MINISTERO della GIUSTIZIA – Decreto ministeriale n. 97 del 25 luglio 2023
Regolamento relativo alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte dei Centri per la giustizia riparativa, ai sensi dell’articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, disciplina il trattamento dei dati personali da parte dei Centri di giustizia riparativa di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, nell’ambito dei programmi di cui all’articolo 53 del medesimo decreto, individuando:
a) le tipologie dei dati e le finalità del trattamento;
b) le categorie di interessati;
c) i responsabili del trattamento;
d) i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le condizioni per la comunicazione e per la pubblicazione di dichiarazioni e informazioni;
e) le operazioni di trattamento nonchè i termini e le condizioni per la conservazione dei dati;
f) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà degli interessati.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «attività preliminari»: le attività precedenti il primo incontro, di cui all’articolo 54 del decreto legislativo;
b) «Centro»: Centro per la giustizia riparativa di cui all’articolo di cui all’articolo 63, commi 1 e 5 del decreto legislativo, cui competono le attività necessarie all’organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa;
c) «Codice»: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;
d) «dati personali»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile in relazione a nome, numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, identificativo online, uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento;
e) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;
f) «esito riparativo»: qualunque accordo di cui all’articolo 42, comma 1, lettera e), del decreto legislativo;
g) «giustizia riparativa»: ogni programma di cui all’articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo;
h) «mediatore esperto»: il mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa, che ha conseguito la qualifica di cui all’articolo 59, comma 9, del decreto legislativo;
i) «mediatore esperto formatore»: il mediatore esperto che svolge attività di formazione;
l) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
m) «partecipanti al programma»: i soggetti di cui all’articolo 45 del decreto legislativo;
n) «programma»: una delle tipologie di programmi di giustizia riparativa di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo;
o) «Regolamento» il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
p) «servizi per la giustizia riparativa»: l’organizzazione amministrativa dei servizi di giustizia riparativa, di cui all’articolo 42, comma 1, lett. f), del decreto legislativo.
Art. 3
Tipologie di dati trattati
1. I Centri raccolgono e trattano, nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento, le seguenti tipologie di dati personali:
a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo e-mail, numero identificativo dei documenti personali, nonchè account name e nickname, solo ove necessari per lo svolgimento del programma);
b) dati relativi al programma (tipologia dello stesso, modalità e cronologia delle attività preliminari e degli incontri, accordi ed esiti);
c) dati appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento necessari allo svolgimento del programma.
2. I predetti dati vengono raccolti dai Centri nell’ambito:
a) delle attività preliminari al programma, tra cui la raccolta, in forma scritta, del consenso alla partecipazione al programma, di cui all’articolo 48 del decreto legislativo;
b) dello svolgimento degli incontri di cui all’articolo 55 del decreto legislativo;
c) dello specifico incontro in cui si raggiunge l’esito riparativo di cui all’articolo 56 del decreto legislativo;
d) della fase esecutiva degli accordi relativi all’esito simbolico di cui all’articolo 56, comma 4, del decreto legislativo.
3. I dati di cui ai commi che precedono sono contenuti, in relazione alle esigenze del programma, in documenti analogici o digitali e anche in forma di fonovideoregistrazione, quando vi è l’esigenza di documentare elementi comportamentali per i quali la verbalizzazione non appare esaustiva.
