PROCEDURE CONCORSUALI e SOCIETA’ – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 960 depositata il 15 gennaio 2025 – Ai sensi del il comma 4 dell’art. 67 del d.l. n. 18/2020 i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione

Ai sensi del il comma 4 dell'art. 67 del d.l. n. 18/2020 i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione

Le entrate future di denaro accreditate sul conto corrente successivamente all’esecuzione della misura non possono essere oggetto di sequestro preventivo aventi causale lecita

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 36053 depositata il 26 settembre 2024, intervenendo in tema di sequestro preventivo e somme di denaro, ha ribadito il principio secondo cui "deve escludersi un'automatica estensione del sequestro a tutte le somme future, comunque individuate, che dovessero entrare nella sfera patrimoniale dell'imputato. Se, infatti, non [...]

Le buste paga e la C.U. provenienti dalla parte datoriale, in mancanza di altri elementi probatori (quali ad esempio quietanze, assegni, invii di bonifici) non costituiscono prova del pagamento del credito in essi documentato, in quanto provenienti dalla stessa parte interessata ad opporre il fatto estintivo

Le buste paga e la C.U. provenienti dalla parte datoriale, in mancanza di altri elementi probatori (quali ad esempio quietanze, assegni, invii di bonifici) non costituiscono prova del pagamento del credito in essi documentato, in quanto provenienti dalla stessa parte interessata ad opporre il fatto estintivo

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 28798 depositata l’ 8 novembre 2024 – Le buste paga e la C.U. provenienti dalla parte datoriale, in mancanza di altri elementi probatori (quali ad esempio quietanze, assegni, invii di bonifici) non costituiscono prova del pagamento del credito in essi documentato, in quanto provenienti dalla stessa parte interessata ad opporre il fatto estintivo

Le buste paga e la C.U. provenienti dalla parte datoriale, in mancanza di altri elementi probatori (quali ad esempio quietanze, assegni, invii di bonifici) non costituiscono prova del pagamento del credito in essi documentato, in quanto provenienti dalla stessa parte interessata ad opporre il fatto estintivo

Il beneficio dell’inesigibilità verso il fallito dei debiti residui, di cui all’art. 142 l. fall., presuppone il soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali in percentuale “affatto irrisoria” anche se nella misura del 4%

La Corte di Cassazione, sezione I, con l'ordinanza n. 26303 depositata il 9 ottobre 2024, intervenendo in tema di esdebitazione e del concetto di prudente apprezzamento del giudice, ha ribadito il principio, espresso dalle SS.UU., secondo cui "al fine di attribuire un contenuto fattuale alla nozione, alquanto generica e vaga, di “prudente apprezzamento del giudice” [...]

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile, sentenza n. 24214 depositata il 18 novembre 2011 – L’art. 142, comma 2, legge fall. va interpretato nel senso che, per la concessione del beneficio dell’esdebitazione non è necessario che siano parzialmente soddisfatti tutti i creditori chirografari, essendo rimesso al Giudice valutare se, in concreto, i riparti effettuati consentano, in rapporto a quanto effettivamente dovuto, la concessione del beneficio stesso.

L’art. 142, comma 2, legge fall. va interpretato nel senso che, per la concessione del beneficio dell’esdebitazione non è necessario che siano parzialmente soddisfatti tutti i creditori chirografari, essendo rimesso al Giudice valutare se, in concreto, i riparti effettuati consentano, in rapporto a quanto effettivamente dovuto, la concessione del beneficio stesso.

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 26303 depositata il 9 ottobre 2024 – L’art. 142 comma 2 l. fall. deve essere interpretato nel senso che, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 1 della norma, il beneficio dell’esdebitazione deve essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti ovvero siano stati soddisfatti in percentuale “affatto irrisoria”

L’art. 142 comma 2 l. fall. deve essere interpretato nel senso che, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 1 della norma, il beneficio dell’esdebitazione deve essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti ovvero siano stati soddisfatti in percentuale “affatto irrisoria”

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 25407 depositata il 23 settembre 2024 – Il curatore del fallimento che intenda promuovere (o, come nel caso in esame, eccepire) la revoca ordinaria di un atto dispositivo compiuto dal debitore poi fallito, a norma degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c., per dimostrare in giudizio l’eventus damni, ha, dunque, l’onere di provare, per un verso, la sussistenza di preesistenti ragioni creditorie rispetto al compimento dell’atto pregiudizievole (rimaste, naturalmente, insoddisfatte e, come tali, poi ammesse al passivo del fallimento del debitore che ne è stato l’autore), e, per altro verso, il mutamento qualitativo e/o quantitativo che il patrimonio del debitore ha subito per effetto di tale atto, a condizione che dalla valutazione complessiva e rigorosa di questi elementi dovesse emergere, in fatto, che, in conseguenza dell’atto impugnato, sia divenuta, in ragione del valore o della natura del residui beni, oggettivamente più incerta o difficoltosa la soddisfazione dei crediti anteriori al suo compimento ed ammessi al passivo

Il curatore del fallimento che intenda promuovere (o, come nel caso in esame, eccepire) la revoca ordinaria di un atto dispositivo compiuto dal debitore poi fallito, a norma degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c., per dimostrare in giudizio l’eventus damni, ha, dunque, l’onere di provare, per un verso, la sussistenza di preesistenti ragioni creditorie rispetto al compimento dell’atto pregiudizievole (rimaste, naturalmente, insoddisfatte e, come tali, poi ammesse al passivo del fallimento del debitore che ne è stato l’autore), e, per altro verso, il mutamento qualitativo e/o quantitativo che il patrimonio del debitore ha subito per effetto di tale atto, a condizione che dalla valutazione complessiva e rigorosa di questi elementi dovesse emergere, in fatto, che, in conseguenza dell’atto impugnato, sia divenuta, in ragione del valore o della natura del residui beni, oggettivamente più incerta o difficoltosa la soddisfazione dei crediti anteriori al suo compimento ed ammessi al passivo

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