CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36146 depositata il 28 dicembre 2023
Lavoro – Inefficacia licenziamento – Contratto a tempo indeterminato part time – Ripristino del rapporto – Risarcimento del danno – Somministrazione irregolare – Art. 39, primo comma D.Lgs. 81/2015 – Norma di interpretazione autentica – Rigetto
Rilevato che
1. con sentenza 26 gennaio 2021, la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inefficace il licenziamento intimato il 28 maggio 2018 da T.D. a M.I. e, per l’effetto, ancora in corso il suo rapporto di lavoro a tempo indeterminato part time per 4 ore settimanali, instaurato il 27 febbraio 2013 con P.I. s.p.a. con inquadramento al livello D addetto senior del CCNL applicato, per interposizione fittizia della prima impresa e condannato P.I. s.p.a. all’immediato ripristino del rapporto e al risarcimento del danno, in favore del lavoratore, in misura delle retribuzioni maturate dal 27 maggio 2018 all’effettivo ripristino, oltre accessori di legge: così riformando la sentenza di primo grado, di rigetto, in esito a rito Fornero, delle domande del lavoratore;
2. essa ha tuttavia ritenuto, diversamente dal Tribunale, l’applicabilità nella somministrazione irregolare (non già dell’art. 38, terzo comma d.lgs. 81/2015, di previsione della riferibilità al “soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione” di “tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo”, bensì) dell’art. 39, primo comma d.lgs. cit., individuante la decorrenza del termine di decadenza, “nel caso in cui il lavoratore chieda”, come nel caso di specie, “la costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore, ai sensi dell’art. 38, secondo comma d.lgs. … dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore”. E ha pertanto escluso la rilevanza del licenziamento intimato dal somministratore datore apparente, per la retrodatazione dell’unitario rapporto del lavoratore con P.I. s.p.a. (in merito agli appalti di lavoro illegittimi volta a volta instaurati con T.D. s.r.l., con l’impresa individuale G.D.P. e quindi nuovamente con T.D. s.r.l.) dal febbraio 2013;
3. in ogni caso, la Corte territoriale ha, contrariamente al primo giudice, escluso che il licenziamento del datore di lavoro apparente (nella somministrazione irregolare) sia riferibile, quale atto compiuto “nella gestione del rapporto”, al datore effettivo per non essere tale, come chiarito dalla norma di interpretazione autentica dell’art. 80bis della legge n. 77/2020, di conversione del d.l. 34/2020 (valevole, per identità di formulazione, anche nell’interpretazione dell’art. 27 d.lgs. 276/2003, applicabile ratione temporis);
4. con atto notificato il 5 marzo 2021 la società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; il lavoratore e T.D. s.p.a. intimati non hanno svolto attività difensiva.
4. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Considerato che
1. la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.lgs. 81/2015, in relazione all’art. 12 disp. prel. c.c. e all’art. 80bis legge n. 77/2020, per essere l’atto risolutivo del rapporto di lavoro, compiuto dal somministratore datore apparente, incluso tra gli atti di gestione riferibili all’utilizzatore effettivo (e pertanto rilevante ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la sua impugnazione), dovendo essere la norma interpretativa essere rigorosamente limitata al periodo di emergenza pandemica da Covid 19, per la sua collocazione nel provvedimento legislativo regolante tale periodo (unico motivo);
2. esso è infondato;
3. premesso il fondamento della ratio decidendi della pronuncia di inefficacia del licenziamento, intimato il 28 maggio 2018 da T.D. a M.I., sull’essenziale rilevanza dell’art. 39, primo comma d.lgs. 81/2015 sopra illustrato, la Corte territoriale ha correttamente interpretato la norma denunciata di violazione (dal secondo al quinto capoverso di pg. 7 della sentenza), conformemente al più recente insegnamento di questa Corte, secondo cui, in tema di somministrazione irregolare, l’art. 80bis d.l. 34/2020, conv. con modif. dalla legge n. 77/2020 – ove è previsto che il secondo periodo del terzo comma dell’art. 38 d.lgs. 81/2015, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o gestione del rapporto si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento – deve qualificarsi come norma di interpretazione autentica, in quanto, chiarendo la portata della norma interpretata, intervenendo, con effetti retroattivi, su quei profili applicativi che avevano dato luogo ad incertezze, prescrive una regola di giudizio destinata ad operare in termini generali per le controversie già avviate come per quelle future (Cass. 20 aprile 2023, n. 10694; Cass. 22 novembre 2023, n. 32412, in motivazione sub p.to 4);
4. per le suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato, senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio per non avere le parti vittoriose intimate svolto attività difensiva e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.