lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 1935 depositata il 28 gennaio 2025 – Al TFR accantonato presso il datore di lavoro, con la finalità di destinazione alla previdenza complementare e in origine di natura “retributiva”, assume natura “previdenziale” nel momento di attuazione del vincolo di destinazione, vale a dire con il versamento, al Fondo di previdenza complementare, delle risorse finanziarie del lavoratore – sub specie di contribuzione o di conferimento di quote di TFR – accantonate dal datore di lavoro, su mandato del lavoratore medesimo

Al TFR accantonato presso il datore di lavoro, con la finalità di destinazione alla previdenza complementare e in origine di natura “retributiva”, assume natura “previdenziale” nel momento di attuazione del vincolo di destinazione, vale a dire con il versamento, al Fondo di previdenza complementare, delle risorse finanziarie del lavoratore – sub specie di contribuzione o di conferimento di quote di TFR – accantonate dal datore di lavoro, su mandato del lavoratore medesimo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 1432 depositata il 21 gennaio 2025 – La decadenza semestrale prevista dall’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 148/2015, per il conguaglio tra contributi dovuti e anticipazioni effettuate dal datore di lavoro a titolo di integrazione salariale non è impedita se non dall’effettuazione del conguaglio mediante pagamento del saldo contabile entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione dell’integrazione salariale o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della medesima, irrilevante all’uopo restando qualsiasi preventiva domanda di conguaglio, siccome non prevista dalla legge

La decadenza semestrale prevista dall’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 148/2015, per il conguaglio tra contributi dovuti e anticipazioni effettuate dal datore di lavoro a titolo di integrazione salariale non è impedita se non dall’effettuazione del conguaglio mediante pagamento del saldo contabile entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione dell’integrazione salariale o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della medesima, irrilevante all’uopo restando qualsiasi preventiva domanda di conguaglio, siccome non prevista dalla legge

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 3260 depositata il 9 febbraio 2025 – Si configura intermediazione illecita ogni qual volta l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo

Si configura intermediazione illecita ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo

Si configura intermediazione illecita ogni qual volta l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo

Si configura intermediazione illecita ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 3488 depositata l’ 11 febbraio 2025 – In tema di diritto antidiscriminatorio è stato sottolineato che il sistema delle sanzioni istituito nell’ordinamento giuridico dello Stato membro deve assicurare una tutela giuridica effettiva ed efficace e la severità delle sanzioni deve essere adeguata alla gravità delle violazioni che esse reprimono e comportare, in particolare, un effetto realmente deterrente, fermo restando il rispetto del principio generale della proporzionalità

In tema di diritto antidiscriminatorio è stato sottolineato che il sistema delle sanzioni istituito nell’ordinamento giuridico dello Stato membro deve assicurare una tutela giuridica effettiva ed efficace e la severità delle sanzioni deve essere adeguata alla gravità delle violazioni che esse reprimono e comportare, in particolare, un effetto realmente deterrente, fermo restando il rispetto del principio generale della proporzionalità

La connotazione dissuasiva è rappresentata anche dal risarcimento del danno non patrimoniale che deve essere riconosciuto alla vittima della discriminazione ed il danno deve essere liquidato in via equitativa, nei casi in cui venga in rilievo la lesione di diritti costituzionalmente garantiti provabile anche mediante ragionamenti presuntivi

La connotazione dissuasiva è rappresentata anche dal risarcimento del danno non patrimoniale che deve essere riconosciuto alla vittima della discriminazione ed il danno deve essere liquidato in via equitativa, nei casi in cui venga in rilievo la lesione di diritti costituzionalmente garantiti provabile anche mediante ragionamenti presuntivi.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 3269 depositata il 9 febbraio 2025 – Va ricondotto alla compensazione impropria il regime del conguaglio previsto da varie norme in materia previdenziale, in base al quale il datore di lavoro, obbligato quale adiectus solutionis causa ad effettuare anticipazioni ai lavoratori nell’interesse dell’istituto previdenziale, detrae tali somme dai contributi dovuti al medesimo Istituto

Va ricondotto alla compensazione impropria il regime del conguaglio previsto da varie norme in materia previdenziale, in base al quale il datore di lavoro, obbligato quale adiectus solutionis causa ad effettuare anticipazioni ai lavoratori nell'interesse dell'istituto previdenziale, detrae tali somme dai contributi dovuti al medesimo Istituto.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 602 depositata il 10 gennaio 2025 – Il datore di lavoro, per espressa previsione legislativa, è sì condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, ma ha pure precisato che detta fattispecie costituisce una ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che, oltre a non richiedere la partecipazione al giudizio dell’ente previdenziale, nemmeno richiede una specifica domanda del lavoratore e ciò in quanto i contributi previdenziali obbligatori sono obbligazioni pubbliche, equiparabili a quelle tributarie a causa dell’origine legale e della loro destinazione a beneficio di enti pubblici per l’espletamento delle loro funzioni sociali

Il datore di lavoro, per espressa previsione legislativa, è sì condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, ma ha pure precisato che detta fattispecie costituisce una ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che, oltre a non richiedere la partecipazione al giudizio dell'ente previdenziale, nemmeno richiede una specifica domanda del lavoratore e ciò in quanto i contributi previdenziali obbligatori sono obbligazioni pubbliche, equiparabili a quelle tributarie a causa dell'origine legale e della loro destinazione a beneficio di enti pubblici per l'espletamento delle loro funzioni sociali

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