CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 ottobre 2022, n. 31505 – La violazione o la falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro può essere denunciata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. limitatamente ai contratti collettivi nazionali; diversamente per i contratti collettivi provinciali, al pari dei contratti di diritto comune, possono essere dedotte nel giudizio di legittimità soltanto la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 e seguenti del codice civile o l’omessa disamina di fatti decisivi