lavoro

Rientra nella copertura assicurativa RCO, stipulata dal datore di lavoro effettivo, anche il dipendente in forza di una illecita interposizione di manodopera

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 21204 depositata il 30 luglio 2024, intervenendo in tema di validità della polizza RCO per il danno differenziale per dipendenti interposti, ha affermato il principio di diritto secondo cui "L'interposizione illecita di manodopera in un contratto di appalto determina l'instaurazione ex lege del rapporto contributivo tra [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 21204 depositata il 30 luglio 2024 – L’interposizione illecita di manodopera in un contratto di appalto determina l’instaurazione ex lege del rapporto contributivo tra l’ente previdenziale e l’utilizzatore, anche ai fini della efficacia di una polizza assicurativa privata che richieda per la sua copertura che il lavoratore infortunato sia addetto all’attività aziendale ed il datore sia in regola con gli obblighi assicurativi sociali

L'interposizione illecita di manodopera in un contratto di appalto determina l'instaurazione ex lege del rapporto contributivo tra l'ente previdenziale e l'utilizzatore, anche ai fini della efficacia di una polizza assicurativa privata che richieda per la sua copertura che il lavoratore infortunato sia addetto all'attività aziendale ed il datore sia in regola con gli obblighi assicurativi sociali

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23165 depositata il 27 agosto 2024 – Nell’impiego pubblico contrattualizzato l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi ed alle condizioni dagli stessi previste, sicché l’adozione di un atto unilaterale di gestione del rapporto con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato emolumento non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, in quanto la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva

Nell’impiego pubblico contrattualizzato l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi ed alle condizioni dagli stessi previste, sicché l’adozione di un atto unilaterale di gestione del rapporto con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato emolumento non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, in quanto la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23123 depositata il 26 agosto 2024 – Ai sensi dell’art. 44, comma 3, del c.c.n.l. Comparto Sanità del 1° settembre 1995, per il quadriennio 1994/1997, l’indennità giornaliera, prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario di lavoro settimanale ripartito su 5 giorni lavorativi, con servizio articolato sui 3 turni, compete ogni qual volta il riposo sia chiaramente volto a consentire al lavoratore di recuperare il maggior stress psico-fisico legato a un turno di servizio che si esplica con modalità di particolare intensità e gravosità, e tanto non è impedito da una prestazione lavorativa che nel suo complesso non venga svolta in eccedenza rispetto all’orario contrattuale settimanale

Ai sensi dell’art. 44, comma 3, del c.c.n.l. Comparto Sanità del 1° settembre 1995, per il quadriennio 1994/1997, l’indennità giornaliera, prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario di lavoro settimanale ripartito su 5 giorni lavorativi, con servizio articolato sui 3 turni, compete ogni qual volta il riposo sia chiaramente volto a consentire al lavoratore di recuperare il maggior stress psico-fisico legato a un turno di servizio che si esplica con modalità di particolare intensità e gravosità, e tanto non è impedito da una prestazione lavorativa che nel suo complesso non venga svolta in eccedenza rispetto all’orario contrattuale settimanale

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 3607 depositata il 14 febbraio 20211 – L’esclusione del diritto del personale direttivo al riposo settimanale e festivo, nonché al compenso speciale per lavoro oltre l’orario normale, sancita dalla norma testé ricordata, non ha carattere assoluto, essendo soggetta (alla stregua dei principi dettati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 101 del 7 maggio 1975) a limiti di ragionevolezza (con riferimento all’interesse del dipendente alla tutela della propria salute ed integrità fisico-psichica e alle obiettive esigenze e caratteristiche dell’attività svolta), verificabili dal giudice, sempreché il superamento di essi sia stato dedotto e provato dal dirigente

L’esclusione del diritto del personale direttivo al riposo settimanale e festivo, nonché al compenso speciale per lavoro oltre l’orario normale, sancita dalla norma testé ricordata, non ha carattere assoluto, essendo soggetta (alla stregua dei principi dettati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 101 del 7 maggio 1975) a limiti di ragionevolezza (con riferimento all’interesse del dipendente alla tutela della propria salute ed integrità fisico-psichica e alle obiettive esigenze e caratteristiche dell’attività svolta), verificabili dal giudice, sempreché il superamento di essi sia stato dedotto e provato dal dirigente

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza depositata il 5 agosto 2024, n. 22093 – In relazione a somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l’erogazione è avvenuta sine titulo, la ripetibilità delle somme non può essere esclusa a norma dell’art. 2033 c.c. per la buona fede dell’accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi

In relazione a somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta sine titulo, la ripetibilità delle somme non può essere esclusa a norma dell’art. 2033 c.c. per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22374 depositata il 7 agosto 2024 – Il giudice civile ben può utilizzare, senza peraltro averne l’obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico

Il giudice civile ben può utilizzare, senza peraltro averne l’obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico

E’ nullo ogni atto, regolamento o anche contratto individuale, con cui si attribuisca ad un dipendente un trattamento economico non conforme alle previsioni di legge o del contratto collettivo

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 21520 depositata il 31 luglio 2024, intervenendo in tema di trattamento economico del pubblico impiego, ha ribadito il principio secondo cui "...  in tema di pubblico impiego privatizzato, il principio di pari trattamento di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 vieta trattamenti [...]

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