lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23985 depositata il 6 settembre 2024 – La tutela del patrimonio aziendale può riguardare la difesa datoriale sia da condotte di appropriazione di denaro o di danneggiamento o sottrazione di beni, le quali possono provenire anche da dipendenti dell’azienda e che giustificano la medesima protezione rispetto a quella dovuta a fronte di aggressioni esterne, sia dalla lesione all’immagine e al patrimonio reputazionale dell’azienda, non meno rilevanti dell’elemento materiale che compone la medesima (e non può dubitarsi che condotte fraudolente di dipendenti in danno di clienti siano anche idonee a pregiudicare l’immagine di una impresa)

La tutela del patrimonio aziendale può riguardare la difesa datoriale sia da condotte di appropriazione di denaro o di danneggiamento o sottrazione di beni, le quali possono provenire anche da dipendenti dell’azienda e che giustificano la medesima protezione rispetto a quella dovuta a fronte di aggressioni esterne, sia dalla lesione all’immagine e al patrimonio reputazionale dell’azienda, non meno rilevanti dell’elemento materiale che compone la medesima (e non può dubitarsi che condotte fraudolente di dipendenti in danno di clienti siano anche idonee a pregiudicare l’immagine di una impresa)

Non è vietato svolgere l’attività di proselitismo sindacale durante l’orario di servizio, purché a compierla siano lavoratori in regolare permesso

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 24595 depositata il 13 settembre 2024, intervenendo in tema di proselitismo sindacale in azienda, hanno ribadito il principio secondo cui "l’attività di proselitismo sindacale nei luoghi di lavoro (nella specie si è anche occupata del cd. "volantinaggio elettronico"), incontra i limiti previsti dall'art. 26, comma 1, [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 24595 depositata il 13 settembre 2024 – E’ legittimo l’attività di proselitismo sindacale se essa è rispettosa degli “spazi” comunicativi messi a disposizione dal datore di lavoro, in adempimento degli obblighi imposti dal legislatore, anche concordati pattiziamente, e comunque tali da non recare pregiudizio all’ordinario svolgimento della vita aziendale, sotto il normale profilo funzionale e produttivo

E' legittimo l’attività di proselitismo sindacale se essa è rispettosa degli “spazi” comunicativi messi a disposizione dal datore di lavoro, in adempimento degli obblighi imposti dal legislatore, anche concordati pattiziamente, e comunque tali da non recare pregiudizio all'ordinario svolgimento della vita aziendale, sotto il normale profilo funzionale e produttivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24169 depositata il 9 settembre 2024 – L’art. 17 R.D.L. n. 2328/1923 prevede che si computi “come lavoro effettivo … la metà del tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una località all’altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto” (lettera c)

L'art. 17 R.D.L. n. 2328/1923 prevede che si computi "come lavoro effettivo ... la metà del tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una località all'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto" (lettera c)

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23993 depositata il 6 settembre 2024 – Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

Qualora l’integrazione salariale sia mancata per fatto addebitabile al datore di lavoro, questi non è liberato dall’obbligo retributivo in misura corrispondente all’integrazione salariale perduta

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 19863 depositata il 18 luglio 2024, intervenendo in tema di integrazione salariale, ha riaffermato, la responsabilità del datore di lavoro, che sulla base  dell’art. 15, co. 4, d.lgs. n. 148/2015, il quale dispone: “Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24475 depositata il 12 settembre 2024 – Ai fini del trasferimento di ramo d’azienda previsto dall’art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall’art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione

Ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23922 depositata il 5 settembre 2024 – Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell’accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini

Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini

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