Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 960 depositata il 15 gennaio 2025 – Ai sensi del il comma 4 dell’art. 67 del d.l. n. 18/2020 i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione
Ai sensi del il comma 4 dell'art. 67 del d.l. n. 18/2020 i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione