PROCEDURE CONCORSUALI e SOCIETA’ – GIURISPRUDENZA

Concessione abusiva del credito e nullità del finanziamento bancario: art. 2035 c.c., soluti retentio, concorso in bancarotta e la nuova declinazione della responsabilità bancaria nell’ordine pubblico economico

Abstract La tematica della concessione abusiva del credito rappresenta uno degli snodi più complessi del diritto bancario contemporaneo, collocandosi all'intersezione tra autonomia negoziale, tutela dell'affidamento dei terzi, correttezza professionale dell'intermediario e disciplina della crisi d'impresa. Le recenti pronunce della Corte di cassazione ordinanza n. 7134 del 25 marzo 2026 e sentenza n. 19262 deposita l'11 [...]

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 7134 depositata il 25 marzo 2026 – i fini dell’applicazione della soluti retentio prevista dall’art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non risultano essere soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma erano anche quelle che non rispondevano ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale, in un determinato ambiente e in un certo momento storico, dovendosi, pertanto, ritenere contraria al buon costume, e come tale irripetibile, anche l’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa, trattandosi, invero, di una condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato

i fini dell’applicazione della soluti retentio prevista dall’art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non risultano essere soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma erano anche quelle che non rispondevano ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale, in un determinato ambiente e in un certo momento storico, dovendosi, pertanto, ritenere contraria al buon costume, e come tale irripetibile, anche l’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa, trattandosi, invero, di una condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza n. 19262 depositata l’ 11 giugno 2026 – Ai fini dell’erogazione del credito è doveroso – secondo un corretto criterio di diligenza professionale – esigere l’esibizione del certificato dei carichi fiscali pendenti, ovverosia di un documento, proveniente dall’Agenzia delle Entrate, dal quale sarebbero emerse le vistose discrepanze rispetto alle risultanze del bilancio (e delle stesse dichiarazioni fiscali)

Ai fini dell'erogazione del credito è doveroso – secondo un corretto criterio di diligenza professionale – esigere l’esibizione del certificato dei carichi fiscali pendenti, ovverosia di un documento, proveniente dall’Agenzia delle Entrate, dal quale sarebbero emerse le vistose discrepanze rispetto alle risultanze del bilancio (e delle stesse dichiarazioni fiscali)

Corte di Cassazione, sezione prima, ordinanza n. 32545 depositata il 13 dicembre 2025 – In tema di società a responsabilità limitata, la responsabilità solidale del socio con gli amministratori, di cui all’art. 2476, ottavo comma, cod. civ., si determina, a livello oggettivo, con l’accertamento del compimento da parte del socio dell’atto di gestione rivelatosi dannoso o con la consapevole autorizzazione o induzione da parte sua al relativo compimento da parte dell’organo amministrativo e, a livello soggettivo, con l’accertamento della piena e preordinata consapevolezza da parte del socio del compimento dell’atto stesso, qualificabile come stato soggettivo doloso e non già meramente colposo.

In tema di società a responsabilità limitata, la responsabilità solidale del socio con gli amministratori, di cui all’art. 2476, ottavo comma, cod. civ., si determina, a livello oggettivo, con l’accertamento del compimento da parte del socio dell’atto di gestione rivelatosi dannoso o con la consapevole autorizzazione o induzione da parte sua al relativo compimento da parte dell’organo amministrativo e, a livello soggettivo, con l’accertamento della piena e preordinata consapevolezza da parte del socio del compimento dell’atto stesso, qualificabile come stato soggettivo doloso e non già meramente colposo.

La ripetizione degli utili non conseguiti: dalla condictio indebiti all’azione societaria e prescrizione decennale

L’istituto della ripetizione degli utili non conseguiti riguarda il caso in cui i soci di una società — tipicamente società di persone (snc, sas) — abbiano prelevato somme a titolo di utili “anticipati” o “attribuiti anticipatamente”, mentre l’attività societaria non ha effettivamente realizzato utili che giustifichino tali prelievi. In altre parole, i soci hanno tratto [...]

Corte di Cassazione, sezione terza, ordinanza n. 20514 depositata il 21 luglio 2025 – L’azione con cui l’amministratore recupera le anticipazioni di utili conseguiti dai soci di società di persone in assenza dei presupposti di legge costituisce ripetizione d’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.

L’azione con cui l’amministratore recupera le anticipazioni di utili conseguiti dai soci di società di persone in assenza dei presupposti di legge costituisce ripetizione d’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.

Corte di Cassazione, sezioni unite penali, sentenza n. 13783 depositata l’ 8 aprile 2025 – In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali

In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 1898 depositata il 27 gennaio 2025 – In tema di azione revocatoria, quando l’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la “dolosa preordinazione” richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l’atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell’obbligazione, al fine d’impedire o rendere più difficile l’azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell’intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro

In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la "dolosa preordinazione" richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro

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