PENSIONI

Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo – Dichiarazione reddituale – INPS – Messaggio n. 3077 del 19 settembre 2024

INPS - Messaggio n. 3077 del 19 settembre 2024 Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo - Dichiarazione reddituale 1. Premessa L'articolo 10 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone al comma 4 che, ai fini dell'applicazione del divieto, [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23988 depositata il 6 settembre 2024 – Nella determinazione della “quota B” non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71, come modificato dall’art.1, co.10, d.lgs. n.182/97

Nella determinazione della “quota B” non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71, come modificato dall'art.1, co.10, d.lgs. n.182/97

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23411 depositata il 30 agosto 2024 – Il regime derogatorio dei requisiti per l’accesso alla pensione di cui all’art. 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), che, a norma dell’art. 1, comma 265, lett. c), l. n. 208/2015, si applica anche ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, si applica anche a coloro che, nel lasso di tempo anzidetto, hanno prestato lavoro subordinato in regime di prova, ai sensi dell’art. 2096 c.c., e il cui rapporto si è risolto prima del positivo superamento della prova stessa

Il regime derogatorio dei requisiti per l’accesso alla pensione di cui all’art. 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), che, a norma dell’art. 1, comma 265, lett. c), l. n. 208/2015, si applica anche ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, si applica anche a coloro che, nel lasso di tempo anzidetto, hanno prestato lavoro subordinato in regime di prova, ai sensi dell’art. 2096 c.c., e il cui rapporto si è risolto prima del positivo superamento della prova stessa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza, n. 23577 depositata il 3 settembre 2024 – in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. nr. 509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 nr. 4 cod.civ. – così come dal R.D.L. nr. 1827 del 1935, art. 129 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l’ammontaredel trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod.civ

in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. nr. 509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 nr. 4 cod.civ. - così come dal R.D.L. nr. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontaredel trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod.civ

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23399 depositata il 30 agosto 2024 – In tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 individua – nella “scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo” – la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all’art. 7 della legge n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall’art. 46, commi 5 e 6, della legge n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l’inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno)

In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 individua - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della legge n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno)

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22692 depositata il 12 agosto 2024 – La prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell’esposizione all’amianto, che, incidendo su un autonomo diritto e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, è definitiva e non limitata ai singoli ratei, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione

La prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell’esposizione all’amianto, che, incidendo su un autonomo diritto e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, è definitiva e non limitata ai singoli ratei, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22595 depositata il 9 agosto 2024 – In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, l’art. 3 comma 132 della legge n. 350 del 2003, che, in riferimento alla disciplina introdotta dall’art. 47, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. nella legge n. 326 del 2003, ha fatto salva l’applicabilità della precedente normativa di cui all’art. 13 della legge n. 257 del 1992, va interpretato nel senso che per maturazione, alla data del 2 ottobre 2003, del diritto al conseguimento dei benefici previdenziali ivi previsto, si intende il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico anche sulla base del beneficio di cui al suindicato art. 13

In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, l'art. 3 comma 132 della legge n. 350 del 2003, che, in riferimento alla disciplina introdotta dall'art. 47, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. nella legge n. 326 del 2003, ha fatto salva l'applicabilità della precedente normativa di cui all'art. 13 della legge n. 257 del 1992, va interpretato nel senso che per maturazione, alla data del 2 ottobre 2003, del diritto al conseguimento dei benefici previdenziali ivi previsto, si intende il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico anche sulla base del beneficio di cui al suindicato art. 13

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22919 depositata il 19 agosto 2024 – In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della quota B della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971

In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della quota B della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971

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