PENSIONI

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 13849 depositata il 23 maggio 2025 – L’integrale applicazione del principio del pro rata preclude le modifiche peggiorative, anche con riferimento ai criteri di calcolo delle pensioni, come quelli che attengono alla media dei redditi professionali da assumere a parametro

L’integrale applicazione del principio del pro rata preclude le modifiche peggiorative, anche con riferimento ai criteri di calcolo delle pensioni, come quelli che attengono alla media dei redditi professionali da assumere a parametro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 8654 depositata il 1° aprile 2025 – In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della “quota B” della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’INPS

In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 8630 depositata il 1° aprile 2025 – Il diritto alla rivalutazione contributiva, di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, è assoggettato a prescrizione decennale, con decorrenza dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni

Il diritto alla rivalutazione contributiva, di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, è assoggettato a prescrizione decennale, con decorrenza dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 6399 depositata il 10 marzo 2025 – La decadenza disciplinata dall’art. 47,comma 6, è una decadenza «mobile», in applicazione della regola generale che si rinviene nell’art. 6 del DL nr. 103 del 1991; come tale, investe solo i ratei remoti, non quelli compresi nel triennio antecedente la domanda giudiziale né quelli futuri

La decadenza disciplinata dall’art. 47,comma 6, è una decadenza «mobile», in applicazione della regola generale che si rinviene nell’art. 6 del DL nr. 103 del 1991; come tale, investe solo i ratei remoti, non quelli compresi nel triennio antecedente la domanda giudiziale né quelli futuri

INPS – Messaggio n. 940 del 17 marzo 2025 – Attestazioni fiscali per il pagamento degli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita – Disponibilità sul Portale dei Pagamenti

INPS - Messaggio n. 940 del 17 marzo 2025 Attestazioni fiscali per il pagamento degli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita - Disponibilità sul Portale dei Pagamenti Con il presente messaggio si comunica che le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2024 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita sono visualizzabili e stampabili nel [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 5382 depositata il 1° marzo 2025 – La decadenza triennale (art. 47, ultimo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, introdotto dall’art. 38, comma 1, lettera d, numero 1, del d.l. n. 98 del 2011) si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dalla data d’entrata in vigore della novella

La decadenza triennale (art. 47, ultimo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, introdotto dall’art. 38, comma 1, lettera d, numero 1, del d.l. n. 98 del 2011) si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dalla data d’entrata in vigore della novella

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