lavoro

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 28531 depositata il 6 novembre 2024 – A decorrere dall’entrata in vigore della n. 88 del 1989 la classificazione dei datori di lavoro operata dall’Inps sulla scorta dei criteri dettati dall’art. 49 della stessa legge ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali e, quindi, anche ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

A decorrere dall'entrata in vigore della n. 88 del 1989 la classificazione dei datori di lavoro operata dall'Inps sulla scorta dei criteri dettati dall'art. 49 della stessa legge ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali e, quindi, anche ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 28122 depositata il 31 ottobre 2024 – In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta rientra nell’attività valutativa del giudice di merito, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, con cui viene riempita di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 c.c.

In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta rientra nell'attività valutativa del giudice di merito, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, con cui viene riempita di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28164 depositata il 31 ottobre 2024 – L’art. 2118, secondo comma, cod. civ. prevede l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento individuale che non sia preceduto da periodo di preavviso lavorato. La giurisprudenza riconosce la ricorrenza dei presupposti per il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso anche nell’ipotesi di cambio appalto

L'art. 2118, secondo comma, cod. civ. prevede l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento individuale che non sia preceduto da periodo di preavviso lavorato. La giurisprudenza riconosce la ricorrenza dei presupposti per il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso anche nell'ipotesi di cambio appalto

Gestione dipendenti pubblici (GDP) – UNIEMENS/ListaPosPA – Rilevazione della mancata trasmissione delle denunce mensili – Rilascio della procedura “Scoperture contributive GDP”, versione reingegnerizzata di “Enti inadempienti” – Cessazione dei codici modello 74AJ00, 74BJ00 e 74CJ00 – INPS – Messaggio n. 3749 dell’ 11 novembre 2024, n. 3749

INPS - Messaggio n. 3749 dell' 11 novembre 2024, n. 3749 Gestione dipendenti pubblici (GDP) - UNIEMENS/ListaPosPA - Rilevazione della mancata trasmissione delle denunce mensili - Rilascio della procedura “Scoperture contributive GDP”, versione reingegnerizzata di “Enti inadempienti” - Cessazione dei codici modello 74AJ00, 74BJ00 e 74CJ00 L’articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28227 depositata il 4 novembre 2024 – In tema di lavoro “interinale”, nel caso in cui l’utilizzatore, in violazione dell’art. 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997 (applicabile ratione temporis), stipuli col fornitore contratti di fornitura di lavoro temporaneo in misura eccedente la percentuale fissata dai contratti collettivi, non si instaura un ordinario rapporto di lavoro subordinato tra lavoratore e utilizzatore, attesa l’assenza di ogni sanzione per la suddetta irregolarità, che riguarda la sola posizione dell’utilizzatore e non può inficiare il rapporto tra lavoratore e fornitore

In tema di lavoro “interinale”, nel caso in cui l’utilizzatore, in violazione dell’art. 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997 (applicabile ratione temporis), stipuli col fornitore contratti di fornitura di lavoro temporaneo in misura eccedente la percentuale fissata dai contratti collettivi, non si instaura un ordinario rapporto di lavoro subordinato tra lavoratore e utilizzatore, attesa l’assenza di ogni sanzione per la suddetta irregolarità, che riguarda la sola posizione dell’utilizzatore e non può inficiare il rapporto tra lavoratore e fornitore

Le norme della FIFA in materia di trasferimenti internazionali di calciatori professionisti sono contrarie al diritto dell’Unione quando ostacolano la libertà di circolazione dei giocatori e restringono la concorrenza tra i club

La Corte di Giustizia UE, seconda sezione, con la sentenza depositata il 4 ottobre 2024 nella causa C-650/22, intervenendo in tema trasferimento dei giocatori di norme della FIFA ed UEFA ha stabilito che " L’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a norme che sono state adottate da un’associazione di diritto privato avente [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 28429 depositata il 5 novembre 2024 – Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria (e va, quindi, sommato al normale orario di lavoro come straordinario) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione; in particolare, sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa

Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va, quindi, sommato al normale orario di lavoro come straordinario) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione; in particolare, sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 26964 depositata il 17 ottobre 2024 – Il dirigente medico che eserciti un’azione di esatto adempimento non può ottenere nulla più della retribuzione mensile a lui spettante, la quale è stabilita, su base mensile e non oraria, in misura omnicomprensiva di tutte le prestazioni dal medesimo rese, senza che il suo ammontare abbia nulla a che vedere con il tempo effettivo dedicato al lavoro

Il dirigente medico che eserciti un’azione di esatto adempimento non può ottenere nulla più della retribuzione mensile a lui spettante, la quale è stabilita, su base mensile e non oraria, in misura omnicomprensiva di tutte le prestazioni dal medesimo rese, senza che il suo ammontare abbia nulla a che vedere con il tempo effettivo dedicato al lavoro

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