PENSIONI

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30193 depositata il 22 novembre 2024 – L’unica deroga rispetto alla previsione dell’innalzamento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia è stata disposta esclusivamente in favore dei lavoratori non vedenti (comma 7) e degli invalidi in misura superiore all’80% (comma 8), fermo restando che anche nei confronti di questi ultimi si applicano le modifiche dipendenti dall’incremento della speranza di vita

L’unica deroga rispetto alla previsione dell’innalzamento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia è stata disposta esclusivamente in favore dei lavoratori non vedenti (comma 7) e degli invalidi in misura superiore all’80% (comma 8), fermo restando che anche nei confronti di questi ultimi si applicano le modifiche dipendenti dall’incremento della speranza di vita

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 29768 depositata il 19 novembre 2024 – In considerazione del principio generale secondo cui tempus regit actum e dell’interpretazione restrittiva delle disposizioni derogatorie di cui all’art. 24, commi 14-15, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011) e succ. mod. e integraz. (tra cui, in specie, l’art. 22, comma 1, d.l. n. 95/2012, conv. con l. n. 135/2012), l’opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia esclusivamente con le regole del sistema contributivo, che sia stata esercitata successivamente alla modifica dell’art. 1, comma 23, l. n. 335/1995, da parte dell’art. 24, comma 7, d.l. n. 201/2011, cit., non può consentire all’optante di mantenere il più favorevole regime di accesso alla prestazione di vecchiaia precedente alle modifiche introdotte con il d.l. n. 201/2011, cit.

In considerazione del principio generale secondo cui tempus regit actum e dell’interpretazione restrittiva delle disposizioni derogatorie di cui all’art. 24, commi 14-15, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011) e succ. mod. e integraz. (tra cui, in specie, l’art. 22, comma 1, d.l. n. 95/2012, conv. con l. n. 135/2012), l’opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia esclusivamente con le regole del sistema contributivo, che sia stata esercitata successivamente alla modifica dell’art. 1, comma 23, l. n. 335/1995, da parte dell’art. 24, comma 7, d.l. n. 201/2011, cit., non può consentire all’optante di mantenere il più favorevole regime di accesso alla prestazione di vecchiaia precedente alle modifiche introdotte con il d.l. n. 201/2011, cit.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28811 depositata l’ 8 novembre 2024 – Il D.Lgs. 509/94 non ha attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse il connotato di regolamenti di delegificazione di cui alla L.400/88, per cui non è loro consentito di sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali o di derogare a disposizioni collocate a livello primario; è stato ivi richiamato anche il tema dell’equilibrio di bilancio delle gestioni previdenziali in un termine non inferiore a quindici anni, del rispetto del principio del pro rata e dei tipi di provvedimento adottabili dopo le modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria del 2007 con la precisazione che esula dal novero dei provvedimenti adottabili (inizialmente limitati alla variazione di aliquote contributive e riparametrazione dei coefficienti di rendimento, cd. numerus clausus) ed è incompatibile con il rispetto del principio del pro rata qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati

Il D.Lgs. 509/94 non ha attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse il connotato di regolamenti di delegificazione di cui alla L.400/88, per cui non è loro consentito di sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali o di derogare a disposizioni collocate a livello primario; è stato ivi richiamato anche il tema dell’equilibrio di bilancio delle gestioni previdenziali in un termine non inferiore a quindici anni, del rispetto del principio del pro rata e dei tipi di provvedimento adottabili dopo le modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria del 2007 con la precisazione che esula dal novero dei provvedimenti adottabili (inizialmente limitati alla variazione di aliquote contributive e riparametrazione dei coefficienti di rendimento, cd. numerus clausus) ed è incompatibile con il rispetto del principio del pro rata qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 29113 depositata il 12 novembre 2024 – E’ possibile beneficiare dell’incremento contributivo dovuto ai periodi di esposizione qualificata all’amianto solo per colmare eventuali scoperture per consentire il raggiungimento del tetto massimo delle 2080 settimane contributive ma non per sostituire periodi contributivi meno favorevoli

E' possibile beneficiare dell’incremento contributivo dovuto ai periodi di esposizione qualificata all’amianto solo per colmare eventuali scoperture per consentire il raggiungimento del tetto massimo delle 2080 settimane contributive ma non per sostituire periodi contributivi meno favorevoli

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28723 depositata il 7 novembre 2024 – Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca – a prescindere dal “criterio di determinazione del trattamento pensionistico” – la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti; – il contributo di solidarietà, anche sulla base di quanto affermato da Corte Cost. sentenza n.173/2016, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost., ed è dunque sottoposto alla riserva di legge; – l’art.1, co.488 legge n.147/2013, da un lato, pone quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine, mentre tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo

Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti; - il contributo di solidarietà, anche sulla base di quanto affermato da Corte Cost. sentenza n.173/2016, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost., ed è dunque sottoposto alla riserva di legge; - l’art.1, co.488 legge n.147/2013, da un lato, pone quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28433 depositata il 5 novembre 2024 – Anche il beneficio disciplinato dalla legge n. 336 del 1970 e ss.mm. condivida con quello introdotto con l’articolo 6 della legge n. 140 del 1985 la finalità dimostrativa della gratitudine della Nazione; tuttavia, le due elargizioni sono intrinsecamente differenti per le modalità di calcolo del beneficio da doversi ritenere giustificata la previsione, solo per il secondo di un non assorbimento con quei miglioramenti del trattamento pensionistico che sopravvengano nel tempo

Anche il beneficio disciplinato dalla legge n. 336 del 1970 e ss.mm. condivida con quello introdotto con l’articolo 6 della legge n. 140 del 1985 la finalità dimostrativa della gratitudine della Nazione; tuttavia, le due elargizioni sono intrinsecamente differenti per le modalità di calcolo del beneficio da doversi ritenere giustificata la previsione, solo per il secondo di un non assorbimento con quei miglioramenti del trattamento pensionistico che sopravvengano nel tempo

INPS – Messaggio n. 3936 del 25 novembre 2024 – Trasferimento oneroso al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) delle posizioni assicurative relative agli iscritti ai soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici e assegno di esodo di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012

INPS - Messaggio n. 3936 del 25 novembre 2024 Trasferimento oneroso al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) delle posizioni assicurative relative agli iscritti ai soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici e assegno di esodo di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012 - Chiarimenti Con il presente messaggio, anche a [...]

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Comunicato del 22 novembre 2024 – Criteri e modalità per la determinazione dei contributi previsti dalla Legge 40/1987 – Aggiornate le FAQ

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Comunicato del 22 novembre 2024 Criteri e modalità per la determinazione dei contributi previsti dalla Legge 40/1987 - Aggiornate le FAQ A integrazione delle precedenti del 18 marzo scorso sono state pubblicate nuove FAQ aggiornate al 22 novembre 2024. Per informazioni si rimanda anche alla precedente notizia [...]

Torna in cima