CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 26820 depositata il 12 settembre 2022
Pubblico impiego – Differenze retributive – Cessione del ramo d’azienda – Titolarità passiva delle obbligazioni
Fatto
1. La Corte d’Appello di Bari, con la sentenza n. 284 del 2016, pronunciando sull’appello proposto da A.S. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Trani nei confronti dell’appellante, dell’ASL BA e dell’ASL BAT, accoglieva l’appello, e per l’effetto in riforma della sentenza impugnata, previa disapplicazione delle deliberazioni n. 2352 del 21 dicembre 1998 e n. 379 del 4 marzo 1999 dell’AUSL BA2 e, in parte qua, della deliberazione n. 2033 del 5 novembre 1998, sempre dell’AUSL BA2, dichiarava il diritto della S. all’inquadramento nel 7° livello funzionale e retributivo (assistente sociale coordinatore) dalla data del 17 ottobre 1991.
Condannava l’ASL BAT a corrispondere a S.A. le differenze retributive maturate medio tempore, come specificato nella sentenza, oltre che alla rifusione delle spese di giudizio.
2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’ASL BAT, prospettando tre motivi di ricorso.
3. Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato l’ASL BA.
4. Resiste con controricorso al ricorso principale e al ricorso incidentale S.A., assistito da memoria.
Diritto
1. Con il primo motivo del ricorso principale è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge della Regione Puglia 28 novembre 2005, n. 27, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., e 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.. Omessa motivazione.
È censurata la statuizione di condanna dell’ASL BAT, mentre, ad avviso della ricorrente, avrebbe dovuto essere condannata la ASL BA della Provincia di Bari.
Ciò in quanto la AUSL BA 2, istituita con decreto del Presidente della Regione Puglia del 10 gennaio 1995 aveva costituito oggetto della legge regionale n. 11 del 2005 che ne aveva modificato l’ambito territoriale, istituendo tra l’altro, con l’art. 2, comma 4, l’ASL BAT 1.
In attuazione di detta disposizione veniva emanato il regolamento regionale n. 27 del 28 novembre 2005 che disciplinava tra l’altro i rapporti pregressi e i contenziosi pendenti. Il paragrafo 5.3. del regolamento stabiliva che “Tutti gli eventuali contenziosi insorti fino al 31 dicembre 2005, anche se riferiti in tutto o in parte a rami d’azienda oggetto di trasferimento, salvo diverso accordo tra le USL interessate e ferma la disciplina del codice civile” (da intendere secondo il ricorrente riferito all’art. 2112 cod. civ.) “per tali fattispecie continuano a rimanere in capo all’azienda USL che a norma della legge regionale n. 18 del 1994 esercita fino al suddetto termine del 31 dicembre la potestà amministrativa”.
Dunque, assume la ricorrente, persisteva la legittimazione a contraddire della ASL della Provincia di Bari, e l’eventuale titolarità passiva del debito della ASL BAT avrebbe rilevato esclusivamente nei rapporti interni ai fini di una possibile rivalsa della ASL BA.
La ricorrente rileva che tale vizio sussiste anche in relazione alle ulteriori disposizioni invocate nella rubrica del motivo.
2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 4, della legge della Regione Puglia n. 11 del 2005, dell’art. 5.4. del Reg. Regione Puglia n.11 del 28 novembre 2005, dell’art. 5, commi 1, 2, 3 e 9 della legge reg. n. 39 del 2006, e dell’art. 3, commi 1 e 2 del Reg. reg. Puglia n. 9 del 2007, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., e 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. Omessa motivazione.
È censurata la statuizione che ha ritenuto che la titolarità passiva del rapporto controverso spettasse alla sola ASL BAT, persino nel periodo anteriore alla data del 31 dicembre 2005. L’obbligazione in questione era sorta prima del 31 dicembre 2005, con la conseguenza che il soggetto passivo legittimato a subire la condanna era la ASL BA, quale ente subentrante alla ASL BA2. A sostegno delle proprie argomentazioni sul concetto di titolarità passiva, la ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte. Ripercorre, quindi, la normativa richiamata e l’evoluzione del sistema sanitario pugliese, rilevando come la decisione della Corte d’Appello contrasti anche con le disposizioni di cui al secondo punto della rubrica del motivo.
2.1. I primi due motivi del ricorso principale devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono fondati.
2.2. In ragione di quanto previsto dalla legge reg. Puglia n. 18 del 1994 Bisceglie rientrava nell’ambito territoriale della USL BA/2 e presso la stessa USL, servizio riabilitazione di Bisceglie, lavorava la S., che introduceva il ricorso originario il 9 settembre 1999.
Successivamente con la legge reg. Puglia n. 11 del 2005 veniva istituita la USL BAT/1 (nuova Provincia di Barletta, Andria, Trani), che veniva a ricomprendeva anche il Comune di Bisceglie. Persisteva la USL BA/2 il cui ambito territoriale veniva modificato.
