CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 settembre 2020, n. 20913 – La transazione contenuta nella conciliazione giudiziale che ha posto fine alla lite a suo tempo promossa dal ricorrente, è sottratta, in quanto perfezionatasi in giudizio, al regime della impugnabilità di cui all’art. 2113 cod. civ., il negozio dispositivo integra una mera rinuncia o transazione, rispetto alla quale la dipendenza del diritto da norme inderogabili comporta appunto, in forza dell’art. 2113 cod. civ., l’eventuale mera annullabilità dell’atto di disposizione, ma non la sua nullità;