CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36237 depositata il 28 dicembre 2023

Lavoro – Sorte capitale cassa integrazione straordinaria – Errato conteggio monte ore lavorato – Rigetto – la mancata contestazione dei conteggi attorei è irrilevante in quanto la componente normativa del calcolo è sottratta all’onere di contestazione, non riguardando un fatto

Rilevato che

In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Roma accoglieva l’opposizione proposta dall’Inps avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da P.C. e avente ad oggetto il pagamento della sorte capitale dovuta a titolo di cassa integrazione straordinaria e dei relativi interessi.

Riteneva la Corte che l’Inps, prima della notifica del decreto ingiuntivo, avesse pagato per intero la sorte capitale e dunque sul punto era cessata la materia del contendere. In particolare, il residuo credito rivendicato da P. derivava da un suo errato conteggio, che poneva a base di calcolo non le ore ma i giorni lavorati.

La Corte poi rigettava la pretesa di interessi legali in quanto la prestazione diveniva esigibile decorsi 120 giorni dalla emanazione del decreto ministeriale che autorizzava la proroga del trattamento. Infine, la sentenza condannava P. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in base al principio di soccombenza.

Avverso la sentenza P.C. ricorre per tre motivi, illustrati da memoria.

L’Inps resiste con controricorso.

All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

Considerato che

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt.112 e 416 c.p.c. per avere la Corte aderito ai conteggi dell’Inps quanto alla sorte capitale, sebbene quelli prodotti dall’odierna ricorrente in primo grado fossero stati contestati dall’Inps in modo tardivo solo in sede d’appello.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione degli artt.429, 115 e 116 c.p.c. La Corte avrebbe dovuto far decorrere il diritto agli interessi dal giorno della sospensione dell’attività lavorativa o, in subordine, dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di proroga della CIGS, non dai 120 giorni successivi a tale data.

Con il terzo motivo, si deduce violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. per non avere la Corte compensato le spese nonostante il decreto ingiuntivo fosse stato pagato in larga misura dopo la sua emissione.

Il primo motivo è infondato.

Nel caso di specie emerge dalla sentenza d’appello che la contestazione dell’Inps relativa ai conteggi della sorte capitale riguardava un presupposto giuridico posto a base del criterio di calcolo: ovvero il calcolo andava fatto prendendo a sua base non i giorni lavorati, ma il monte ore lavorato. In tal caso, la mancata contestazione dei conteggi attorei svolta dall’Inps in primo grado è irrilevante, poiché vale l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la componente normativa del calcolo è sottratta all’onere di contestazione, non riguardando un fatto (Cass.20998/19, Cass. S.U. 761/2002).

Il secondo motivo è infondato.

Nell’ambito della CIGS, ha valore costitutivo il provvedimento amministrativo – adottato dal Ministero del Lavoro – di autorizzazione del trattamento, sussistendo prima di esso una posizione di mero interesse legittimo e non di diritto soggettivo (Cass. S.U. 8376/06). Dunque, il decreto ministeriale di proroga del trattamento segna il momento di nascita ed esigibilità del credito, come rilevato nella sentenza impugnata. Ai sensi poi dell’art.7 l. n.533/3, gli interessi decorrono dalla scadenza del 120° giorno successivo alla data di entrata in vigore del d.m., in un caso, come questo, dove la prestazione non era soggetta a domanda dell’interessato, e quindi rileva come dies a quo il giorno di maturazione del diritto (v. Cass. 5071/02).

Inammissibile risulta il terzo motivo.

In fatto è pacifico che l’Inps pagò la somma giudicata poi corretta dalla sentenza impugnata prima della notifica del decreto ingiuntivo, poi ugualmente notificato. La sentenza d’appello ha rilevato che, una volta cessata la materia del contendere rispetto al pagamento effettuato prima della notifica del ricorso, l’opposizione dell’Inps era fondata e, in base al principio di soccombenza di cui all’art.91 c.p.c., erano dovute le spese. Il motivo non si duole del fatto che, in relazione al capo di sentenza che ha dichiarato cessata la materia del contendere, la Corte non abbia applicato il principio della soccombenza virtuale. Va altresì ricordato che in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato di questa Corte è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre esula da tale sindacato la valutazione di opportunità circa la mancata compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca o di gravi motivi (Cass.17457/06, Cass.20457/11).

Conclusivamente il ricorso va rigettato, con condanna alle spese del presente giudizio secondo soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di cassazione, liquidate in €1000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;

dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell’art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.