lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 17450 depositata il 25 giugno 2024 – Nel caso di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro al cospetto di un contratto stipulato dalle parti come formalmente di lavoro autonomo, non trova applicazione il regime indennitario dettato dall’art. 32 L. n. 183/2010, bensì quello risarcitorio a decorrere dalla costituzione in mora

Nel caso di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro al cospetto di un contratto stipulato dalle parti come formalmente di lavoro autonomo, non trova applicazione il regime indennitario dettato dall’art. 32 L. n. 183/2010, bensì quello risarcitorio a decorrere dalla costituzione in mora

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 17419 depositata il 25 giugno 2024 – Pur in presenza di un rapporto di lavoro subordinato full time, il datore di lavoro può provare sospensioni concordate delle prestazioni lavorative e delle correlative retribuzioni anche per facta concludentia ed una volta raggiunta la prova di tali sospensioni, esse si traducono in clausole tacite integrative del contratto individuale di lavoro full time

Pur in presenza di un rapporto di lavoro subordinato full time, il datore di lavoro può provare sospensioni concordate delle prestazioni lavorative e delle correlative retribuzioni anche per facta concludentia ed una volta raggiunta la prova di tali sospensioni, esse si traducono in clausole tacite integrative del contratto individuale di lavoro full time

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 18114 depositata il 2 luglio 2024 – In caso di cambio appalto e applicazione della ivi prevista clausola sociale, impone vincoli procedurali a garanzia della correttezza e trasparenza dell’operazione di subentro e la previsione della necessità di criteri verificabili riguardanti l’intero bacino dei lavoratori per il passaggio del personale, o di parte di esso, già impiegato nell’appalto

In caso di cambio appalto e applicazione della ivi prevista clausola sociale, impone vincoli procedurali a garanzia della correttezza e trasparenza dell’operazione di subentro e la previsione della necessità di criteri verificabili riguardanti l’intero bacino dei lavoratori per il passaggio del personale, o di parte di esso, già impiegato nell’appalto

Il tempo preparatorio della prestazione lavorativa rientra nell’orario di lavoro se le relative operazioni si svolgano sotto la direzione e il controllo del datore di lavoro

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 16674 depositata il 17 giugno 2024, intervenendo in tema di orario di lavoro e tempo per recarsi sul luogo di lavoro, ha ribadito il principio di diritto secondo cui "... Il tempo preparatorio della prestazione lavorativa rientra nell'orario di lavoro se le relative operazioni si svolgano [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 16674 depositata il 17 giugno 2024 – Il tempo preparatorio della prestazione lavorativa rientra nell’orario di lavoro se le relative operazioni si svolgano sotto la direzione e il controllo del datore di lavoro; ne consegue che – in ipotesi di personale tecnico “on field”, addetto all’installazione e alla manutenzione degli impianti presso le abitazioni e i locali dei clienti, dotato di un terminale aziendale attraverso il quale visualizzare i luoghi degli interventi da compiere, “timbrare” l’orario di inizio del lavoro e ricevere le disposizioni datoriali – sono da considerare nulli gli accordi collettivi che prevedano una franchigia temporale, entro la quale è posto a carico dei lavoratori il tempo necessario per il trasferimento dal luogo di ricovero del mezzo aziendale a quello del primo intervento, nonché, alla fine della giornata lavorativa, per il tragitto inverso

Il tempo preparatorio della prestazione lavorativa rientra nell'orario di lavoro se le relative operazioni si svolgano sotto la direzione e il controllo del datore di lavoro; ne consegue che - in ipotesi di personale tecnico "on field", addetto all'installazione e alla manutenzione degli impianti presso le abitazioni e i locali dei clienti, dotato di un terminale aziendale attraverso il quale visualizzare i luoghi degli interventi da compiere, "timbrare" l'orario di inizio del lavoro e ricevere le disposizioni datoriali - sono da considerare nulli gli accordi collettivi che prevedano una franchigia temporale, entro la quale è posto a carico dei lavoratori il tempo necessario per il trasferimento dal luogo di ricovero del mezzo aziendale a quello del primo intervento, nonché, alla fine della giornata lavorativa, per il tragitto inverso

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 17193 depositata il 21 giugno 2024 – Nell’interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate. Soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall’art. 1362 all’art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall’art. 1366 c.c. all’art. 1371 c.c.

Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate. Soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 16917 depositata il 19 giugno 2024 – Non sussiste un obbligo in capo al Fondo di garanzia, proprio perché, al tempo dell’insolvenza dell’impresa affittante, il t.f.r. non era esigibile, essendo il rapporto di lavoro proseguito senza soluzione di continuità in capo all’impresa affittuaria

Non sussiste un obbligo in capo al Fondo di garanzia, proprio perché, al tempo dell’insolvenza dell’impresa affittante, il t.f.r. non era esigibile, essendo il rapporto di lavoro proseguito senza soluzione di continuità in capo all’impresa affittuaria

Nel pubblico impiego privatizzato non possono essere attribuiti trattamenti economici non previsti dalle suddette fonti, nemmeno se di miglior favore, in quanto il rapporto è regolato dalla legge e dalla contrattazione collettiva

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 16150 depositata l' 11 giugno 2024, intervenendo in tema di trattamento economico nei rapporti del pubblico impiego privatizzati, ha ribadito il principio di diritto secondo cui "... nel pubblico impiego privatizzato – nel quale il rapporto di lavoro è disciplinato esclusivamente dalla legge e dalla contrattazione collettiva - [...]

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