lavoro

Nessuna incompatibilità sussiste ai fini del riconoscimento al socio lavoratore di   cooperativa   con contratto di  lavoro subordinato del diritto al trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 26071 depositata il 4 ottobre 2024, intervenendo in tema di trattamento di fine rapporto per i soci lavoratori di cooperative, ha affermato il seguente principio di diritto secondo cui "Ai soci lavoratori di cooperativa si applicano in primo luogo le regole speciali previste dalla legge n. [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 26071 depositata il 4 ottobre 2024 – Ai soci lavoratori di cooperativa si applicano in primo luogo le regole speciali previste dalla legge n. 142/2001 ed in secondo luogo le comuni regole previste dalle altre leggi di disciplina del lavoro in quanto compatibili con la posizione di socio lavoratore per come delineata dalla legge medesima. Nessuna incompatibilità sussiste ai fini del riconoscimento al socio   lavoratore   di   cooperativa   con contratto di  lavoro subordinato del diritto al trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.

Ai soci lavoratori di cooperativa si applicano in primo luogo le regole speciali previste dalla legge n. 142/2001 ed in secondo luogo le comuni regole previste dalle altre leggi di disciplina del lavoro in quanto compatibili con la posizione di socio lavoratore per come delineata dalla legge medesima. Nessuna incompatibilità sussiste ai fini del riconoscimento al socio   lavoratore   di   cooperativa   con contratto di  lavoro subordinato del diritto al trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25856 depositata il 27 settembre 2024 – All’accertamento dell’utilizzazione abusiva del contratto a tempo determinato si può addivenire attraverso una ricostruzione degli elementi allegati nel processo che, congiuntamente valutati, convergano nel far ritenere provato un intento fraudolento del datore di lavoro il quale ripetutamente si sia avvalso di prestazioni di lavoro a termine

All’accertamento dell’utilizzazione abusiva del contratto a tempo determinato si può addivenire attraverso una ricostruzione degli elementi allegati nel processo che, congiuntamente valutati, convergano nel far ritenere provato un intento fraudolento del datore di lavoro il quale ripetutamente si sia avvalso di prestazioni di lavoro a termine

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25850 depositata il 27 settembre 2024 – Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un’efficace tutela della loro salute e sicurezza

Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un’efficace tutela della loro salute e sicurezza

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 24830 depositata il 16 settembre 2024 – Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l’art. 2103 c.c. sulla cd. promozione automatica, ma vigendo ancora l’art. 18 dell’allegato A del r.d. n. 148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell’assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell’idoneità del dipendente all’esercizio delle mansioni superiori, sicché, in linea con l’attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all’inquadramento superiore

Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l'art. 2103 c.c. sulla cd. promozione automatica, ma vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del r.d. n. 148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni superiori, sicché, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25840 depositata il 27 settembre 2024 – Le sentenze della Corte di Giustizia dell’UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull’ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall’interpretazione data dalla Corte Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell’unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito della Comunità”

Le sentenze della Corte di Giustizia dell’UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull’ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall’interpretazione data dalla Corte Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell’unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito della Comunità”

Il contratto collettivo non può ritenersi incorporato in quello individuale sulla sola base del rinvio formale contenuto in quest’ultimo. Pertanto, se il trattamento economico è previsto dal contratto collettivo, che resta pur sempre una fonte esterna, è suscettibile di essere modificato nel tempo, secondo le ordinarie dinamiche sindacali

Il contratto collettivo non può ritenersi incorporato in quello individuale sulla sola base del rinvio formale contenuto in quest’ultimo. Pertanto, se il trattamento economico è previsto dal contratto collettivo, che resta pur sempre una fonte esterna, è suscettibile di essere modificato nel tempo, secondo le ordinarie dinamiche sindacali

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