La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10065 depositata il 15 aprile 2024, intervenendo in tema di validità dell’atto di rinunzie e transazioni ex art. 2113 c.c., ha ribadito il principio secondo cui “… la conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell’art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest’ultima essere annoverata tra le sedi protette, avente il carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente alla assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del del lavoratore. …”
La vicenda ha riguardato un dipendente di una società per azione, il quale aveva accettato la proposta al fine di evitare il licenziamento e aveva firmato presso la sede aziendale il verbale di conciliazione in cui si dava atto che “il rappresentante sindacale ha (ndr aveva) previamente e dettagliatamente informato il lavoratore in merito agli effetti definitivi e inoppugnabili ex art. 2113 quarto comma c.c. della …conciliazione”. Successivamente il dipendente impugnava giudizialmente il verbale affinché venisse dichiarata la sua nullità. Il Tribunale adito, in veste di giudice del lavoro, accoglieva il ricorso del lavoratore dichiarando la nullità del verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti. La società datrice di lavoro avverso la decisione di primo grado proponeva appello. La Corte territoriale confermava la sentenza di primo grado. La datrice di lavoro, avverso la decisione di appello proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
Il Supremo consesso rigettava il ricorso principale e dichiarava assorbito il ricorso incidentale condizionato.
I giudici di legittimità chiariscono che “… L’art. 2113 c.c., al primo comma, definisce non valide le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile. Il quarto comma esclude il divieto, e quindi legittima le rinunzie e transazioni ove siano oggetto di “conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile”.
(…) Il legislatore ha ritenuto necessaria una forma peculiare di “protezione” del lavoratore, realizzata attraverso la previsione dell’invalidità delle rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti inderogabili e l’introduzione di un termine di decadenza per l’impugnativa, così da riservare al lavoratore la possibilità di riflettere sulla convenienza dell’atto compiuto e di ricevere consigli al riguardo (così n. 11167 del 1991 in motivazione). Tale forma di protezione giuridica è non necessaria (art. 2113, ultimo comma c.c.) in presenza di adeguate garanzie costituite dall’intervento di organi pubblici qualificati, operanti in sedi cd. protette. Le disposizioni richiamate dall’ultimo comma dell’art. 2113 c.c. individuano quali sedi cd. protette, la sede giudiziale (artt. 185 e 420 c.p.c.), le commissioni di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro, ora Ispettorato Territoriale del Lavoro (art. 410 e 411, commi 1 e 2, comma c.p.c.), le sedi sindacali (art. 411, comma 3, c.p.c.), oltre ai collegi di conciliazione e arbitrato (art. 412 ter e quater c.p.c.). …”
Pertanto per i giudici di piazza Cavour per la validità della conciliazione tra datore di lavoro e lavoratore, sulla scorte della normativa vigente “… la protezione del lavoratore non è affidata unicamente alla assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, quali concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l’assenza di condizionamenti, di qualsiasi genere.
(…) Le citate disposizioni del codice di procedura civile individuano infatti non solo gli organi dinanzi ai quali possono svolgersi le conciliazioni ma anche le sedi ove ciò può avvenire, come emerge in modo inequivoco dal tenore letterale delle stesse. L’art. 410 prevede che il tentativo di conciliazione possa avvenire “presso la commissione di conciliazione” e l’art. 411, terzo comma, fa riferimento alla conciliazione “in sede sindacale”.
(…) L’assistenza prestata da rappresentanti sindacali (esponenti della organizzazione sindacale cui appartiene il lavoratore o, comunque, dal medesimo indicati, v. Cass. n. 4730 d 2002; n. 12858 del 2003; n. 13217 del 2008) deve essere effettiva e ha lo scopo di porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in che misura (v. Cass. n. 24024 del 2013; n. 21617 del 2018; n. 25796 del 2023; 18503 del 2023 in motivazione), così da consentire l’espressione di un consenso informato e consapevole.
(…) I luoghi selezionati dal legislatore hanno carattere tassativo e non ammettono, pertanto, equipollenti, sia perché direttamente collegati all’organo deputato alla conciliazione e sia in ragione della finalità di assicurare al lavoratore un ambiente neutro, estraneo al dominio e all’influenza della controparte datoriale (non depone in senso contrario Cass. n. 1975 del 2024, concernente una conciliazione ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c.). …”