Il Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia, sezione IV, con la sentenza n. 2046 depositata il 14 settembre 2023, interviene in tema della equa retribuzione e scelta del CCNL da applicare. ha ribadito il principio secondo cui “… il C.C.N.L. da applicare ai propri dipendenti rientra nella scelta discrezionale del datore di lavoro e, salvo il caso di Contratti collettivi contenenti previsioni contrarie alla legge oppure riferibili a categorie del tutto disomogenee con quelle in cui opera l’impresa, tale determinazione non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale …”
La vicenda ha riguardato una società cooperativa a r.l. nei cui confronti l’Ispettorato del lavoro notificava un provvedimento emesso ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 124 del 2004, come sostituito dall’art. 12 bis del decreto legge n. 76 del 2020, introdotto dalla legge n. 120 del 2020, è stata disposta la corresponsione ai soci-lavoratori dipendenti della medesima Cooperativa delle differenze retributive rideterminate secondo le tabelle retributive previste dal C.C.N.L. Multiservizi rispetto al contratto applicato per gli Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e servizi fiduciari. Avverso tale provvedimento la società cooperativa ricorreva al TAR chiedendone l’annullamento per violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 124 del 2004, per violazione degli artt. 3 (principio di ragionevolezza), 97 (principio di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa) e 41 (libertà dell’iniziativa economica privata) della Costituzione, per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 142 del 2001 e dell’art. 7, comma 4, del decreto legge n. 248 del 2007 e per eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, irrazionalità, illogicità, sviamento, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.
I giudici amministrativi di primo grado accolgono il ricorso ritenendo fondato il primo motivo in quanto secondo l’art. 7, comma 4, del decreto legge n. 248 del 2007, convertito in legge n. 31 del 2008, “… il trattamento complessivo minimo da garantire al socio-lavoratore è quello previsto dal C.C.N.L. comparativamente più rappresentativo del settore, che funge da parametro esterno di commisurazione della proporzionalità e della sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore, ai sensi dell’art. 36 Cost. (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 51 del 2015) …”. Infatti la società cooperativa aveva applicato un CCNL in cui erano firmatari i sindacati di settore maggiormente rappresentativi.
Per cui, secondo i giudici amministrativi, “… stante l’accertata idoneità del C.C.N.L. Vigilanza privata e servizi fiduciari a garantire il trattamento economico proporzionato e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost., secondo quanto precisato dalla già citata sentenza della Corte costituzionale n. 51 del 2015 – che assume, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del decreto legge n. 248 del 2007, convertito in legge n. 31 del 2008, l’idoneità dei trattamenti economici complessivi minimi previsti dai C.C.N.L. di settore, quale parametro esterno di commisurazione, da parte del giudice, della proporzionalità e della sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio-lavoratore, ai sensi dell’art. 36 Cost. –, risulta legittima la scelta della Cooperativa ricorrente di applicare il predetto C.C.N.L. ai propri soci-lavoratori. …”
In altri termini in assenza di un salario minimo previsto per legge rientra nel scelta discrezionale del datore di lavoro il CCNL da applicare , fatta eccezione per le ipotesi di contratti collettivi contenenti previsioni contrarie alla legge oppure riferibili a categorie del tutto disomogenee con quelle in cui opera l’impresa
Si rammenta che sul tema della scelta del CCNL l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è intervenuto con la circolare n. 5/2020 precisando che il potere di disposizione trova applicazione sia in relazione al mancato rispetto di norme legali sia per le disposizioni contenute nel contratto collettivo applicato, anche di fatto, dal datore di lavoro. In questa ultima ipotesi l’adozione del provvedimento di disposizione deve essere limitata alla parte economica e normativa del CCNL (e non, di norma, anche di quella c.d. obbligatoria). Inoltre sul tema con la nota n. 4539 del 15 dicembre 2020 sono stati elencati una serie di casistiche, anche se non esaustiva, a cui può essere applicato il provvedimento dell’INL.
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