PENSIONI

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19181 depositata il 12 luglio 2025 – In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall’art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale

In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19178 depositata il 12 luglio 2025 – In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della “quota B” della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina

In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza n. 94 depositata il 3 luglio 2025 – Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 16, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui non esclude, dal divieto di applicazione delle disposizioni sull’integrazione al minimo, l’assegno ordinario d’invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo

Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 16, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui non esclude, dal divieto di applicazione delle disposizioni sull’integrazione al minimo, l’assegno ordinario d’invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16006 depositata il 15 giugno 2025 – Al fine di determinare il limite di reddito per l’accesso alla pensione sociale ai sensi dell’art. 26 della legge 153 del 1969, degli artt. 12 e 19 della legge 30/03/1971, n. 118, e dell’art. 3, comma 6, della legge 03/08/1995, n. 335 rileva il reddito imponibile ai fini Irpef e nel conteggio di esso rientra anche il reddito da fabbricati ad uso abitativo e non locati, diversi dall’immobile adibito ad abitazione principale considerato che solo per quest’ultimo opera la deroga stabilita dall’art. 26 della legge 153 del 1969 e considerato che le somme corrisposte a titolo di IMU non sono, in via generale, deducibili dall’IRPEF ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 22/12/1986, n. 917 (t.u.i.r.)

Al fine di determinare il limite di reddito per l’accesso alla pensione sociale ai sensi dell’art. 26 della legge 153 del 1969, degli artt. 12 e 19 della legge 30/03/1971, n. 118, e dell’art. 3, comma 6, della legge 03/08/1995, n. 335 rileva il reddito imponibile ai fini Irpef e nel conteggio di esso rientra anche il reddito da fabbricati ad uso abitativo e non locati, diversi dall’immobile adibito ad abitazione principale considerato che solo per quest’ultimo opera la deroga stabilita dall’art. 26 della legge 153 del 1969 e considerato che le somme corrisposte a titolo di IMU non sono, in via generale, deducibili dall’IRPEF ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 22/12/1986, n. 917 (t.u.i.r.)

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 15895 depositata il 13 giugno 2025 – Ove la pensione di reversibilità sia stata conseguita con la totalizzazione dei periodi lavorativi prestati presso diversi Stati membri della Comunità Europea, le quote aggiuntive previste dall’art. 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, spettano solo se il pro rata italiano, l’unico dato dirimente, sia superiore al trattamento minimo

Ove la pensione di reversibilità sia stata conseguita con la totalizzazione dei periodi lavorativi prestati presso diversi Stati membri della Comunità Europea, le quote aggiuntive previste dall’art. 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, spettano solo se il pro rata italiano, l’unico dato dirimente, sia superiore al trattamento minimo

Incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato nell’anno 2025 i requisiti minimi per l’accesso al trattamento di pensione anticipata e di pensione anticipata flessibile – Articolo 1, comma 161, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, che ha sostituito l’articolo 1, comma 286, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 – INPS – Circolare n. 102 del 16 giugno 2025

INPS - Circolare n. 102 del 16 giugno 2025 Articolo 1, comma 161, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, che ha sostituito l’articolo 1, comma 286, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Incentivo al posticipo [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 13849 depositata il 23 maggio 2025 – L’integrale applicazione del principio del pro rata preclude le modifiche peggiorative, anche con riferimento ai criteri di calcolo delle pensioni, come quelli che attengono alla media dei redditi professionali da assumere a parametro

L’integrale applicazione del principio del pro rata preclude le modifiche peggiorative, anche con riferimento ai criteri di calcolo delle pensioni, come quelli che attengono alla media dei redditi professionali da assumere a parametro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 8654 depositata il 1° aprile 2025 – In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della “quota B” della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’INPS

In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS

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