capacità professionali”, riconoscendo risarcibilità al [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23020 depositata l’ 11 agosto 2025 – Il danno da demansionamento non è in re ipsa, che la prova di tale danno può essere data, ai sensi dell’art. 2729 c.c., anche attraverso l’allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti purché l’atto di costituzione del lavoratore contenga specifiche allegazioni sulla natura e sulle caratteristiche dell’attività espletata in modo da evidenziare i pregiudizi imputabili al comportamento inadempiente del datore di lavoro

Il danno da demansionamento non è in re ipsa, che la prova di tale danno può essere data, ai sensi dell'art. 2729 c.c., anche attraverso l'allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti purché l’atto di costituzione del lavoratore contenga specifiche allegazioni sulla natura e sulle caratteristiche dell’attività espletata in modo da evidenziare i pregiudizi imputabili al comportamento inadempiente del datore di lavoro

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 22636 depositata il 5 agosto 2025 – A seguito dell’illegittimo demansionamento è configurabile a carico del lavoratore un danno costituito da un impoverimento delle sue capacità per il mancato esercizio quotidiano del diritto di elevare la professionalità lavorando, sicché per la liquidazione del danno è ammissibile, nell’ambito di una valutazione necessariamente equitativa, il ricorso al parametro della retribuzione, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità dell’esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita ed alle altre circostanze del caso concreto

A seguito dell’illegittimo demansionamento è configurabile a carico del lavoratore un danno costituito da un impoverimento delle sue capacità per il mancato esercizio quotidiano del diritto di elevare la professionalità lavorando, sicché per la liquidazione del danno è ammissibile, nell’ambito di una valutazione necessariamente equitativa, il ricorso al parametro della retribuzione, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità dell’esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita ed alle altre circostanze del caso concreto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22764 depositata il 6 agosto 2025 – La clausola 4 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999, allegato alla direttiva n. 99/70/CE, impone al datore di lavoro di assicurare loro la parità di trattamento con i dipendenti assunti ab origine a tempo indeterminato e impone al datore di lavoro di riservare all’assunto a tempo determinato il medesimo trattamento previsto per l’assunto a tempo indeterminato e, pertanto, il datore di lavoro sarà tenuto ad includere nel calcolo, ai fini dell’anzianità, anche il servizio prestato sulla base di rapporti a tempo determinato

La clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999, allegato alla direttiva n. 99/70/CE, impone al datore di lavoro di assicurare loro la parità di trattamento con i dipendenti assunti ab origine a tempo indeterminato e impone al datore di lavoro di riservare all'assunto a tempo determinato il medesimo trattamento previsto per l'assunto a tempo indeterminato e, pertanto, il datore di lavoro sarà tenuto ad includere nel calcolo, ai fini dell'anzianità, anche il servizio prestato sulla base di rapporti a tempo determinato

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22594 depositata il 5 agosto 2025 – La trasferta è una situazione temporanea che rende tuttavia di per sé più gravosa la prestazione e comporta per il lavoratore la necessità di sopportare delle spese (per i pasti, il pernottamento, i mezzi di trasporto ed altro) nell’interesse del datore di lavoro. La trasferta si distingue dal trasferimento perché è indefettibilmente caratterizzata dalla temporaneità dell’assegnazione del lavoratore ad una sede diversa rispetto a quella abituale mentre il trasferimento implica un mutamento definitivo e non temporaneo del luogo di lavoro

La trasferta è una situazione temporanea che rende tuttavia di per sé più gravosa la prestazione e comporta per il lavoratore la necessità di sopportare delle spese (per i pasti, il pernottamento, i mezzi di trasporto ed altro) nell'interesse del datore di lavoro. La trasferta si distingue dal trasferimento perché è indefettibilmente caratterizzata dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore ad una sede diversa rispetto a quella abituale mentre il trasferimento implica un mutamento definitivo e non temporaneo del luogo di lavoro

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