PROCEDURE CONCORSUALI e SOCIETA’ – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, sezione prima, ordinanza n. 32545 depositata il 13 dicembre 2025 – In tema di società a responsabilità limitata, la responsabilità solidale del socio con gli amministratori, di cui all’art. 2476, ottavo comma, cod. civ., si determina, a livello oggettivo, con l’accertamento del compimento da parte del socio dell’atto di gestione rivelatosi dannoso o con la consapevole autorizzazione o induzione da parte sua al relativo compimento da parte dell’organo amministrativo e, a livello soggettivo, con l’accertamento della piena e preordinata consapevolezza da parte del socio del compimento dell’atto stesso, qualificabile come stato soggettivo doloso e non già meramente colposo.

In tema di società a responsabilità limitata, la responsabilità solidale del socio con gli amministratori, di cui all’art. 2476, ottavo comma, cod. civ., si determina, a livello oggettivo, con l’accertamento del compimento da parte del socio dell’atto di gestione rivelatosi dannoso o con la consapevole autorizzazione o induzione da parte sua al relativo compimento da parte dell’organo amministrativo e, a livello soggettivo, con l’accertamento della piena e preordinata consapevolezza da parte del socio del compimento dell’atto stesso, qualificabile come stato soggettivo doloso e non già meramente colposo.

La ripetizione degli utili non conseguiti: dalla condictio indebiti all’azione societaria e prescrizione decennale

L’istituto della ripetizione degli utili non conseguiti riguarda il caso in cui i soci di una società — tipicamente società di persone (snc, sas) — abbiano prelevato somme a titolo di utili “anticipati” o “attribuiti anticipatamente”, mentre l’attività societaria non ha effettivamente realizzato utili che giustifichino tali prelievi. In altre parole, i soci hanno tratto [...]

Corte di Cassazione, sezione terza, ordinanza n. 20514 depositata il 21 luglio 2025 – L’azione con cui l’amministratore recupera le anticipazioni di utili conseguiti dai soci di società di persone in assenza dei presupposti di legge costituisce ripetizione d’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.

L’azione con cui l’amministratore recupera le anticipazioni di utili conseguiti dai soci di società di persone in assenza dei presupposti di legge costituisce ripetizione d’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.

Corte di Cassazione, sezioni unite penali, sentenza n. 13783 depositata l’ 8 aprile 2025 – In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali

In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 1898 depositata il 27 gennaio 2025 – In tema di azione revocatoria, quando l’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la “dolosa preordinazione” richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l’atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell’obbligazione, al fine d’impedire o rendere più difficile l’azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell’intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro

In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la "dolosa preordinazione" richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro

La legittimazione degli azionisti di risparmio della società incorporata a contestare la congruità del rapporto di cambio, in funzione di una tutela risarcitoria, resta anche successivamente all’efficacia della fusione

La Corte di Cassazione, sezione I, con la sentenza n. 1635 depositata il 23 gennaio 2025, intervenendo in tema di tutela degli azionisti di risparmio, ha statuito il principio secondo cui "La legittimazione degli azionisti di risparmio della società incorporata a contestare la congruità del rapporto di cambio, in funzione di una tutela risarcitoria, resta [...]

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 29008 depositata il 11 novembre 2024 – Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, l’art. 1, 2° comma l. fall., pone a carico del debitore l’onere di provare di essere esente dal fallimento, così gravandolo della dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri ivi prescritti, mentre residua in capo al tribunale (e in capo al giudice del reclamo), limitatamente ai fatti dedotti dalle parti quali allegazioni difensive, un potere di indagine ufficiosa finalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, che si esplica, tra l’altro, nell’acquisizione delle informazioni urgenti rilevanti ai fini della decisione

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, l’art. 1, 2° comma l. fall., pone a carico del debitore l’onere di provare di essere esente dal fallimento, così gravandolo della dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri ivi prescritti, mentre residua in capo al tribunale (e in capo al giudice del reclamo), limitatamente ai fatti dedotti dalle parti quali allegazioni difensive, un potere di indagine ufficiosa finalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, che si esplica, tra l’altro, nell’acquisizione delle informazioni urgenti rilevanti ai fini della decisione

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 2147 depositata il 17 gennaio 2025 – La busta paga consegnata al dipendente rappresenta un documento corrispondente, nel suo contenuto, alle scritture del libro unico del lavoro. Cosicché, ove munite dei requisiti previsti dalla legge n. 4 del 1953, art. 1, comma 2 (vale a dire, alternativamente, la firma, la sigla o il timbro di quest’ultimo), hanno piena efficacia probatoria del credito che il dipendente intenda insinuare al passivo della procedura fallimentare riguardante il suo datore di lavoro

La busta paga consegnata al dipendente rappresenta un documento corrispondente, nel suo contenuto, alle scritture del libro unico del lavoro. Cosicché, ove munite dei requisiti previsti dalla legge n. 4 del 1953, art. 1, comma 2 (vale a dire, alternativamente, la firma, la sigla o il timbro di quest'ultimo), hanno piena efficacia probatoria del credito che il dipendente intenda insinuare al passivo della procedura fallimentare riguardante il suo datore di lavoro

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