Art. 4
Finalità del trattamento
1. I dati verranno trattati per le seguenti finalità:
a) organizzazione, conduzione e gestione del programma di cui all’articolo 53, del decreto legislativo, e degli esiti dello stesso, di cui all’articolo 57, nel rispetto dell’articolo 43, comma 1, lettera e), del decreto legislativo da parte del mediatore esperto;
b) riscontro alle richieste dell’autorità giudiziaria procedente ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo, del Ministero ai sensi degli articoli 61, comma 1, e 66 del decreto legislativo, nonchè delle Autorità garanti interessate, nell’esercizio delle loro potestà previste dalle normative vigenti, limitatamente all’ipotesi di cui all’articolo 7, comma 4, del presente regolamento;
c) comunicazioni all’autorità giudiziaria procedente nei casi di cui agli articoli 55, comma 4 e 57, commi 1 e 2, del decreto legislativo;
d) rilascio all’interessato di certificazioni relative alla partecipazione e all’esito del programma, duplicati, copie o estratti della documentazione dal medesimo fornita;
e) attività statistiche, di analisi, di vigilanza e di monitoraggio dei servizi per la giustizia riparativa, con specifico riferimento anche all’effettivo impatto della presente regolamentazione;
f) attività di formazione dei mediatori esperti e dei mediatori esperti formatori;
g) rilascio ai soggetti di cui alla lettera f) di certificazione relativa all’attività prestata nei servizi per la giustizia riparativa;
h) adempimento ai conseguenti e correlati obblighi di legge, amministrativi, contabili o fiscali.
Art. 5
Categorie di interessati
1. Gli interessati, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera i) del Codice, sono le persone fisiche partecipanti al programma di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo.
2. Sono altresi’ interessati le persone fisiche che partecipano alla fase degli esiti riparativi di cui all’articolo 56 del decreto legislativo nonchè i soggetti estranei al programma i cui dati personali sono stati acquisiti per le finalità essenziali dello stesso.
Art. 6
Titolare e responsabile del trattamento
1. Il Centro, titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo, nell’ipotesi in cui si sia dotato di mediatori esperti mediante la stipula di contratti di appalto ai sensi degli articoli 127, 128 e 173 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ovvero avvalendosi di enti del terzo settore ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ovvero ancora mediante una convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 56 del medesimo decreto, individua, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento, i responsabili del trattamento dei dati personali nei soggetti che, in forza di tali accordi, svolgono l’attività di mediatore esperto per conto del Centro.
Art. 7
Comunicazione dei dati. Pubblicazione di informazioni e dichiarazioni
1. I dati possono essere comunicati, per le sole finalità e nei casi di cui all’articolo 4, con l’adozione di misure tecnico-organizzative idonee ad assicurare il rispetto della normativa di cui al Regolamento ed al Codice, esclusivamente ai seguenti soggetti:
a) mediatori esperti, limitatamente al programma;
b) partecipanti al programma e soggetti di cui all’articolo 5, comma 2, limitatamente alle comunicazioni essenziali allo svolgimento del programma;
c) autorità giudiziaria che ha disposto l’invio al Centro per l’avvio del programma o che comunque ne acquisisce la relazione finale o gli esiti, limitatamente ai dati confluiti nelle relazioni di cui all’articolo 57, commi 1, primo periodo, e 2, del decreto legislativo e funzionali alle stesse, salva la trasmissione di ulteriori dati dei partecipanti, in presenza della loro richiesta e consenso, ove tali dati siano contenuti nelle informazioni di cui all’articolo 57, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo.
2. La pubblicazione delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite di cui all’articolo 50, comma 3, del decreto legislativo, è ammessa solo con il consenso dell’interessato e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, dopo la conclusione del programma di giustizia riparativa e la definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili. In tal caso l’informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata agli interessati dai Centri, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento, contiene espressa menzione del rilascio del consenso anche ai fini della pubblicazione delle dichiarazioni e delle informazioni di cui al primo periodo ad opera dei partecipanti, per fini riconducibili all’esercizio del diritto di cui all’articolo 21 della Costituzione.
3. È sempre ammessa, per le finalità attribuite dalla normativa vigente al Ministero nell’esercizio delle potestà previste dalle normative vigenti in materia di attività statistiche, di analisi e di monitoraggio dei servizi per la giustizia riparativa, con specifico riferimento anche all’effettivo impatto della presente regolamentazione, la trasmissione dei dati, privati di ogni elemento anche solo indirettamente idoneo a reidentificare i soggetti, o, comunque, la trasmissione di dati non personali.
4. La comunicazione dei dati alle Autorità garanti interessate, per l’esercizio delle loro potestà previste dalle normative vigenti, è consentita soltanto quando, nei casi previsti dalla legge, l’interessato abbia attivato l’intervento delle medesime Autorità.