Il Reg. reg. 28 novembre 2005, n. 27, punto 5.3., nel dettare la disciplina dei rapporti pregressi, stabiliva che “Tutti gli eventuali contenziosi, insorti fino al 31 dicembre 2005, anche se riferiti, in tutto o in parte, a rami d’azienda oggetto di trasferimento, salvo diverso accordo tra le USL interessate e ferma la disciplina del codice civile per tali fattispecie, continuano a rimanere in capo alla Azienda USL che, a norma della legge regionale n. 18/1994, esercita fino al suddetto termine del 31 dicembre la potestà amministrativa”.
Si precisava, inoltre, che quanto indicato al precedente punto aveva efficacia anche rispetto a rapporti per i quali vi è subentro sia totale sia parziale da parte della USL beneficiaria, e che per effetto della operazione di incorporazione della USL BA/1 nella USL BA/2, tutte le residue posizioni in capo alla prima, alla data del 31 dicembre 2005, comprese quelle in materia di eventuali contenziosi in essere rispetto a terzi, dal 1° gennaio 2006 rientrano nell’ambito della competenza amministrativa della USL BA/2.
La legge reg. Puglia n. 39 del 2006 ha poi previsto che le Aziende sanitarie locali (ASL) della Regione Puglia venivano ridotte a una per ciascuna delle Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Le ASL provinciali di nuova istituzione avevano sede nei comuni capoluoghi di provincia e sono denominate ASL BA, FG, LE. Le ASL BAT 1, BR 1 e TA 1 assumono la denominazione ASL BAT, BR e TA.
2.3. Dunque, atteso l’iniziale rapporto di lavoro della S. con la USL BA/2 e tenuto conto della richiamata disciplina normativa regionale e, in particolare del Regolamento n. 27 del 2005 per quanto atteneva ai rapporti pregressi, nella fattispecie in esame, in cui la controversia veniva introdotta nel 1999, allorché la lavoratrice prestava servizio presso la USL BA/2, sussiste la legittimazione passiva della ASL BA.
3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché degli artt. 81, 101, 107, 419, commi 9 e 10, e 354, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Assume il ricorrente che qualora la ASL BAT fosse ritenuta in tutto o in parte debitrice della S., la sentenza sarebbe insanabilmente viziata, in quanto alla stessa non era stato consentito di partecipare al grado di giudizio dinanzi al Tribunale di Trani, pur essendo parte necessaria del giudizio.
4. In ragione dell’accoglimento dei primi due motivi di ricorso il terzo motivo del ricorso principale è assorbito.
5. Può passarsi all’esame del ricorso incidentale condizionato, articolato in tre motivi.
6. Con il primo motivo del ricorso incidentale, l’ ASL BA deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 353 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, 132, comma 1, n.4, cod. proc. civ.,118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; omessa motivazione.
La ASL BA si duole della mancata rimessione della causa al primo giudice da parte della Corte d’Appello, allorché la stessa, aveva affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
7. Il motivo non è fondato.
Nella sentenza di primo grado il Tribunale di Trani ha solo in parte -ratione temporis- denegato la giurisdizione.
Il Tribunale di Trani nella sentenza n. 5 del 2013 (allegata al ricorso), emessa tra le parti, afferma: “La domanda per quanto attiene al periodo anteriore al 30.6.1998 è improcedibile per difetto di giurisdizione del GO adito ai sensi dell’art. 69 del d.lgs. 165 del 2001. Il periodo rimanente non può che essere interpretata come richiesta di riconoscimento di qualifica o livello superiore a quello attribuito dalla PA datrice; come tale non è punto accoglibile per insussistenza del relativo diritto, a mente dell’art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, che commina la nullità degli atti si assegnazione a qualifica superiore da parte della PA (e quindi anche del Giudice), pur in presenza di accertato svolgimento delle mansioni relative per un certo periodo e su espresso incarico dell’organo competente, con ciò negando in toto il preteso diritto, in ossequio al principio dell’art. 97 Cost., sulla cui ben nota ratio non può d’uopo attardarsi”.
La Corte d’Appello di Bari, accogliendo il motivo di appello sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario su tutta la controversia, proposto dalla lavoratrice, ha affermato nella sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione: “Orbene, rilevato che la S. ha impugnato come lesive dei propri diritti le deliberazioni della AUSL BA2 n. 2352/1998 del 21 dicembre 1998 e n. 379/1999 del 4 marzo 1999 (entrambe, quindi successive al 1° luglio 1998) non v’è dubbio che ancorché gli effetti della loro rimozione incidano su diritti patrimoniali sorti anteriormente alla data del 1° luglio 1998, la controversia de qua appartiene alla giurisdizione dell’AGO, non assumendo rilievo che le pretese economiche riguardino un periodo antecedente a tale data”.
