lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26449 depositata il 30 settembre 2025 – Nel settore pubblico il trasferimento del personale comporta l’attribuzione della medesima posizione stipendiale di provenienza, mentre non ha diritto alla progressione economica nella fascia più alta richiesta

Nel settore pubblico il trasferimento del personale comporta l'attribuzione della medesima posizione stipendiale di provenienza, mentre non ha diritto alla progressione economica nella fascia più alta richiesta

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26618 depositata il 2 ottobre 2025 – La mancata fissazione da parte del legislatore di un termine di decadenza all’azione ex art. 28 St. lav. consente alle organizzazioni sindacali di scegliere liberamente, nell’ambito delle proprie autonome valutazioni e nell’esercizio dei propri poteri di autotutela, i tempi per la domanda giudiziaria di cessazione dell’attività antisindacale, che pertanto può essere proposta anche dopo lungo tempo dall’inizio della illegittima condotta

La mancata fissazione da parte del legislatore di un termine di decadenza all'azione ex art. 28 St. lav. consente alle organizzazioni sindacali di scegliere liberamente, nell'ambito delle proprie autonome valutazioni e nell'esercizio dei propri poteri di autotutela, i tempi per la domanda giudiziaria di cessazione dell'attività antisindacale, che pertanto può essere proposta anche dopo lungo tempo dall'inizio della illegittima condotta

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 26170 depositata il 25 settembre 2025 – La codatorialità nell’impresa di gruppo presuppone l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l’interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, secondo le regole generali di imputazione del rapporto all’effettivo utilizzatore della prestazione, ovvero agli effettivi utilizzatori promiscui secondo i principi delle obbligazioni solidali

La codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, secondo le regole generali di imputazione del rapporto all'effettivo utilizzatore della prestazione, ovvero agli effettivi utilizzatori promiscui secondo i principi delle obbligazioni solidali

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 26173 depositata il 25 settembre 2025 – I principi di tutela della parte più debole del rapporto contrattuale di lavoro subordinato, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE interpretando l’art. 8 del Regolamento Roma I

I principi di tutela della parte più debole del rapporto contrattuale di lavoro subordinato, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE interpretando l’art. 8 del Regolamento Roma I

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25895 depositata il 22 settembre 2025 – La corresponsione dell’incentivo (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l’incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l’importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo

La corresponsione dell'incentivo (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo

Determinazione dell’indennità risarcitoria: per il dipendente pubblico illegittimamente licenziato non è rilevante l’emolumento di fine rapporto in concreto spettante al lavoratore – CORTE COSTITUZIONALE – Comunicato del 7 ottobre 2025

CORTE COSTITUZIONALE - Comunicato del 7 ottobre 2025 Determinazione dell’indennità risarcitoria: per il dipendente pubblico illegittimamente licenziato non è rilevante l’emolumento di fine rapporto in concreto spettante al lavoratore Con la sentenza numero 144, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 63, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26606 depositata il 2 ottobre 2025 – Per integrare il vizio di omessa pronuncia o di omesso esame di punto decisivo non è sufficiente il semplice difetto di statuizione o motivazione del giudice su una richiesta delle parti, se il rigetto della richiesta sia implicito nella costruzione logico-giuridica della sentenza, essendo soddisfatto l’obbligo motivazionale anche attraverso una motivazione implicita, allorché le ragioni giustificatrici di una pronuncia siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito impugnata

Per integrare il vizio di omessa pronuncia o di omesso esame di punto decisivo non è sufficiente il semplice difetto di statuizione o motivazione del giudice su una richiesta delle parti, se il rigetto della richiesta sia implicito nella costruzione logico-giuridica della sentenza, essendo soddisfatto l'obbligo motivazionale anche attraverso una motivazione implicita, allorché le ragioni giustificatrici di una pronuncia siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito impugnata

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 26047 depositata il 24 settembre 2025 – Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto, ancorché complesso, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione «propria», ai sensi degli articoli 1241 e segg. cod.civ. ma opera il diverso fenomeno della c.d. compensazione «impropria» (o atecnica), il quale si risolve in un mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza

Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto, ancorché complesso, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione «propria», ai sensi degli articoli 1241 e segg. cod.civ. ma opera il diverso fenomeno della c.d. compensazione «impropria» (o atecnica), il quale si risolve in un mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza

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