Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile, sentenza n. 24214 depositata il 18 novembre 2011 – L’art. 142, comma 2, legge fall. va interpretato nel senso che, per la concessione del beneficio dell’esdebitazione non è necessario che siano parzialmente soddisfatti tutti i creditori chirografari, essendo rimesso al Giudice valutare se, in concreto, i riparti effettuati consentano, in rapporto a quanto effettivamente dovuto, la concessione del beneficio stesso.
L’art. 142, comma 2, legge fall. va interpretato nel senso che, per la concessione del beneficio dell’esdebitazione non è necessario che siano parzialmente soddisfatti tutti i creditori chirografari, essendo rimesso al Giudice valutare se, in concreto, i riparti effettuati consentano, in rapporto a quanto effettivamente dovuto, la concessione del beneficio stesso.