Questa Corte ha avuto modo di affermare che qualora il giudice di primo grado dichiari il difetto di giurisdizione sulla domanda, ritenendo che questa solleciti una pronuncia del giudice amministrativo, il giudice di secondo grado, che affermi la giurisdizione negata dalla prima sentenza, deve fare applicazione dell’art. 353 cod. proc. civ., indipendentemente dal fatto che le parti abbiano formulato conclusioni di merito, e rimettere la causa al primo giudice (si v., Cass. 13722 del 2017).
Tuttavia, nell’applicazione di tale principio occorre tenere conto di quanto affermato dalle Sezioni Unite civili con la sentenza n. 6102 del 2012 (in particolare, si v. punti 7 e 8 del Diritto) proprio in relazione a controversia in materia di lavoro.
Le Sezioni Unite, nel disporre la cassazione con rinvio alla Corte d’Appello, hanno escluso la rimessione al giudice di primo grado, atteso che la domanda relativa ad un rapporto di lavoro che aveva abbracciato un arco temporale anteriore e successivo al 30 giugno 1998, rilevava nella sua unitarietà, e la pronuncia di difetto di giurisdizione del Tribunale (così come quella della Corte d’Appello che l’aveva confermata) aveva riguardato la cognizione del rapporto di lavoro per il solo il periodo anteriore al 30 giugno 1998, mentre per il periodo successivo il giudice si era pronunciato nel merito, di talché veniva meno il presupposto dell’applicabilità del primo comma dell’art. 353, cod. proc. civ.
Tale fattispecie si è verificata nel caso in esame, come si evince dalla lettura delle sentenze di primo e di secondo grado, e in ragione del carattere unitario della domanda, attesa l’intervenuta pronuncia nel merito da parte del Tribunale di Trani per il periodo successivo al 1° luglio 1998, correttamente il giudice di appello nell’affermare la propria giurisdizione anche per il periodo precedente, ha deciso nel merito la controversia statuendo sul rapporto di lavoro della S. in ragione della complessiva domanda.
8. Con il secondo motivo del ricorso incidentale è prospettata la violazione dell’art. 2909, cod. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e 7 della legge reg. Puglia n. 2 del 1986, del dPR 384 del 1990 ACN Comparto sanità, in relazione all’art. 360. N. 3, cod. proc. civ.
Espone la ricorrente che, al momento dell’appello, in data 17 luglio 2013, la lavoratrice aveva glissato sull’esito del giudizio amministrativo a lei sfavorevole, in relazione all’esatto inquadramento nel VI livello funzionale del Comparto sanità, attesa la sentenza del Consiglio di Stato n. 3412 del 2020, che ha effetto di giudicato tra le parti, con la quale il giudice amministrativo aveva dichiarato legittimo l’inquadramento nel VI livello funzionale.
9. Occorre premettere che l’ASL BA , così come la ASL BAT, non si costituivano nel giudizio di appello, introdotto dalla lavoratrice con ricorso del 24 gennaio 2013. In proposito, si legge nella sentenza di appello “Nessuna delle due ASL, nonostante la regolarità della notifica del gravame, ha ritenuto di resistere”.
Tanto premesso, va rilevata l’ inammissibilità del motivo, atteso che la ricorrente incidentale nel richiamare la decisione, e il relativo giudicato, della sentenza del Consiglio di Stato n. 3412 del 2010, che ha definito il ricorso introdotto nel 1992 dinanzi al TAR Puglia (sentenza TAR Puglia n. 852 del 1996) – questione non proposta in appello dove la ricorrente incidentale non si è costituita – non ne ha illustrato in modo adeguato e specifico la rilevanza in relazione ai fatti costitutivi della controversia in esame. Ciò, considerando che come questa Corte ha già affermato (Cass., n. 17223 del 2020) nei rapporti di durata, anche di lavoro, il vincolo del giudicato, sia pur formato in relazione a periodi temporali diversi, opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili, e tenendo conto che la statuizione della Corte d’Appello nel dichiarare il diritto all’inquadramento nel VII livello della lavoratrice, ha preso in esame, in un’articolata ricostruzione giuridica e fattuale, ed ha disapplicato una serie di atti della datrice di lavoro del 1998 e del 1999, successivi a quelli indicati nelle pronunce del giudice amministrativo, quali atti che nel tempo avevano concorso a disciplinare il rapporto di lavoro della S..
10. Con il terzo motivo del ricorso incidentale è prospettata la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 724 del 1994 e dell’art. unico della legge reg. n. 19 del 1995, art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma 6, Cost., art. 132, comma 1, n.4, cod. proc. civ., art. 118, disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 , n. 4, cod. proc. civ., omessa motivazione. La sentenza è censurata quanto alla titolarità passiva delle obbligazioni dedotte in giudizio relativamente alle differenze retributive, assumendo la titolarità passiva della ex USL BA/11 di Bari e non della AUSL BA/2, ASL BA.
11. In ragione dell’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale il terzo motivo del ricorso incidentale va rigettato.
12. La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale, assorbito il terzo. Rigetta il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione.
13. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Accoglie i primi due motivi del ricorso principale, assorbito il terzo motivo. Rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
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