CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 agosto 2022, n. 24896
Rapporto di lavoro – Assunzione come ricercatore a tempo indeterminato – Concorso pubblico – Riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata nel corso dei rapporti a tempo determinato
Svolgimento del processo
M.B., con ricorso depositato il 12 dicembre 2011 presso il Tribunale di Bologna, ha esposto che:
– era stato assunto dal CNR in seguito a concorso pubblico con decorrenza 16 luglio 2001 come ricercatore a tempo indeterminato, III livello, I fascia retributiva del CCNL del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione;
– in precedenza, aveva svolto le stesse mansioni per il CNR in base a vari contratti di lavoro a tempo determinato iniziati in data 10 gennaio 1996;
– con il contratto a tempo indeterminato l’anzianità maturata nei precedenti rapporti a tempo determinato non era stata computata.
Il ricorrente ha domandato il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, dell’anzianità di servizio maturata nel corso dei rapporti a tempo determinato a partire dal 1° gennaio 1996.
Il Tribunale di Bologna, riunito il ricorso a quelli di tre colleghi di M.B., nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 205/2012, ha accolto le domande dei ricorrenti, disponendo il riconoscimento dei periodi precedenti alla stabilizzazione e/o assunzione in ruolo ai fini del computo dell’anzianità di servizio in ragione della clausola 4, comma 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato richiamata nella direttiva 99/70CE.
Il CNR ha proposto appello che la Corte d’appello di Bologna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1163/2015, ha accolto quanto alla posizione di M.B..
M.B. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il CNR ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1) Con il primo ed il secondo motivo che, stante la stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente, M.B. lamenta la violazione della clausola 4 dell’accordo quadro annesso alla direttiva 1999/70/CE e dell’art. 3 Cost. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel negare il computo dell’anzianità maturata durante il rapporto di lavoro a termine ai dipendenti pubblici in organico vincitori di concorso anche perché così avrebbe discriminato questi ultimi rispetto ai soggetti stabilizzati in altro modo.
La Corte d’appello di Bologna, infatti, aveva affermato che il pregresso servizio da lui svolto per il CNR sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato aventi ad oggetto le stesse attività poste in essere anche dopo l’assunzione a tempo indeterminato non poteva essere riconosciuto, sussistendo una ragione oggettiva rappresentata dalla circostanza che egli ricorrente era stato assunto dopo avere superato un concorso pubblico.
Per la corte territoriale, una volta concluso il contratto a tempo indeterminato, non era più possibile modificarne i termini e, comunque, non poteva essere prospettata una violazione del principio di non discriminazione atteso che la procedura di stabilizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 519, legge n. 296 del 2006 trovava il suo presupposto nell’avere in passato stipulato contratti a tempo determinato.
Le due doglianze sono fondate.
Il riconoscimento dell’anzianità “preruolo”, dopo l’assunzione in ruolo, non può essere escluso per il solo fatto che quest’ultima sia avvenuta in esito a concorso, in quanto la clausola 4 dell’accordo quadro menzionato attribuisce un diritto incondizionato che non può essere paralizzato da valutazioni generali ed astratte, dovendosi verificare, in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, se vi sia discriminazione illegittima e, quindi, se vi sia coerenza o meno, sotto il profilo dell’esperienza professionale maturabile nel tempo, tra le attività svolte prima e dopo l’immissione in ruolo (Cass., Sez. L, n. 4195 del 19 febbraio 2020).
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass., Sez. L, n. 35668 del 19 novembre 2021; C:ass., Sez. L., n. 30568 del 28 ottobre 2021, entrambe non massimate), la Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza 20 settembre 2018, in causa C-466/17, M., ha osservato che, per “raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato” ed evitare “discriminazioni alla rovescia” è consentito, nel rispetto del principio del pro rata, di tenere conto dei periodi di servizio prestati in misura non integrale, fermo restando, però, che, al momento dell’assunzione come dipendente pubblico di ruolo, deve essere valorizzata, ai fini dell’anzianità, anche la carriera pregressa del lavoratore a tempo determinato.
Al riguardo, è stato precisato che il riconoscimento non integrale deve comunque trovare fondamento nella necessità di “….rispecchiare le differenze tra l’esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire in particolare nell’ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti”.
Il Collegio intende ribadire il principio, recentemente affermato nella sentenza della S.C., Sez. L, n. 31149 del 28 novembre 2019, in tema di ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, secondo cui la clausola 4 dell’Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma generale ed astratta, sicché la denunciata discriminazione deve essere sempre verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio. Ne deriva che, ove la diversità di trattamento si leghi a presupposti giustificativi non necessariamente sussistenti in relazione ai singoli rapporti, non si può escludere che la diversità possa essere ritenuta discriminatoria in un caso e non nell’altro, dipendendo la sua giustificazione dalla ricorrenza di condizioni che vanno verificate non in astratto, ma con riferimento al singolo rapporto.
Pertanto, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione, che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (CGUE del 9 luglio 2015, in causa C177/14, R.D., punto 55, e, con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani, CGUE del 18 ottobre 2012, cause C302/11 e C305/11, V.; CGUE del 7 marzo 2013, causa C393/11, B.).
In particolare, le modalità di assunzione in ruolo sono di per sé irrilevanti, dovendosi, invece, valutare in concreto se vi sia coerenza tra le attività svolte prima e dopo l’assunzione a tempo indeterminato e se l’esperienza maturata sia omogenea e tale da riverberarsi nel necessario rilievo dell’anzianità (Cass., Sez. L, n. 4195 del 19 febbraio 2020, punto 10), secondo i medesimi criteri di valorizzazione di quest’ultima che operano, per i lavoratori a tempo indeterminato, nel rapporto di lavoro considerato (Cass., Sez. 6-L, n. 9955 del 28 marzo 2022, non massimata).
Una volta avvenuta l’assunzione a tempo indeterminato, quindi, non è ammissibile differenziare, ai fini del riconoscimento della pregressa anzianità di servizio maturata nel corso di rapporti di lavoro a tempo determinato concernenti la medesima attività, la posizione di coloro che sono stati assunti all’esito della procedura di stabilizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 519, legge n. 296 del 2006, da quella di chi, invece, è stato assunto in seguito ad uno specifico concorso pubblico.
2) Il ricorso è accolto.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
– accoglie il ricorso;
– cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
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