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CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 253 depositata il 5 gennaio 2023 – Tra le ipotesi di abuso del ricorso al contratto a termine, anche quella del “rinnovo” contra legem, ossia senza intervallo temporale, la cui ratio consiste nell’evitare che un lavoratore venga assunto a termine per essere assegnato a lavorazioni ordinarie per le quali è richiesta una risorsa continuativa, senza intervalli di sorta

Tra le ipotesi di abuso del ricorso al contratto a termine, anche quella del “rinnovo” contra legem, ossia senza intervallo temporale, la cui ratio consiste nell’evitare che un lavoratore venga assunto a termine per essere assegnato a lavorazioni ordinarie per le quali è richiesta una risorsa continuativa, senza intervalli di sorta

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 297 depositata il 9 gennaio 2023 – Le norme in tema di stabilizzazione non hanno previsto la continuazione, a tempo indeterminato, dello stesso rapporto di lavoro a tempo determinato, ma la conclusione di un nuovo contratto a tempo indeterminato, nel quale può legittimamente essere attribuito un inquadramento diverso da quello conseguito in precedenza dallo stesso lavoratore

Le norme in tema di stabilizzazione non hanno previsto la continuazione, a tempo indeterminato, dello stesso rapporto di lavoro a tempo determinato, ma la conclusione di un nuovo contratto a tempo indeterminato, nel quale può legittimamente essere attribuito un inquadramento diverso da quello conseguito in precedenza dallo stesso lavoratore

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 179 depositata il 4 gennaio 2023 – Nell’ipotesi di reiterazione abusiva di contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999, la stabilizzazione ottenuta ex legge n. 107 del 2015 ed anche l’immissione in ruolo avvenuta secondo il sistema del cosiddetto “doppio canale” costituiscono «misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione”» e rendono non invocabile da parte del soggetto che ha subito l’abuso il “danno comunitario”

Nell’ipotesi di reiterazione abusiva di contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999, la stabilizzazione ottenuta ex legge n. 107 del 2015 ed anche l’immissione in ruolo avvenuta secondo il sistema del cosiddetto “doppio canale” costituiscono «misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione”» e rendono non invocabile da parte del soggetto che ha subito l’abuso il “danno comunitario”

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 91 depositata il 3 gennaio 2023 – In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, ove il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa sia illegittimo, è questo stesso atto negoziale unilaterale, con il rifiuto di accettare la prestazione lavorativa, a determinare la “mora credendi” del datore di lavoro; ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad offrire la propria prestazione ed il datore medesimo è tenuto a sopportare il rischio dell’estinzione dell’obbligo di esecuzione della prestazione

In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, ove il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa sia illegittimo, è questo stesso atto negoziale unilaterale, con il rifiuto di accettare la prestazione lavorativa, a determinare la “mora credendi” del datore di lavoro; ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad offrire la propria prestazione ed il datore medesimo è tenuto a sopportare il rischio dell’estinzione dell’obbligo di esecuzione della prestazione

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37971 depositata il 28 dicembre 2022 – La funzione di agevolazione probatoria dell’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l’INPS, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro che ne costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisca in giudizio ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere

La funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro che ne costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisca in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 38182 depositata il 30 dicembre 2022 – Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, cioè l’individuazione del parametro normativo, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali al fine della verifica di integrazione del parametro normativo

Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, cioè l’individuazione del parametro normativo, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali al fine della verifica di integrazione del parametro normativo

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37975 depositata il 28 dicembre 2022 – Il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell’agricoltura alle prestazioni previdenziali sia condizionato all’esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un’attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall’iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo

Il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali sia condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36321 depositata il 13 dicembre 2022 – Il diritto del lavoratore alla costituzione, a spese del datore di lavoro, la rendita vitalizia di cui all’art. 13, della l. n. 1338 del 1962, per effetto del mancato versamento da parte di quest’ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell’INPS, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva

Il diritto del lavoratore alla costituzione, a spese del datore di lavoro, la rendita vitalizia di cui all'art. 13, della l. n. 1338 del 1962, per effetto del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell'INPS, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva

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