CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 29316 depositata il 23 ottobre 2023

Lavoro – Rapporto di lavoro subordinato – Licenziamento – Differenze retributive – Somministrazione irregolare – Comma 3 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2015 – Norma di interpretazione autentica – Art. 80 bis del D.L. n. 34 del 2020 – Accoglimento

Fatti di causa

1. Il giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda proposta da M.O., respinta la preliminare eccezione di decadenza formulata dalla convenuta A. s.p.a. ai sensi dell’art. 32 l. n. 183/2010, accertava la sussistenza tra la detta società ed il ricorrente, quale effetto di illegittima interposizione di manodopera, di un rapporto di lavoro subordinato dal mese di giugno 2010 al mese di giugno 2016, epoca del licenziamento intimato al lavoratore da E. S.r.l., formale datrice di lavoro, atto di gestione che reputava efficace anche in relazione al rapporto con A. s.p.a. in base al combinato disposto degli artt. 27 e 29 d. lgs. n. 276/2003; dichiarava nulla per assoluta indeterminatezza ed indeterminabilità la domanda avente ad oggetto le differenze retributive tra quanto corrisposto da E. s.r.l. e quanto spettante sulla base del rapporto di lavoro instaurato con A. s.p.a.

2. La Corte d’appello di Trieste, respinto l’appello incidentale di A. s.p.a., in parziale riforma della sentenza impugnata, nel resto confermata, ha dichiarato il diritto di M.O., per il periodo ed in base al contratto collettivo e secondo l’inquadramento accertati al capo 1 della sentenza di primo grado, alle differenze retributive, oltre accessori; ha dichiarato inammissibile in quanto proposta per la prima volta in appello la domanda avente ad oggetto la reintegra in servizio del lavoratore presso A. s.p.a. e/o il risarcimento del danno per l’illegittimo licenziamento. In particolare, la Corte distrettuale ha ritenuto che in difetto di appalto genuino ex art. 29 d. lgs n. 276/2003 intervenuto tra A. s.p.a. ed E. s.r.l. la concreta fattispecie era riconducibile all’ambito della somministrazione di manodopera e poiché, per come pacifico, la società E. non possedeva la autorizzazione prescritta a tal fine il rapporto di lavoro dell’O., ai sensi dell’art. 29 comma 3 d. lgs n. 276/2003 e dell’art.27 d. lgs cit. doveva ritenersi costituito direttamente in capo ad A. s.p.a.

2.1. Per quel che ancora in questa sede rileva, la Corte distrettuale ha ritenuto infondate le censure svolte dal lavoratore alla statuizione di prime cure in punto di riconoscimento dell’effetto estintivo del rapporto di lavoro con A. s.p.a. connesso al licenziamento intimato dalla formale datrice di lavoro, E. s.r.l.., che ha qualificato ai sensi dell’art. 27 d. lgs cit. quale atto di gestione del rapporto di lavoro; ha quindi escluso che le emergenze in atti confermassero l’assunto attoreo in punto di rinunzia della società A. ad avvalersi in proprio favore dell’effetto interruttivo (rectius estintivo) del rapporto connesso al licenziamento intimato dalla formale datrice di lavoro; infine, il giudice di appello ha rilevata la inammissibilità, in quanto tardiva, della domanda di reintegrazione e/o risarcimento connessa al licenziamento illegittimo, avanzata solo in seconde cure dall’originario ricorrente.

3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso M.O. sulla base di tre motivi; A. s.p.a ha resistito con controricorso; E. s.r.l. è rimasta intimata.

M.O. e A. s.p.a. hanno ciascuno depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione dell’art. 38 d. lgs n. 81/2015; sul presupposto della riconducibilità della concreta fattispecie alla figura della somministrazione priva del requisito della forma scritta deduce la inapplicabilità del comma 3 dell’art. 38 d. lgs. n. 81/2015 laddove consente di ritenere come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione gli atti di gestione del rapporto posti in essere dal somministratore e quindi anche del licenziamento che nello specifico era stato intimato dalla società E., formale datrice di lavoro.

2. Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 414 cod. proc. civ. censurando la sentenza di appello per avere il giudice di seconde cure, sulla base della errata interpretazione dell’atto introduttivo, ritenuto che l’originario ricorso non contenesse la impugnativa del licenziamento con richiesta di reintegra presso l’utilizzatrice A. s.p.a.

3. Con il terzo motivo di ricorso denunzia che la interpretazione dell’art. 38 comma 3 d. lgs. n. 81/2015 fatta propria dalla Corte distrettuale, secondo la quale tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione e la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione, comportando la necessità di impugnazione, stragiudiziale e giudiziale, entro limiti temporali fissati a pena di decadenza e nell’ambito della motivazione addotta dal datore di lavoro fittizio, si pone in contrasto con l’art. 3 Cost. e con l’art. 30 Carta Diritti Fondamentali UE

4. Il primo motivo di ricorso deve essere accolto alla luce dell’intervento nomofilattico di Cass. n. 10694 del 2023, al quale si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., che ha espresso il seguente principio di diritto : “In tema di somministrazione irregolare, l’art. 80 bis del d.l. n. 34 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 77 del 2020 – ove è previsto che il secondo periodo del comma 3 dell’art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o gestione del rapporto si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento – deve qualificarsi come norma di interpretazione autentica, in quanto, chiarendo la portata della norma interpretata, intervenendo, con effetti retroattivi, su quei profili applicativi che avevano dato luogo ad incertezze, prescrive una regola di giudizio destinata ad operare in termini generali per le controversie già avviate come per quelle future.”. Nell’arresto richiamato il giudice di legittimità, con valutazione interamente condivisa dal Collegio odierno, ha diffusamente argomentato sull’effettivo carattere di norma di interpretazione autentica dell’art. 80 bis del d.l. n. 34 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 77 del 2020, carattere riconoscibile dall’intento espressamente manifestato di chiarire la portata della norma interpretata precisandone il contenuto normativo in relazione ai possibili significati astrattamente attribuibili all’espressione di cui al comma 3 dell’art. 38 d. lgs n. 81/2015 secondo la quale “ tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore … nella gestione del rapporto … si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione”.

5. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso,

6. Alla Corte di rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Trieste in diversa composizione alla quale demanda il regolamento delle spese di lite del giudizio di legittimità