MINISTERO della GIUSTIZIA – Decreto ministeriale del 15 dicembre 2023

Modifica dei requisiti soggettivi di inserimento nell’elenco nonché delle cause di incompatibilità con l’esercizio dell’attività di mediatore esperto in giustizia riparativa, ed altresì del termine di presentazione della domanda di iscrizione all’elenco, di cui al decreto 9 giugno 2023, recante: «Istituzione presso il Ministero della giustizia dell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa – Disciplina dei requisiti per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, del contributo per l’iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell’attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull’elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività»

Art. 1

Modifica all’art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 9 giugno 2023, del Ministro della giustizia, recante «Istituzione presso il Ministero della giustizia dell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa – Disciplina dei requisiti per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, del contributo per l’iscrizione allo stesso, delle cause d’incompatibilità, dell’attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull’elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività». Requisiti soggettivi

1. All’art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 9 giugno 2023, del Ministro della giustizia, recante «Istituzione presso il Ministero della giustizia dell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa – Disciplina dei requisiti per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, del contributo per l’iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell’attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull’elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività», la lettera a) è soppressa.

Art. 2

Modifica all’art. 19, comma 3, del decreto ministeriale 9 giugno 2023, del Ministro della giustizia, recante «Istituzione presso il Ministero della giustizia dell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa – Disciplina dei requisiti per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, del contributo per l’iscrizione allo stesso, delle cause d’incompatibilità, dell’attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull’elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività» – Cause di incompatibilità

1. All’art. 19, comma 3, del decreto ministeriale 9 giugno 2023, del Ministro della giustizia, recante «Istituzione presso il Ministero della giustizia dell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa – Disciplina dei requisiti per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, del contributo per l’iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell’attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull’elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività», le parole: «distretto di corte d’appello» sono sostituite dalle seguenti: «circondario del tribunale».

Art. 3

Modifica dell’art. 21, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 9 giugno 2023, del Ministro della giustizia, recante «Istituzione presso il Ministero della giustizia dell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa – Disciplina dei requisiti per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, del contributo per l’iscrizione allo stesso, delle cause d’incompatibilità, dell’attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull’elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività» – Disciplina transitoria

1. L’art. 21, del decreto ministeriale 9 giugno 2023, del Ministro della giustizia, recante «Istituzione presso il Ministero della giustizia dell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa – Disciplina dei requisiti per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, del contributo per l’iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell’attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull’elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività», è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (Disciplina transitoria). – 1. Al fine dell’effettiva operatività dei servizi di giustizia riparativa, le domande di iscrizione all’elenco ai sensi degli articoli 5, e 7 sono presentate degli interessati, a pena di inammissibilità, entro tre mesi dalla data di approvazione del modello rettificato di domanda di cui all’art. 11, comma 1. Le domande di iscrizione all’elenco ai sensi dell’art. 6 sono altresì presentate a pena di inammissibilità entro sei mesi dal conseguimento dell’attestazione di cui all’art. 8, comma 5.

2. Le domande di attribuzione della qualificazione di formatore ai sensi dell’art. 10, comma 2, sono presentate dagli interessati, a pena di inammissibilità, entro tre mesi dalla detta di approvazione del modello rettificato di domanda di cui all’art. 11, comma 1, anche ove avanzate disgiuntamente dalle domande di iscrizione all’elenco.».

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.