lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31208 depositata il 30 novembre 2025 – Qualora venga dedotto in giudizio l’omesso versamento di contributi assicurativi obbligatori (con le relative somme accessorie), vantati da un istituto previdenziale nei confronti di un ente pubblico non economico in relazione a pretesi rapporti di lavoro subordinato instaurati con tale ente, la causa deve essere decisa dal giudice ordinario, dovendosi distinguere, in base al titolo, ai soggetti e al contenuto, tra il rapporto previdenziale e quello di pubblico impiego la cui cognizione, relativamente alle fattispecie in cui non trovi applicazione, ai fini della determinazione della giurisdizione, la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993 e, successivamente, di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, è attribuita invece alla giurisdizione del giudice amministrativo

Qualora venga dedotto in giudizio l'omesso versamento di contributi assicurativi obbligatori (con le relative somme accessorie), vantati da un istituto previdenziale nei confronti di un ente pubblico non economico in relazione a pretesi rapporti di lavoro subordinato instaurati con tale ente, la causa deve essere decisa dal giudice ordinario, dovendosi distinguere, in base al titolo, ai soggetti e al contenuto, tra il rapporto previdenziale e quello di pubblico impiego la cui cognizione, relativamente alle fattispecie in cui non trovi applicazione, ai fini della determinazione della giurisdizione, la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993 e, successivamente, di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, è attribuita invece alla giurisdizione del giudice amministrativo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 30823 depositata il 24 novembre 2025 – Nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una mera presunzione di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, tuttavia l’eventuale inadeguatezza della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva può essere accertata solo attraverso il parametro dell’art. 36 Cost., che è “esterno” rispetto al contratto collettivo. Né la diversità di retribuzione fra dipendenti che svolgono le stesse mansioni è in contrasto con un principio di parità di trattamento, principio che sussiste solo nel pubblico impiego contrattualizzato

Nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una mera presunzione di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, tuttavia l'eventuale inadeguatezza della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva può essere accertata solo attraverso il parametro dell'art. 36 Cost., che è "esterno" rispetto al contratto collettivo. Né la diversità di retribuzione fra dipendenti che svolgono le stesse mansioni è in contrasto con un principio di parità di trattamento, principio che sussiste solo nel pubblico impiego contrattualizzato

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 2665 depositata il 23 marzo 1997 – Il primo comma dell’art. 2070 cod. civ. (secondo cui l’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione

Il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione

Datore di lavoro: autonomia di scelta del CCNL e limiti giuridici tra comportamento concludente e coerenza sistemica

Le ordinanze n. 7203 del 18 marzo 2024 e n. 27719 del 17 ottobre 2025 segnano un ulteriore passo nell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di individuazione del contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro. Tale evoluzione si colloca all’interno del più ampio dibattito sulla natura del contratto collettivo di diritto comune [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 27719 depositata il 17 ottobre 2025 – Nell’ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell’attività svolta dell’imprenditore, il lavoratore non può aspirare all’applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato

Nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 7203 depositata il 18 marzo 2024 – L’ordinamento in vigore consente al datore di lavoro di autodeterminare la categoria di appartenenza ovvero di poter applicare un contratto collettivo anche se stipulato da organizzazioni operanti in un settore produttivo diverso rispetto a quello nel quale si trovi concretamente ad operare

L’ordinamento in vigore consente al datore di lavoro di autodeterminare la categoria di appartenenza ovvero di poter applicare un contratto collettivo anche se stipulato da organizzazioni operanti in un settore produttivo diverso rispetto a quello nel quale si trovi concretamente ad operare

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Circolare n. 16 dell’ 8 ottobre 2025 – Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 27, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e successivi decreti ministeriali ed accordi di programma – Art. 53-ter Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Circolare n. 16 dell' 8 ottobre 2025 Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 27, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e successivi [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 26757 depositata il 5 ottobre 2025 – Indennità supplementare all’obbligo contributivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 26757 depositata il 5 ottobre 2025 Licenziamento ingiustificato - Danno morale o biologico - Responsabilità del datore di lavoro - Indennità supplementare all’obbligo contributivo - Risarcimento del danno per demansionamento - Retribuzione - Obbligo contributivo Fatti di causa 1. La Corte di appello di Torino, in riforma della [...]

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