lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22051 depositata il 5 agosto 2024 – L’adempimento della prestazione può essere legittimamente controllato dall’imprenditore, anche occultamente, sempre che ciò avvenga “direttamente o mediante l’organizzazione gerarchica che a lui fa capo”, il controllo di terzi, sia quello di guardie particolari giurate così come di addetti di un’agenzia investigativa, non può riguardare né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera

L’adempimento della prestazione può essere legittimamente controllato dall’imprenditore, anche occultamente, sempre che ciò avvenga “direttamente o mediante l'organizzazione gerarchica che a lui fa capo”, il controllo di terzi, sia quello di guardie particolari giurate così come di addetti di un'agenzia investigativa, non può riguardare né l'adempimento, né l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21224 depositata il 30 luglio 2024 – Agli effetti della tutela apprestata dall’art. 2103 c.c. – che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l’attività in concreto svolta, ma anche all’assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica -la sola condizione da verificare è che l’assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l’assunzione della responsabilità e l’esercizio dell’autonomia proprie della corrispondente superiore qualifica

Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica -la sola condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente superiore qualifica

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21499 depositata il 31 luglio 2024 – In tema di pubblico impiego privatizzato, l’attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21437 depositata il 31 luglio 2024 – In tema di indennità di congedo straordinario ex art. 42, comma 5 ter, del d.lgs. n. 151 del 2001, le aziende speciali di cui all’art. 114 del d.lgs. n. 267 del 2000 rientrano fra i datori di lavoro privati che, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo delle somme corrisposte al dipendente che di tale congedo abbia usufruito dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente

In tema di indennità di congedo straordinario ex art. 42, comma 5 ter, del d.lgs. n. 151 del 2001, le aziende speciali di cui all’art. 114 del d.lgs. n. 267 del 2000 rientrano fra i datori di lavoro privati che, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo delle somme corrisposte al dipendente che di tale congedo abbia usufruito dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 22161 depositata il 6 agosto 2024 – Riguardo ai rischi collegati allo stress lavoro-correlato che il datore di lavoro è tenuto a prevenire, che il suddetto art. 2087 cod. civ. è generale fonte di un obbligo in base al quale è compito del datore di lavoro la valutazione di “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato

Riguardo ai rischi collegati allo stress lavoro-correlato che il datore di lavoro è tenuto a prevenire, che il suddetto art. 2087 cod. civ. è generale fonte di un obbligo in base al quale è compito del datore di lavoro la valutazione di "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato

Il lavoratore assunto a tempo determinato, per un periodo superiore a sei mesi, può esercitare il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato entro un anno dalla cessazione del rapporto

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 19348 depositata il 15 luglio 2024, intervenendo in tema di diritto di precedenza, ha statuito il principio di diritto secondo cui "... A norma dell’art. 5 comma 4-quater e 4-sexies d.lgs. 368/2001, nel testo applicabile ratione temporis, il lavoratore che abbia prestato un’attività lavorativa per [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21242 depositata il 30 luglio 2024 – La computabilità delle assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale nel periodo di comporto non si verifica nelle ipotesi in cui l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale non solo abbiano avuto origine in fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni e comunque presenti nell’ambiente di lavoro, e siano pertanto collegate allo svolgimento dell’attività lavorativa, ma altresì quando il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente all’obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell’art. 2087 c.c., norma che gli impone di porre in essere le misure necessarie – secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica – per la tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, atteso che in tali ipotesi l’impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte cui detta prestazione è destinata

La computabilità delle assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale nel periodo di comporto non si verifica nelle ipotesi in cui l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale non solo abbiano avuto origine in fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni e comunque presenti nell'ambiente di lavoro, e siano pertanto collegate allo svolgimento dell'attività lavorativa, ma altresì quando il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente all'obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell'art. 2087 c.c., norma che gli impone di porre in essere le misure necessarie - secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica - per la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, atteso che in tali ipotesi l'impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte cui detta prestazione è destinata

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20250 depositata il 22 luglio 2024 – Il riconoscimento del buono pasto presenta funzione assistenziale e non retributiva, ponendosi quindi al di fuori dell’ambito di applicazione dall’art. 2948 c.c., operante invece per le pretese retributive, con la conseguenza che il mancato riconoscimento del diritto alla pausa per il pasto ed al meccanismo sostitutivo del relativo buono si traduce in una forma di incidenza sulla salute dei lavoratori, determinando quindi quella che va qualificata come pretesa risarcitoria per violazione dell’art. 2087 c.c.

Il riconoscimento del buono pasto presenta funzione assistenziale e non retributiva, ponendosi quindi al di fuori dell’ambito di applicazione dall'art. 2948 c.c., operante invece per le pretese retributive, con la conseguenza che il mancato riconoscimento del diritto alla pausa per il pasto ed al meccanismo sostitutivo del relativo buono si traduce in una forma di incidenza sulla salute dei lavoratori, determinando quindi quella che va qualificata come pretesa risarcitoria per violazione dell’art. 2087 c.c.

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