lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 15949 depositata il 7 giugno 2024 – La valutazione delle risultanze processuali, che inducono il giudice del merito ad includere un rapporto controverso nello schema contrattuale del rapporto di lavoro subordinato o autonomo, costituisce accertamento di fatto, per cui è censurabile in Cassazione solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto

La valutazione delle risultanze processuali, che inducono il giudice del merito ad includere un rapporto controverso nello schema contrattuale del rapporto di lavoro subordinato o autonomo, costituisce accertamento di fatto, per cui è censurabile in Cassazione solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro,  sentenza n. 15332 depositata il 31 maggio 2024 – Nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell’orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro. Il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro non può considerarsi esplicazione dell’attività lavorativa vera e propria, tuttavia, esso rientra nell’attività lavorativa vera e propria allorché sia lo strumento necessario per l’esecuzione della prestazione

Nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro. Il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro non può considerarsi esplicazione dell’attività lavorativa vera e propria, tuttavia, esso rientra nell’attività lavorativa vera e propria allorché sia lo strumento necessario per l’esecuzione della prestazione

E’ configurabile un ambiente lavorativo stressogeno quando vi è la presenza di un clima lavorativo, a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, che crea stress costituendo un fatto ingiusto che, anche in assenza di una condotta mobbizzante, fa sorgere in capo al dipendente un diritto al risarcimento

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 15937 depositata il 7 giugno 2024, intervenendo in tema mobbing e ambienti stressogeni, ha ribadito i principi secondo cui "... un "ambiente lavorativo stressogeno" è configurabile come fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie, ancorché [...]

CORTE di CASSAZIONE. sezione lavoro, ordinanza n. 15258 depositata il 31 maggio 2024 – Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che l’espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell’indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l’onere di fornire la prova del relativo pagamento oppure di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto

Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento oppure di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto

Il diritto soggettivo del lavoratore di astenersi dal prestare attività lavorativa in occasione delle festività e che tale diritto non può essere posto nel nulla dal datore di lavoro utilizzando le giornate di festività infrasettimanali come giorni di riposo compensativo per il lavoro domenicale

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 14904 depositata il 28maggio 2024, intervenendo in tema di festività infrasettimanali e riposo compensativo, ha ribadito il principio di diritto secondo cui "... Il diritto del lavoratore di astenersi dall'attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali è un diritto soggettivo ed è pieno con carattere generale (Cass. [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 14904 depositata il 28 maggio 2024 – I contratti collettivi, quindi, non potendo derogare in senso peggiorativo ad un diritto del singolo lavoratore se non nel caso in cui egli abbia loro conferito esplicito mandato in tal senso, non possono prevedere l’obbligo dei dipendenti di lavorare nei giorni di festività infrasettimanali, in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori -indisponibile da parte delle organizzazioni sindacali

I contratti collettivi, quindi, non potendo derogare in senso peggiorativo ad un diritto del singolo lavoratore se non nel caso in cui egli abbia loro conferito esplicito mandato in tal senso, non possono prevedere l'obbligo dei dipendenti di lavorare nei giorni di festività infrasettimanali, in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori -indisponibile da parte delle organizzazioni sindacali

Il dipendente pubblico, con figli fino a tre anni di età, può chiedere di essere temporanemente assegnato ad una sede di servizio della provincia o regione in cui è fissata la residenza familiare – CORTE COSTITUZIONALE – Comunicato del 4 giugno 2024

CORTE COSTITUZIONALE - Comunicato del 4 giugno 2024 Il dipendente pubblico, con figli fino a tre anni di età, può chiedere di essere temporanemente assegnato ad una sede di servizio della provincia o regione in cui è fissata la residenza familiare La Corte costituzionale (sentenza n. 99) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42˗bis, comma 1, [...]

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza n. 99 depositata il 4 giugno 2024 – Illegittimità costituzionale dell’art. 42˗bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa», anziché «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa»

Illegittimità costituzionale dell’art. 42˗bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa», anziché «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa»

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