Corte di Cassazione, ordinanza n. 25796 depositata il 5 settembre 2023 – La norma di cui all’art. 2113, ult. comma, c.c., conferisce caratteristiche di inoppugnabilità alla “conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412 ter e 412 quater del codice di procedura civile”; a sua volta, l’art. 412-ter c.p.c. stabilisce che la conciliazione e l’arbitrato in materia di lavoro “possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”