lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 6497 depositata il 3 marzo 2023 – L’omissione di doveri cardine di igiene e sorveglianza sanitaria può concretizzare quel rischio specifico che giustifica il riconoscimento della qualifica dei ricorrenti quali familiari superstiti di soggetto equiparato a vittima del dovere e, quindi, non è corretta una interpretazione del dato normativo in esame che escluda aprioristicamente che ricorrano le particolari condizioni ambientali ed operative qualora l’evento lesivo sia legato alla impropria somministrazione dei vaccini a cui il militare è obbligatoriamente sottoposto

L'omissione di doveri cardine di igiene e sorveglianza sanitaria può concretizzare quel rischio specifico che giustifica il riconoscimento della qualifica dei ricorrenti quali familiari superstiti di soggetto equiparato a vittima del dovere e, quindi, non è corretta una interpretazione del dato normativo in esame che escluda aprioristicamente che ricorrano le particolari condizioni ambientali ed operative qualora l’evento lesivo sia legato alla impropria somministrazione dei vaccini a cui il militare è obbligatoriamente sottoposto

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 4828 depositata il 16 febbraio 2023 – Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro previsto dall’art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo

Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro previsto dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5788 depositata il 24 febbraio 2023 – Il lavoratore ceduto, che vede giudizialmente ripristinato il rapporto di lavoro con il cedente, non ha diritto alla retribuzione per il periodo intercorrente tra la data di cessione del ramo di azienda e quella della pubblicazione del provvedimento giudiziale di illegittimità della suddetta cessione e può ottenere il risarcimento del danno subìto a causa dell’ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla, detratto l’eventuale aliunde perceptum, soltanto a partire dal momento in cui abbia provveduto a costituire in mora il datore di lavoro cedente ex art. 1217 cod.civ.

Il lavoratore ceduto, che vede giudizialmente ripristinato il rapporto di lavoro con il cedente, non ha diritto alla retribuzione per il periodo intercorrente tra la data di cessione del ramo di azienda e quella della pubblicazione del provvedimento giudiziale di illegittimità della suddetta cessione e può ottenere il risarcimento del danno subìto a causa dell'ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla, detratto l’eventuale aliunde perceptum, soltanto a partire dal momento in cui abbia provveduto a costituire in mora il datore di lavoro cedente ex art. 1217 cod.civ.

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5881 depositata il 27 febbraio 2023 – Il patto di prova apposto ad un contratto di lavoro deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l’oggetto, la quale può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria l’indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria

Il patto di prova apposto ad un contratto di lavoro deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, la quale può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5796 depositata il 24 febbraio 2023 – Il contratto di lavoro è un contratto a prestazioni corrispettive in cui l’erogazione del trattamento economico, in mancanza di lavoro, costituisce un’eccezione, che deve essere oggetto di un’espressa previsione di legge o di contratto. In difetto di un’espressa previsione in tal senso, la mancanza della prestazione lavorativa esclude il diritto alla retribuzione, ma determina a carico del datore di lavoro, che ne è responsabile, l’obbligo di risarcire i danni, eventualmente commisurati alle mancate retribuzioni

Il contratto di lavoro è un contratto a prestazioni corrispettive in cui l'erogazione del trattamento economico, in mancanza di lavoro, costituisce un'eccezione, che deve essere oggetto di un'espressa previsione di legge o di contratto. In difetto di un'espressa previsione in tal senso, la mancanza della prestazione lavorativa esclude il diritto alla retribuzione, ma determina a carico del datore di lavoro, che ne è responsabile, l'obbligo di risarcire i danni, eventualmente commisurati alle mancate retribuzioni

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5288 depositata il 20 febbraio 2023 – L’errore di fatto che legittima la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, e che si sostanzia in un’erronea percezione dei fatti di causa, oltre a dover rivestire i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, nonché quelli dell’essenzialità e della decisività ai fini della decisione, deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, e cioè quegli atti che la Corte deve e può esaminare direttamente con propria indagine di fatto all’interno dei motivi di ricorso, e deve incidere unicamente sulla sentenza di legittimità

L'errore di fatto che legittima la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, e che si sostanzia in un'erronea percezione dei fatti di causa, oltre a dover rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, nonché quelli dell'essenzialità e della decisività ai fini della decisione, deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, e cioè quegli atti che la Corte deve e può esaminare direttamente con propria indagine di fatto all'interno dei motivi di ricorso, e deve incidere unicamente sulla sentenza di legittimità

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5261 depositata il 20 febbraio 2023 – Le censure, non cogliendo la ratio decidendi della sentenza, risultano prive del requisito di specificità, prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., che ne esige, a pena di inammissibilità, l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza

Le censure, non cogliendo la ratio decidendi della sentenza, risultano prive del requisito di specificità, prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., che ne esige, a pena di inammissibilità, l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza

Classificazione delle professioni (CP 2021) – ISTAT – Comunicato del 15 febbraio 2023

ISTAT - Comunicato del 15 febbraio 2023 Classificazione delle professioni (CP 2021) Sul sito istituzionale dell'Istituto nazionale di statistica www.istat.it è pubblicata la classificazione delle professioni CP 2021, predisposta dall'Istat con il supporto del Comitato interistituzionale per la definizione, l'implementazione e la gestione della nuova versione della classificazione delle professioni (CP 2021). CLASSIFICAZIONE DELLE PROFESSIONI [...]

Torna in cima