5. La comunicazione dei dati all’autorità giudiziaria, anche differente dall’autorità procedente, o ad altra autorità che a abbia l’obbligo di riferire alle predette, da parte del mediatore esperto, in applicazione dell’articolo 50, comma 1, del decreto legislativo, in assenza di consenso, puo’ avvenire esclusivamente quando i dati afferiscano a dichiarazioni rese dai partecipanti integranti di per sè reato oppure quando la comunicazione dei dati sia assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati.
Art. 8
Conservazione dei dati
1. I Centri possono conservare i dati raccolti per un termine massimo di cinque anni, decorrente:
a) dal passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento nell’ambito del quale il programma di giustizia riparativa si è svolto oppure dall’adozione del provvedimento di archiviazione, quando il programma si è svolto nel corso delle indagini;
b) dal termine dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, quando il programma si è svolto nella fase di esecuzione della pena o della misura di sicurezza;
c) dalla conclusione del programma, quando il programma si è svolto prima che la querela sia proposta, ai sensi dell’articolo 44, comma 3, del decreto legislativo, oppure quando il programma si è svolto dopo l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
2. Alla scadenza di detti termini, fuori dei casi di cui al comma 3, il titolare del trattamento dispone sempre l’immediata cancellazione dei dati in modo sicuro e irreversibile.
3. Alla scadenza dei termini di cui al comma 1, nel caso in cui sia intervenuto il provvedimento di riapertura delle indagini ai sensi dell’articolo 414 del codice di procedura penale e in ogni caso in cui il programma si sia concluso con esito non riparativo o si sia comunque interrotto e vi sia la manifestazione di volontà di riprenderne il corso, l’interessato può presentare istanza documentata di conservazione dei dati per un tempo superiore. In caso di accoglimento dell’istanza da parte del titolare del trattamento, è sempre disposto l’oscuramento dei dati riferibili ai soggetti diversi dall’istante.
4. È sempre consentita per le finalità di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b), c), e e), la conservazione dei documenti contenenti dati personali, privati di ogni elemento anche solo indirettamente idoneo a reidentificare il soggetto o, comunque, dati non personali.
5. I dati personali necessari a fini fiscali e amministrativi sono conservati per un tempo massimo di dieci anni. La conservazione non è consentita in relazione a dati personali diversi da quelli per i quali essa sia espressamente imposta da norme legislative o regolamentari, e nei limiti ivi previsti.
Art. 9
Tutela dei diritti e delle libertà degli interessati
1. Ogni trattamento dei dati personali previsto dal presente decreto è effettuato a norma del Regolamento e del Codice. Il trattamento dei dati personali è pertanto improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione, pertinenza, responsabilizzazione e puo’ essere effettuato utilizzando supporti cartacei o informatici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e altresi’ mediante l’utilizzo di procedure che scongiurino il rischio di smarrimento, sottrazione, accesso non autorizzato, uso illecito, modifiche indesiderate e diffusione.
2. I Centri adottano, ai sensi dell’articolo 2-sexies, comma 1, del Codice, ogni misura tecnica e organizzativa idonea per la tutela dei dati personali trattati, assicurando altresi’ la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati. I Centri che effettuano un trattamento dei dati nei casi di cui all’articolo 35, paragrafi 1 e 3, del Regolamento sono tenuti a effettuare la valutazione d’impatto preventiva prevista nel medesimo articolo.
3. Il Ministero, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo, procede altresi’ periodicamente a verificare e monitorare l’effettivo impatto della presente regolamentazione sui diritti e sulle libertà degli interessati.
4. I dati personali che manifestamente non sono utili per le finalità di cui all’articolo 4 non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente in modo sicuro e irreversibile.
5. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare del trattamento, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento che li riguarda, di opporsi al trattamento stesso, di chiedere l’integrazione dei dati e di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato di dati personali, nei casi di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del Regolamento e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 2-undecies del Codice.
Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.