Corte di Cassazione ordinanza n. 21169 deposita il 5 luglio 2022 – Nell’ambito del processo tributario, la proposizione di motivi di revocazione ordinaria ex art.395 comma 1 nn.4) e 5) cod. proc. civ. avverso le sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali rese in funzione di giudice d’appello è ammissibile anche se impugnate con ricorso per Cassazione, ovvero siano ancora pendenti i termini per proporre tale ricorso, alla luce del complessivo quadro sistematico e anche della riformulazione del primo comma dell’art. 64 del d.lgs. n. 546 del 1992, ad opera dell’art. 9, comma 1, lett. cc), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156 il quale ha voluto espressamente fugare le incertezze chiarendo l’equiparazione della disciplina della revocazione ordinaria prevista dal rito speciale tributario a quella prevista dal codice di rito ordinario; le condizioni di proposizione dei motivi di revocazione straordinaria di cui ai commi secondo e terzo dell’art.64, non modificate dal d.lgs. n.156 del 2015, restano a loro volta le medesime fissate dall’art.396 primo comma cod. proc. civ. per il processo civile ordinario