lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31188 depositata il 28 novembre 2025 – La decisione affidata complessivamente al richiamo dei principi di cui all’art. 36 Cost., non può superare la necessaria valutazione delle norme contrattuali intervenute nel tempo a modificare complessivamente gli assetti retributivi, trattandosi di un parametro finale (adeguatezza della retribuzione) che opera soltanto all’esito di un esame compiuto della situazione retributiva del lavoratore, come disciplinata dalle norme di riferimento

La decisione affidata complessivamente al richiamo dei principi di cui all’art. 36 Cost., non può superare la necessaria valutazione delle norme contrattuali intervenute nel tempo a modificare complessivamente gli assetti retributivi, trattandosi di un parametro finale (adeguatezza della retribuzione) che opera soltanto all’esito di un esame compiuto della situazione retributiva del lavoratore, come disciplinata dalle norme di riferimento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30780 depositata il 23 novembre 2025 – In tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l’esistenza del relativo danno – avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore – e determinarne l’entitanche in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto

In tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno - avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore - e determinarne l'entitanche in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30331 depositata il 17 novembre 2025 – Per l’art. 2120 cod. civ., ove i contratti collettivi non contengano diversa previsione, la retribuzione annua comprende tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale e non di rimborso spese; l’esclusione di una o più voci dalla base retributiva, costituendo deroga all’indicato principio, presuppone in primo luogo una volontà della norma collettiva che neghi espressamente l’inclusione ed esige, poi, una specifica prova di questa negazione da parte di colui che la invoca

Per l’art. 2120 cod. civ., ove i contratti collettivi non contengano diversa previsione, la retribuzione annua comprende tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale e non di rimborso spese; l’esclusione di una o più voci dalla base retributiva, costituendo deroga all’indicato principio, presuppone in primo luogo una volontà della norma collettiva che neghi espressamente l’inclusione ed esige, poi, una specifica prova di questa negazione da parte di colui che la invoca

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31208 depositata il 30 novembre 2025 – Qualora venga dedotto in giudizio l’omesso versamento di contributi assicurativi obbligatori (con le relative somme accessorie), vantati da un istituto previdenziale nei confronti di un ente pubblico non economico in relazione a pretesi rapporti di lavoro subordinato instaurati con tale ente, la causa deve essere decisa dal giudice ordinario, dovendosi distinguere, in base al titolo, ai soggetti e al contenuto, tra il rapporto previdenziale e quello di pubblico impiego la cui cognizione, relativamente alle fattispecie in cui non trovi applicazione, ai fini della determinazione della giurisdizione, la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993 e, successivamente, di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, è attribuita invece alla giurisdizione del giudice amministrativo

Qualora venga dedotto in giudizio l'omesso versamento di contributi assicurativi obbligatori (con le relative somme accessorie), vantati da un istituto previdenziale nei confronti di un ente pubblico non economico in relazione a pretesi rapporti di lavoro subordinato instaurati con tale ente, la causa deve essere decisa dal giudice ordinario, dovendosi distinguere, in base al titolo, ai soggetti e al contenuto, tra il rapporto previdenziale e quello di pubblico impiego la cui cognizione, relativamente alle fattispecie in cui non trovi applicazione, ai fini della determinazione della giurisdizione, la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993 e, successivamente, di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, è attribuita invece alla giurisdizione del giudice amministrativo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 30823 depositata il 24 novembre 2025 – Nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una mera presunzione di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, tuttavia l’eventuale inadeguatezza della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva può essere accertata solo attraverso il parametro dell’art. 36 Cost., che è “esterno” rispetto al contratto collettivo. Né la diversità di retribuzione fra dipendenti che svolgono le stesse mansioni è in contrasto con un principio di parità di trattamento, principio che sussiste solo nel pubblico impiego contrattualizzato

Nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una mera presunzione di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, tuttavia l'eventuale inadeguatezza della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva può essere accertata solo attraverso il parametro dell'art. 36 Cost., che è "esterno" rispetto al contratto collettivo. Né la diversità di retribuzione fra dipendenti che svolgono le stesse mansioni è in contrasto con un principio di parità di trattamento, principio che sussiste solo nel pubblico impiego contrattualizzato

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 2665 depositata il 23 marzo 1997 – Il primo comma dell’art. 2070 cod. civ. (secondo cui l’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione

Il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione

Datore di lavoro: autonomia di scelta del CCNL e limiti giuridici tra comportamento concludente e coerenza sistemica

Le ordinanze n. 7203 del 18 marzo 2024 e n. 27719 del 17 ottobre 2025 segnano un ulteriore passo nell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di individuazione del contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro. Tale evoluzione si colloca all’interno del più ampio dibattito sulla natura del contratto collettivo di diritto comune [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 27719 depositata il 17 ottobre 2025 – Nell’ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell’attività svolta dell’imprenditore, il lavoratore non può aspirare all’applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato

Nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato

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