La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 3280 depositata il 9 febbraio 2025, intervenendo in tema di illecita somministrazione negli appalti non genuini e licenziamento, ha ribadito il principio secondo cui il licenziamento intimato dall’appaltatore, datore di lavoro formale, non determina l’operatività della decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), della legge n. 183/2010, con riguardo all’azione, volta alla costituzione o all’accertamento del rapporto di lavoro, promossa dal lavoratore verso l’appaltante, datore di lavoro effettivo, essendo l’azione in questione assoggettata alla predetta decadenza solo ove l’appaltante medesimo neghi, con atto scritto, la titolarità del rapporto (Cass. n. 6266/2024, n. 40652/2021);”

Per i giudici di legittimità il legislatore delegato se, da un lato, ha consentito che l’appaltatore, in relazione alle peculiarità dell’opera o del servizio, possa limitarsi a mettere a disposizione dell’utilizzatore la propria professionalità, intesa come capacità organizzativa e direttiva delle maestranze, a prescindere dalla proprietà di macchine ed attrezzature, dall’altro ha ritenuto imprescindibile ai fini della configurabilità dell’appalto lecito che sia l’appaltatore stesso ad organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria, esercitando nei confronti dei lavoratori un potere direttivo in senso effettivo e non meramente formale; si configura intermediazione illecita ogni qual volta l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (v., tra le molte, Cass. n. 23215/2022, n. 15557/2019, n. 27213/2018, n. 10057/2016, n. 7820/2013, n. 7898/2011);”

Il Supremo consesso ha  ” chiarito che:

– in tema di somministrazione irregolare, l’art. 80 bis del L. n. 34 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 77 del 2020 – ove è previsto che il secondo periodo del comma 3 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 81 del 2015, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o gestione del rapporto si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento – deve qualificarsi come norma di interpretazione autentica, in quanto, chiarendo la portata della norma interpretata, intervenendo, con effetti retroattivi, su quei profili applicativi che avevano dato luogo ad incertezze, prescrive una regola di giudizio destinata ad operare in termini generali per le controversie già avviate come per quelle future (Cass n. 10694/2023);

– In tema di somministrazione irregolare, l’art. 80-bis del L. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020 deve qualificarsi come norma di interpretazione autentica, che, sebbene espressamente riferita all’art. 38 del D.Lgs. n. 81 del 2015, costituisce criterio ermeneutico decisivo per giungere ad identica conclusione con riguardo alla disposizione di cui al previgente art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003 – ratione temporis applicabile – in ragione della sovrapponibilità dei due testi normativi (Cass. n. 30945/2023);

– al cd. appalto non genuino di servizi si applica analogicamente la norma di interpretazione autentica – dettata in tema di somministrazione irregolare di lavoro – di cui all’art. 80-bis del D.L. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla L. n. 77 del 2020 (la quale esclude che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro, menzionati dall’art. 38, comma 3, del Lgs. n. 81 del 2015, rientri il licenziamento), in virtù della comune ratio di tutela del lavoratore coinvolto in fenomeni interpositori irregolari o simulati, testimoniata anche dalla sovrapponibilità dei testi normativi di cui al previgente art. 27, comma 2, D.Lgs. n. 276 del 2003 (cui l’art. 29, comma 3-bis, del medesimo D.Lgs. – anch’esso abrogato – rinviava) e all’attuale art. 38, comma 3, D.Lgs. n. 81 del 2015 (Cass n. 32412/2023);