CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 1269 depositata il 20 gennaio 2026 – L’art.7 l. n.544/88 va interpretato nel senso che, a parità di requisito contributivo e anagrafico, il trattamento pensionistico AGO non può essere inferiore a quello della Cassa, laddove il pensionamento a 63 anni integra un requisito anagrafico insufficiente nel sistema dell’AGO ai fini del pensionamento di vecchiaia
L’art.7 l. n.544/88 va interpretato nel senso che, a parità di requisito contributivo e anagrafico, il trattamento pensionistico AGO non può essere inferiore a quello della Cassa, laddove il pensionamento a 63 anni integra un requisito anagrafico insufficiente nel sistema dell’AGO ai fini del pensionamento di vecchiaia