lavoro

Lo sciopero è un diritto individuale del lavoratore ma suscettibile di collettivo esercizio, per il quale è necessario che l’astensione, totale o parziale, del lavoro sia collettivamente concordata, a prescindere da chi prenda l’iniziativa della sua attuazione

Lo sciopero è un diritto individuale del lavoratore ma suscettibile di collettivo esercizio, per il quale è necessario che l'astensione, totale o parziale, del lavoro sia collettivamente concordata, a prescindere da chi prenda l'iniziativa della sua attuazione

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 24473 depositata il 12 settembre 2024 – Lo sciopero è un diritto individuale del lavoratore ma suscettibile di collettivo esercizio, in quanto diretto alla tutela di un interesse collettivo. Pertanto, ancorché per l’attuazione dello sciopero non si richieda una formale proclamazione né una preventiva comunicazione al datore di lavoro (salva la eventuale particolare disciplina del codice di autoregolamentazione), è necessario che l’astensione, totale o parziale, del lavoro sia collettivamente concordata, a prescindere da chi prenda l’iniziativa della sua attuazione, in presenza di una situazione conflittuale implicante la tutela di un interesse collettivo

Lo sciopero è un diritto individuale del lavoratore ma suscettibile di collettivo esercizio, in quanto diretto alla tutela di un interesse collettivo. Pertanto, ancorché per l'attuazione dello sciopero non si richieda una formale proclamazione né una preventiva comunicazione al datore di lavoro (salva la eventuale particolare disciplina del codice di autoregolamentazione), è necessario che l'astensione, totale o parziale, del lavoro sia collettivamente concordata, a prescindere da chi prenda l'iniziativa della sua attuazione, in presenza di una situazione conflittuale implicante la tutela di un interesse collettivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23252 depositata il 28 agosto 2024 – I verbali redatti dall’Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell’instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest’ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti

I verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell’instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23348 depositata il  29 agosto 2024 – La dottrina e la giurisprudenza, relativamente all’art. 409 n. 3 cpc, hanno definito le fattispecie ivi previste come rapporti parasubordinati, così facendo intendere che, nella categoria generale della para subordinazione, rientrino le varie tipologie contrattuali ivi menzionate: i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e gli altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.

La dottrina e la giurisprudenza, relativamente all’art. 409 n. 3 cpc, hanno definito le fattispecie ivi previste come rapporti parasubordinati, così facendo intendere che, nella categoria generale della para subordinazione, rientrino le varie tipologie contrattuali ivi menzionate: i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e gli altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23343 depositata il 29 agosto 2024 – La prestazione di attività lavorativa onerosa all’interno dei locali dell’azienda, con materiali ed attrezzatura proprie della stessa e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte (quali quelle assegnate, nella specie, allo S.), comporta una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere

La prestazione di attività lavorativa onerosa all’interno dei locali dell’azienda, con materiali ed attrezzatura proprie della stessa e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte (quali quelle assegnate, nella specie, allo S.), comporta una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 22866 depositata il 16 agosto 2024 – Il termine per l’esercizio del diritto alla revisione della rendita INAIL stabilito dagli artt. 83 e 137 del D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 (di dieci o quindici anni, rispettivamente, per gli infortuni e le malattie professionali) non è di prescrizione o di decadenza, ma opera sul piano sostanziale, incidendo sull’esistenza stessa del diritto, in quanto individua l’ambito temporale entro il quale assumono rilevanza le successive modificazioni, “in pejus” o “in melius”, delle condizioni fisiche del titolare incidenti sull’attitudine al lavoro

Il termine per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita INAIL stabilito dagli artt. 83 e 137 del D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 (di dieci o quindici anni, rispettivamente, per gli infortuni e le malattie professionali) non è di prescrizione o di decadenza, ma opera sul piano sostanziale, incidendo sull'esistenza stessa del diritto, in quanto individua l'ambito temporale entro il quale assumono rilevanza le successive modificazioni, "in pejus" o "in melius", delle condizioni fisiche del titolare incidenti sull'attitudine al lavoro

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 22865 depositata il 16 agosto 2024 – L’assicurato può limitarsi a manifestare la propria sintomatologia, o i fatti morbosi accertati, e addurre i possibili agenti patogeni cui il lavoro lo ha esposto, senza essere tenuto a una specifica indicazione del “nomen” della patologia derivata, che ben può essere definita attraverso le attività peritali e decisionali del processo

L'assicurato può limitarsi a manifestare la propria sintomatologia, o i fatti morbosi accertati, e addurre i possibili agenti patogeni cui il lavoro lo ha esposto, senza essere tenuto a una specifica indicazione del "nomen" della patologia derivata, che ben può essere definita attraverso le attività peritali e decisionali del processo

Torna in cima